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VG19.0388 04/15/2019
Etichettatura dei prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura (ghiaccio di copertura): precisazioni dell’ICQRF in merito alle modalità d’indicazione della quantità netta e del prezzo unitario per la vendita al consumatore finale e alle collettività (Nota ICQRF n. 211/2019)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

L’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) ha dettato chiarimenti in merito alla vendita di detti prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura (ghiaccio di copertura), a fronte del fatto che:
-) si è diffusa la prassi della commercializzazione, sul mercato nazionale, di detti prodotti con l’indicazione in etichetta del doppio peso (peso netto e peso lordo complessivo della glassatura, cioè del ghiaccio di copertura):
-) in alcuni casi, la vendita avviene anche con il prezzo determinato sulla base al peso comprensivo ricomprendente anche la glassa.



Approfondimenti


L’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con Nota del 28 marzo 2019 n. 211 (1), ha dettato chiarimenti in merito alle modalità di indicazione della quantità netta e del prezzo unitario per la commercializzazione dei prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura (ghiaccio di copertura).



Indicazioni dell’Ispettorato

In vista:
-) di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (2) e dell’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti al consumatore (3);
-) del fatto che è stata segnalata all’ICQRF la diffusa prassi della commercializzazione sul mercato nazionale di prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura (ghiaccio di copertura), anche verso collettività (ristoranti, ecc.), con l’indicazione in etichetta del doppio peso (peso netto e peso lordo complessivo della glassatura, cioè del ghiaccio di copertura) e, in alcuni casi, la vendita avviene con il prezzo determinato sulla base al peso comprensivo ricomprendente anche la glassa,

l’Ispettorato Centrale ha ritenuto opportuno precisare che:
-) per gli alimenti glassati preimballati destinati al consumatore finale e alle collettività, non è consentito indicare il doppio peso nemmeno a livello volontario;
-) l’indicazione del prezzo per unità di vendita deve essere riferito al solo peso netto senza glassatura;
-) per quanto riguarda le relazioni fra fornitori (B2B) è consentito il mantenimento del doppio peso, a titolo informativo o per altri scopi;
-) a fronte dell’attuale prassi della doppia indicazione del peso, è doveroso prevedere un periodo di tempo congruo per lo smaltimento delle etichette già ordinate e riportanti la suddetta doppia indicazione. Il termine in questione per lo smaltimento dei prodotti riportanti anche l’indicazione del peso al lordo della glassatura è previsto in dodici mesi a decorrere dalla data di protocollazione della Nota in questione (termine ultimo 27 marzo 2020).



Note

(1) pubblicato nel proprio sito internet.
(2) di cui al Regolamento UE n. 1169/2011 e della Comunicazione UE n. 2018/C 196/01.
(3) di cui al Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 84.


Link ad altri documenti
Guida: Etichettatura, presentazione e pubblicità  dei prodotti alimentari: analisi delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 1169/11


Allegati
- Nota 28 3 2019 n. 211 (file .pdf - 250Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
tel. 0481 33101 int. 326
fax 0481 532204
mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it


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