Nell’ambito delle accise e delle imposte di consumo, il Decreto Rilancio (DL n.34/2020) interviene anche sulla misura e sulla tempistica dei versamenti delle accise, con i seguenti articoli:
- articolo 129: disposizioni in materia di rate d’acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica;
- articolo 131: rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa;
- articolo 132: disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici;
- articolo 162: rateizzazione del debito d’accisa.
Di seguito, forniamo una prima illustrazione di queste norme.
Articolo 129: rate d’acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica
Esaminiamo questa disposizione con speciale riguardo all’accisa sull’energia elettrica; regole analoghe vengono dettate per l’accisa sui consumi di gas naturale, che è liquidata dai fornitori di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 26 del TUA.
La liquidazione dell’accisa sui consumi di energia elettrica, secondo il sistema “analitico” (art. 56, commi 1 e 2, Dlgs n.504/1995, Testo unico delle accise, TUA), avviene per mezzo del versamento di rate mensili d’acconto (scadenti al 16 di ogni mese) e del versamento del saldo annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, dedotti gli acconti versati dall’imposta liquidata nella dichiarazione di consumo per l’anno di riferimento. Questa si presenta entro il 31 marzo, sempre dell’anno successivo a quello di riferimento. La divisione per dodici dell’imposta annuale dovuta, come calcolata nella dichiarazione, determina l’ammontare della nuova rata mensile d’acconto, che si versa dopo lo scomputo dell’eventuale credito annuale risultante dalla dichiarazione di consumo (per effetto del Decreto “Cura Italia” DL n.18/2020, art.62, comma 6, la trasmissione delle dichiarazioni di consumo, in scadenza il 31 marzo, è stata posticipata al 30 giugno 2020 ).
Tenuti a questi versamenti ed alla presentazione della dichiarazione di consumo per l’energia elettrica sono i cosiddetti “soggetti obbligati” (art.53, D.Lgs. n.504/1995, TUA), vale a dire:
- le imprese che vendono energia elettrica ai consumatori finali, titolari di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale (i cosiddetti “venditori”: comma 1, lett.a) dell’articolo citato);
- le imprese che producono energia elettrica per uso proprio (le “officine di produzione”; comma 1, lett.b));
- le imprese che acquistano per uso proprio e liquidano l’accisa sui propri consumi (le “officine d’acquisto”; comma 1, lett.c), c-bis); comma 2, lett.a), lett.b), art. cit., ).
L’articolo 129 del Decreto Rilancio stabilisce che
- le rate d’acconto mensili, relative al periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2020 sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate;
- le rate d’acconto mensili, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità ordinarie sopra accennate.
L’articolo 129 del Decreto Rilancio, inoltre
· per il debito d’accisa,
- conferma che l’eventuale versamento a conguaglio è effettuato, per l’energia elettrica, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 (per il gas naturale, entro il 31 marzo 2021);
- in alternativa, concede che il medesimo conguaglio si possa effettuare in dieci rate mensili, di pari importo, senza interessi, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese, nel periodo da marzo a dicembre 2021;
· per il credito d’accisa,
- ribadisce che le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto, successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.
Il termine per il pagamento della rata d’acconto per l’energia elettrica, relativa al mese di maggio 2020, è differito dal 16 al 20 maggio.
La Relazione governativa spiega che le norme in esame sono state adottate in considerazione del fatto che i consumi dell’energia elettrica (e di gas naturale) sono destinati, come tutti i prodotti energetici, a subire pesanti contrazioni per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; e che essa si propone di favorire le imprese del settore, interessate dalla crisi connessa all’epidemia.
Articolo 131: rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
Per i “prodotti energetici” immessi in consumo nel mese di marzo 2020, i pagamenti dell'accisa (che si effettuano ai sensi dell’art.3, comma 4, del TUA), sono considerati tempestivi se (sono stati) effettuati entro il giorno 25 maggio 2020 (ricordiamo che il Decreto Rilancio è stato pubblicato il 19 maggio); sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.
Secondo la Relazione illustrativa, la disposizione intende, in relazione alla grave situazione emergenziale, non sanzionare i soggetti obbligati che abbiano effettuato, per l’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, versamenti in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile.
Quindi, anche se il Decreto Rilancio è stato pubblicato il 19 maggio, questa norma fa salvi eventuali versamenti che, pur in scadenza al 16 aprile, fossero stati eseguiti tardivamente, ma comunque entro il 16 maggio scorso.
Articolo 132: disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici
Per l’accisa sui “prodotti energetici” (evidentemente, diversi dall’energia elettrica e dal gas naturale, per i quali valgono le regole specifiche, sopra riassunte, dell’articolo 129), immessi in consumo nei soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i pagamenti possono essere effettuati alle scadenze ordinarie (previste dall’art.3, comma 4, del TUA, in relazione al quantitativo dei medesimi prodotti immesso in consumo nel mese solare precedente), a titolo d’acconto, nella misura dell’ottanta per cento; il versamento del saldo si effettua entro il 16 novembre 2020, senza pagamento di interessi.
Il versamento dell’accisa si effettua
a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile;
b) alle scadenze ordinarie (articolo 3, comma 4, TUA) per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto dell’anno 2020.
La Relazione illustrativa chiarisce che dopo il versamento dell’ottanta per cento a titolo di acconto concesso per i soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, la restante parte delle somme dovute sarà versata cumulativamente entro il termine del 16 novembre 2020, unitamente all’accisa dovuta per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di ottobre.
Articolo 162: rateizzazione del debito d’accisa
L'art. 162 modifica le disposizioni dell'articolo 3, comma 4-bis del TUA, concedendo la possibilità di rateizzare il debito d’accisa per il gestore del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici, che lo richieda, dimostrando di trovarsi in "documentate e riscontrabili" condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica.
In caso di accoglimento della richiesta, l'Amministrazione autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili "in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito d'imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno".
Viene soppresso l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 4-bis, che richiedeva un decreto ministeriale di esecuzione, per individuare le condizioni e le modalità di applicazione della norma.