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VG20.1354 12/09/2020
Nuovo prodotto alimentare: consentito l’impego dell’Euglena gracilis in determinate tipologie di prodotti alimentari (Regolamento UE n. 2020/1820)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

La Commissione Europea ha autorizzato, quale nuovo prodotto alimentare, l’impiego dell’Euglena gracilis in determinate tipologie di prodotti alimentari.



Approfondimenti


La Commissione Europea, con il Regolamento UE del 2 dicembre 2020 n. 1820 (1), ha autorizzato l’immissione sul mercato, quale nuovo prodotto alimentare (2), dell’Euglena gracilis in determinate tipologie di prodotti alimentari.

Il Regolamento in questione si applica a partire dal 23 dicembre 2020.



Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2020/1820

Il nuovo Regolamento UE dispone che l’Euglena gracilis, può essere utilizzata:
-) nelle barrette ai cereali, nelle barrette di granola e nelle barrette proteiche da prima colazione, in concentrazione non superiore a 630 mg/100 g;
-) nello yogurt, in concentrazione non superiore a 150 mg/100 g;
-) nelle bevande allo yogurt, in concentrazione non superiore a 95 mg/100 g;
-) nei succhi e nettari di frutta e di verdura, nei nettari, nelle bevande miscelate a base di frutta/verdura, in concentrazione non superiore a 120 mg/100 g;
-) nelle bevande aromatizzate alla frutta, in concentrazione non superiore a 40 mg/100 g;
-) nelle bevande sostitutive di un pasto, in concentrazione non superiore a 75 mg/100 g;
-) negli integratori alimentari, ad esclusione di quelli destinati ai lattanti, in concentrazione non superiore a:
    *) 100 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia;
    *) 150 mg/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni;
    *) 225 mg/giorno per i bambini a partire dai 10 anni e gli adolescenti (fino ai 17 anni);
    *) 375 mg/giorno per gli adulti;

-) nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, in concentrazione non superiore a 190 mg/pasto.



Indicazione da riportare nell’etichetta dei prodotti alimentari con contengono il nuovo alimento

La denominazione da riportare in etichetta dei prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento è “biomassa essiccata dell’alga Euglena gracilis”.

Le etichette degli integratori alimentari contenenti l’Euglena gracilis essiccata, devono anche recare l’indicazione che non sono indicati per lattanti o bambini di età inferiore ai 3 anni, bambini di età inferiore ai 10 anni o bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni, a seconda della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare.



Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 3 dicembre 2020 n. 406.
(2) ai sensi dei Regolamenti UE n. 2017/2283 e n. 2017/2470.


Allegati
- Regolamento 1820 2020 (file .pdf - 641Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
tel. 0481 33101 int. 326
fax 0481 532204
mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it


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