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VG21.1751 07/20/2021
Additivo alimentare: sostituito il riferimento della sostanza glicosidi steviolici (E 960) ed autorizzato l’impiego del rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia (E960c) in determinate tipologie di alimenti (Regolamento UE n. 2021/1156)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

La Commissione Europea ha modificato il riferimento della sostanza glicosidi steviolici (E 960) con la E 960a Glicosidi steviolici da Stevia e ha autorizzato l’impiego del rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia (E960c) negli stessi alimenti a cui è stato autorizzato l’impiego dell’E 960 (ora E960a).



Approfondimenti


La Commissione Europea, con il Regolamento UE del 13 luglio 2021 n. 1156 (1), ha modificato nella normativa comunitaria che disciplina:
-) l’impiego degli additivi alimentari nei prodotti alimentari (2);
-) le specifiche degli additivi alimentari (3);

il riferimento della sostanza glicosidi steviolici (E 960) con la E 960a Glicosidi steviolici da Stevia e ha autorizzato l’impiego del rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia (E960c), negli stessi alimenti a cui è stato autorizzato l’impiego dell’E 960 (ora E960a).

Il Regolamento in questione, che entra in vigore il 3 agosto 2021, dispone che l’additivo alimentare glicosidi steviolici (E 960) e gli alimenti che lo contengono, etichettati o immessi sul mercato fino a 2 febbraio 2022 e conformi alle prescrizioni ivi contenute, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.



Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2021/1156

In vista del fatto che:
  • l’additivo alimentare iglicosidi steviolici (E 160b) è stato autorizzato in un’ampia gamma di prodotti alimentari;
  • è stata presentata una domanda di modifica dell’autorizzazione all’uso dell’additivo in questione, al fine di includere un nuovo metodo per la produzione del rebaudioside M, il quale è un glicoside minore, presente a livelli molto bassi (< 1 %) nelle foglie di Stevia, avente un profilo di gusto che si avvicina maggiormente al saccarosio rispetto ai glicosidi maggiori (ossia stevioside e rebaudioside A);
  • l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha:
    • valutato la sicurezza della proposta di modifica delle specifiche dell’additivo alimentare glicosidi steviolici (E 960), ritenendo che il processo enzimatico in fasi, applicato per la produzione del rebaudioside M, possa causare impurità diverse da quelle che possono essere presenti nei glicosidi steviolici (E 960) ottenuti mediante l’estrazione acquosa delle foglie di Stevia rebaudiana seguita dalla ricristallizzazione;
    • ritenuto che siano necessarie specifiche separate per il rebaudioside M prodotto mediante questo processo;
    • concluso che l’attuale dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno può essere applicata anche al rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici;
    • ritenuto che l’esposizione al rebaudioside M (espresso in equivalenti steviolici) non è superiore all’esposizione ai glicosidi steviolici (E 960), nel caso di sostituzione con il rebaudioside M prodotto mediante il processo enzimatico in fasi;
    • concluso che il rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici, utilizzando gli enzimi UDP-glucosiltransferasi e saccarosio sintasi prodotti dai lieviti geneticamente modificati K. phaffii UGT-a e K. phaffii UGT-b, non pone problemi di sicurezza per gli stessi usi proposti e agli stessi livelli d’uso dei glicosidi steviolici (E 960);

la Commissione europea con il Regolamento in questione, nel recepire le indicazioni previste dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha modificato:
  • nella normativa comunitaria che disciplina l’impiego degli additivi alimentari nei prodotti alimentari e condizioni del loro uso (4), le disposizioni concernenti:
    • l’elenco di tutti gli additivi autorizzati (5), prevendo:
      • la sostituzione del riferimento della denominazione dell’additivo E960a da “Glicosidi steviolici” a “Glicosidi steviolici da Stevia”;
      • l’introduzione della voce E960c “Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente”;
    • le definizioni dei gruppi degli additivi (6), disponendo l’introduzione della nuova lettera v), relativa alle denominazioni delle sostanze E 960a “Glicosidi steviolici da Stevia” ed E 960c “Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente”;
    • gli additivi alimentari autorizzati e condizioni del loro uso nelle categorie alimentari (7), disponendo:
      • la sostituzione del riferimento dell’additivo E 960 Glicosidi steviolici con l’E 960a – 960c Glicosidi steviolici;
      • l’introduzione del riferimento della nota (1), relativa all’indicazione che gli additivi in questione possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione;

      nelle seguenti categorie di alimenti:
      • prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente;
      • gelati;
      • ortofrutticoli sottaceto, sott’olio o in salamoia;
      • preparazioni di frutta e degli ortaggi, tranne la composta;
      • confettura extra e alle gelatina extra;
      • confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni;
      • altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi;
      • prodotti di cacao e di cioccolato;
      • altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito;
      • gomme da masticare (chewing-gum);
      • decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta;
      • cereali da colazione;
      • prodotti da forno fini;
      • pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei;
      • edulcoranti da tavola in forma liquida;
      • edulcoranti da tavola in polvere;
      • edulcoranti da tavola sotto forma di compresse;
      • senape;
      • zuppe, minestre e brodi;
      • salse;
      • alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
      • alimenti dietetici contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o un pasto (l’intera alimentazione quotidiana o parte di essa);
      • nettari di frutta;
      • bevande aromatizzate;
      • birra e bevande a base di malto;
      • altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %;
      • snack a base di patate, cereali, farina o amido;
      • frutta a guscio trasformata;
      • dessert;
      • integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
      • integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
  • nelle specifiche tecniche degli additivi alimentari (8), disponendo:
    • la sostituzione del riferimento nel titolo relativo all’additivo E 960 Glicosidi dello steviolo, con la nuova indicazione E 960a glicosidi steviolici da stevia;
    • l’introduzione delle specifiche dell’additivo alimentare E 960c (i) rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da stevia.



Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 14 luglio 2021 n. 249.
(2) di cui al Regolamento CE n. 1333/2008.
(3) di cui al Regolamento UE n. 231/2012.
(4) di cui all’allegato II del Regolamento CE n. 1333/2008.
(5) di cui all’allegato II, parte B, punto 2 - edulcoranti, del Regolamento CE n. 1333/2008.
(6) di cui all’allegato II, parte C, punto 5 - altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione, del Regolamento CE n. 1333/2008.
(7) di cui all’allegato II, parte E, del Regolamento CE n. 1333/2008.
(8) di cui all’allegato II del Regolamento UE n. 231/2012.


Allegati
- Regolamento 1156 2021 (file .pdf - 498Kb)
- Regolamento 1333 2008 aggiornato 23 12 2020 (file .pdf - 5235Kb)
- Regolamento 0231 2012 aggiornato 02 07. 2020 (file .pdf - 3708Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
tel. 0481 33101 int. 326
fax 0481 532204
mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it


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