Il Ministero delle Finanze ha pubblicato il 9 dicembre u.s. la risoluzione n. 2 concernente le modalità di determinazione della superficie tassabile ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la norma deve essere interpretata nel senso che non sono assoggettabili alla TARI le aree sulla quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti e le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilabili. Il Comune potrà individuare, nell'ambito del potere regolamentare di cui all'art. 1, comma 649, terzo periodo della Legge di stabilità 2014, ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali (diverse dalle precedenti già escluse ex lege) non assoggettabili alla TARI.
L’interpretazione ministeriale sulla norma non appare ancora del tutto chiara, pertanto, ci riserviamo di ritornare sull’argomento non appena saranno forniti ulteriori chiarimenti.
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