Home >> Notiziario


[ Stampa documento ]


VG21.1779 07/28/2021
Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori: modificato l’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate (Decisione n. 2021/1220)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

A fronte del mandato della Commissione Europea al CEN, di rivedere la validità delle norme armonizzate a sostegno della Direttiva ascensori e componenti di sicurezza per ascensori, in vista delle modifiche introdotte da detta Direttiva rispetto alla precedente versione, con apposita Decisione sono stati modificati i riferimenti delle norme armonizzate che disciplinano i requisiti di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori antincendio e sul comportamento degli ascensori in caso di incendio.



Approfondimenti


La Commissione Europea, con la Decisione del 26 luglio 2021 n. 1220 (1), ha modificato il precedente elenco (2) concernente i riferimenti delle norme armonizzate applicabili alla Direttiva ascensori e componenti di sicurezza per ascensori (3), ai fini dell’apposizione della marcatura CE.

La Decisione è entrata in vigore il 27 luglio 2021.



Disposizioni

In vista del fatto che:
  • la citata Direttiva (3) dispone che gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori costruiti in conformità ad una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla citata Direttiva, per le sole parti di copertura dalla norma armonizzata;
  • la Commissione ha richiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di rivedere la validità delle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori, a sostegno della nuova Direttiva (3);
  • il CEN, sulla base del mandato della Commissione, hanno rivisto le norme armonizzate EN EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 cui riferimenti sono stati pubblicati nella precedente Decisione (2), sostituendole con le nuove norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020;

la Commissione europea con la citata Decisione, ha disposto la soppressione nel precedente elenco dei riferimenti delle norme:
  • EN 81-72:2015, relativa alle regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori — applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — parte 72: ascensori antincendio;
  • EN 81-73:2016, recante le regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori — applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci — parte 73: comportamento degli ascensori in caso di incendio;

e la sostituite delle stesse con la nuova edizione della norma:
  • EN 81-72:2020, concernente le regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori — applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — parte 72: ascensori antincendio;
  • EN 81-73:2020, attinente alle regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori — applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — parte 73: comportamento degli ascensori in caso di incendio.

Infine la Decisione in questione dispone che la sostituzione delle norme in questione, si applica a partire dal 27 gennaio 2023.



Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 27 luglio 2021 n. 267.
(2) di cui alla Decisione UE n. 2021/76.
(3) di cui alla Direttiva UE n. 2014/33, recepita con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 2017 n. 23.
(4) di cui all’allegato I della Decisione UE n. 2021/76.


Link ad altri documenti
Notizia n. AA21.0137 del 28/01/2021


Allegati
- Decisione 1220 2021 (file .pdf - 371Kb)
- Decisione 0076 2021 (file .pdf - 516Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
tel. 0481 33101 int. 326
fax 0481 532204
mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it


[ Stampa documento ]