VG17.1082 09/29/2017
INPS: Fondo di Integrazione Salariale (FIS) - Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni
canale: Lavoro e Previdenza
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L'INPS ha indicato i criteri di esame delle domande relative alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale (assegno di solidarietà e assegno ordinario) e ha fornito chiarimenti riguardo ai rapporti tra tali prestazioni e gli altri istituti contrattuali.
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Approfondimenti
L'INPS, con l’allegata circolare n. 130 del 15 settembre 2017, ha illustrato i criteri di esame delle domande relative alle prestazioni (assegno di solidarietà e assegno ordinario) garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ed ha fornito i chiarimenti sul rapporto tra tali prestazioni e gli altri istituti contrattuali.
Come noto, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO e della CIGS, e appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n.148/2015, per assicurare ai lavoratori trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto.
Assegno di solidarietà
L’assegno di solidarietà di cui all’art.31 del D.lgs n.148/2015 (disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016) è una prestazione a sostegno del reddito garantita dal FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (1) , in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario (c.d. accordi di solidarietà).
A tale fine, l’Istituto ha precisato, tra l’altro, che:
- non sono considerati validi gli accordi di solidarietà stipulati al fine di evitare un solo licenziamento o nell’ambito del quale l’esubero di personale sia limitato ad una sola unità lavorativa;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti non è necessario attivare la procedura di licenziamento collettivo ma l’accordo deve contenere la quantificazione e la motivazione dell’esubero;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, nell’accordo deve essere specificato che il medesimo è stipulato al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- in linea generale nell’accordo devono essere presenti una serie di elementi essenziali (richiamati dalla circolare);
- la riduzione media oraria settimanale non deve superare il 60% dell’orario contrattuale dei lavoratori interessati;
- deve comunque essere rispettato il limite individuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore, che non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato;
- ai fini della validità dell’accordo, al medesimo deve essere allegato l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo di solidarietà e dal datore di lavoro;
- il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
- i lavoratori part-time possono essere ammessi qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro (es: sono da escludere i part-time destinati a soddisfare esigenze di natura stagionale o temporanea);
- la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Le domande di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate per via telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda. Le istanze con data di inizio delle riduzioni di attività lavorativa oltre i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda inoltrate all’Istituto fino al 15 settembre 2017 sono comunque da considerare nei termini.
Ai fini degli accertamenti istruttori per l’assegno di solidarietà è stata predisposta una scheda ad hoc (allegato 1 alla circolare) che costituisce parte integrante della istanza di accesso alla prestazione.
Assegno ordinario
L’ assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.lgs n.148/2015 (disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016), è una prestazione a sostegno del reddito che il FIS garantisce, solo ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinaria, limitatamente alle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.
Le istanze di accesso all’assegno ordinario devono essere valutate secondo i criteri di cui al D.M. n. 95442/2016, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, e del D.M. n. 94033/2016 per le causali della riorganizzazione e della crisi aziendale in materia di integrazione salariale straordinaria.
Nel rinviare per le causali relative alla integrazione salariale ordinaria ai chiarimenti già forniti in relazione ai criteri di esame per le relative domande di cigo, l’Istituto ha richiamato gli specifici criteri di valutazione per le causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale che può essere con continuazione di attività lavorativa e per evento improvviso e imprevisto.
L’INPS precisa che, per specifica disposizione, all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
Pertanto, ai fini dell’accesso all’assegno ordinario, devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 a prescindere dalla causale invocata.
Ai fini degli accertamenti istruttori per le causali della riorganizzazione e della crisi aziendale sono state predisposte schede ad hoc (allegato 1, 2 e 3 alla circolare) che costituiscono parte integrante della istanza di accesso alla prestazione.
Assegno di solidarietà e assegno ordinario – Rapporto con altre prestazioni ed istituti contrattuali
L’Istituto ha precisato con riferimento all’assegno ordinario che ad esso si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Pertanto per quanto attiene la compatibilità dell’assegno ordinario con altre prestazioni e istituti contrattuali, sono richiamate le disposizioni e le prassi ad oggi in atto nella CIGO.
Con riferimento all’assegno di solidarietà, considerata la peculiarità della relativa disciplina, nella quale la riduzione di orario è determinata da un nuovo orario di lavoro contrattualmente stabilito, per il rapporto con altre prestazioni, l’INPS ha richiamato le disposizioni di cui alle circolari INPS n. 9/1986, n. 38/1987, paragrafo 4 e n. 212/1994.
Al riguardo si rinvia alla circolare per i relativi chiarimenti sulla compatibilità delle due prestazioni (Assegno ordinario e assegno di solidarietà) con:
- indennità di malattia;
- congedo di maternità, il congedo parentale, i riposi giornalieri per allattamento;
- infortunio sul lavoro;
- permessi ex lege 104/1992;
- congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001;
- ferie;
- festività infrasettimanali;
- indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso
Durante il periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà che dell’assegno ordinario il FIS non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del T.F.R., in quanto non previste dal D.I. n. 94343/2016.
(1) dal 30 marzo 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa; dal 1° luglio 2016, in per i dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.)
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