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VG17.0286 02/24/2017
Importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità NASpI per l’anno 2017: istruzioni INPS
canale: Lavoro e Previdenza

La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’INPS, con l’allegata circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, ha reso noto che la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale (al lordo ed al netto della riduzione del 5,84%) e della indennità di disoccupazione NASpI è pari a quella dell’anno 2016.



Approfondimenti
Nello specifico, la menzionata circolare segnala che gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, per l’anno 2017, restano quindi fissati – rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (attualmente pari al 5,84%) – nelle seguenti misure:
    a) € 971,71 – € 914,96;
    b) € 1.167,91 – € 1.099,70.

L’importo della retribuzione oltre la quale sono applicabili i massimali di cui alla lettera b) è pari a € 2.102,24.

L’Istituto ricorda che i massimali suindicati:
    o si applicano anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
    o devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Al punto 5., la circolare in esame comunica, altresì, che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpI resta fissata, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, ad € 1.195 per l’anno 2017.

L’importo massimo mensile della suddetta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della Legge n. 41/1986, è pari, per l’anno 2017, ad € 1.300.

Da ultimo, l’Istituto rammenta che l’art. 2, comma 71, della Legge 28 giugno 2012, n. 92:
    § ha abrogato, dal 1° gennaio 2017, gli articoli da 6 a 9 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplinavano la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Di conseguenza, i lavoratori interessati da un licenziamento collettivo con effettiva cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 31 dicembre 2016 non possono essere più collocati in mobilità ordinaria;
    § ha inoltre disposto l’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, della Legge 19 luglio 1994 n. 451, da 9 a 19 della Legge 6 agosto 1975 n. 427, e 11, comma 2, della Legge 223/1991.


Allegati
- C 36 del 21 febbraio 2017 (file .pdf - 50Kb)


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