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VG18.0169 02/09/2018
Certificazione Unica 2018: caratteristiche del modello e principali novità nella compilazione dei dati fiscali
canale: Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di Certificazione Unica 2018 ("CU 2018") con cui i sostituti d’imposta sono tenuti a certificare i redditi erogati nel 2017 e le ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti e assimilati, dei lavoratori autonomi e di titolari di redditi di provvigioni, di redditi diversi e di particolari tipologie di locazioni di immobili, indicando altresì i dati relativi all’assistenza fiscale prestata e alle somme corrisposte a seguito di pignoramenti e di indennità di esproprio. Questo adempimento si presenta, anche quest’anno, sdoppiato, dato che i sostituti devono sia rilasciare ai contribuenti la Certificazione Unica nella versione "sintetica" entro il 31 marzo 2018 (termine differito al 3 aprile, cadendo di sabato), sia trasmettere il Modello "CU ordinario" all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, entro il termine del 7 marzo 2018, fatta salva la possibilità di differire la trasmissione al termine di invio del Modello 770/2018, qualora trattasi di certificazioni su redditi esenti o prive di dati rilevanti ai fini del Modello 730 precompilato.



Approfondimenti
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2018 è stato approvato lo schema di Certificazione Unica 2018 (si riportano in allegato le versioni sintetica e ordinario del Modello, le istruzioni, il Provvedimento istitutivo e le specifiche tecniche), che i sostituti d’imposta, in linea generale, sono tenuti a rilasciare entro il 31 marzo 2018 (termine che, cadendo di sabato, slitta al 3 aprile), ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di provvigioni, di redditi diversi e di particolari tipologie di locazioni di immobili, oltre che a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, entro il 7 marzo 2018.

Forniamo di seguito una panoramica delle principali caratteristiche del modello, delle novità più significative e degli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta.

1. Il nuovo assetto degli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e il Modello CU 2018
Il quadro degli adempimenti dichiarativi a carico dei sostituti d’imposta nel 2018, delineatosi a seguito delle disposizioni introdotte dalla Manovra 2017 e delle ultime novità normative contenute nella Legge di Bilancio 2018 (1), risulta articolato in quattro principali step, ordinati cronologicamente come segue:

a) 28 febbraio 2018: è il termine per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati nel 2017, entro il 12 gennaio 2018 (secondo il noto criterio di “cassa allargato”), e le ritenute operate sugli stessi;

b) 7 marzo 2018: è il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente (attraverso Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato (CAF o professionista), delle Certificazioni Uniche 2018 nella versione estesa (Modelli CU ordinari), con possibilità di differire tale adempimento al 31 ottobre 2018, nuova scadenza per l’invio telematico del Modello 770/2018, per le sole certificazioni che includono redditi esenti o dati non rilevanti ai fini del Modello 730/2018 precompilato (redditi di lavoro autonomi e/o redditi diversi da indicare esclusivamente nel Modello Redditi Persone Fisiche 2018);

c) 31 marzo 2018 (slitta al 3 aprile 2018): è il termine per il rilascio ai soggetti sostituiti (lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori) della Certificazione Unica in versione sintetica (Modello CU sintetico);

d) 31 ottobre 2018: è il nuovo termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770/2018, che contiene i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria, tutti i versamenti, nonché le informazioni sulle compensazioni effettuate e sui crediti d’imposta utilizzati.

In merito al rilascio al contribuente del Modello CU sintetico entro il 31 marzo, analogamente agli anni scorsi la Certificazione Unica deve essere resa disponibile in duplice esemplare, in forma cartacea, oppure mediante strumenti elettronici. L’emissione della nuova CU è obbligatoria anche laddove il sostituto d’imposta avesse inviato già nel 2017 al sostituito, su sua specifica richiesta, una CU per i redditi erogati in quell’anno, sulla base del precedente modello.

Qualora si scelga la modalità di consegna al contribuente, allo stesso dovrà comunque essere garantita la possibilità di conseguire la disponibilità della certificazione e di materializzarla per i successivi adempimenti. La consegna ai contribuenti con modalità informatiche o telematiche, dunque, può essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione: va, comunque, esclusa nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto, oppure quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Grava sul sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente o collaboratore si trovi nelle condizioni di ricevere la certificazione in via informatica/telematica, provvedendo diversamente alla consegna in forma cartacea.

Come già noto, in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate per lo stesso periodo d’imposta al medesimo percipiente, il sostituto d’imposta è tenuto a conguagliare, nell’ultima Certificazione Unica rilasciata, tutti i redditi riferiti ai precedenti rapporti di lavoro.

I flussi telematici da inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, non sono equivalenti al Modello CU sintetico rilasciato al sostituito; infatti, il Modello CU ordinario da trasmettere contiene maggiori informazioni rispetto alla versione sintetica (tra cui anche quelli riguardanti l’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta).

Le parti di cui si compone il flusso da inviare all’Agenzia entro il 7 marzo prossimo vengono di seguito sinteticamente richiamate.

- Frontespizio: riporta le informazioni relative al tipo di comunicazione se diverso da quello ordinario ("Annullamento" o "Sostituzione", prima della scadenza del termine di presentazione, di una certificazione già presentata), ai dati del sostituto d’imposta, a quelli relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; è richiesta, inoltre, nella sezione "Firma della comunicazione", l'indicazione del numero delle certificazioni, trasmesse e della circostanza se, nel flusso telematico, sia stato ricompreso il Quadro "CT".

- Quadro "CT": riporta le informazioni riguardanti l'utenza telematica del sostituto d’imposta, o di un intermediario abilitato, per la ricezione dei file resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e contenenti i risultati contabili (Modelli 730-4) dei Modelli 730 dei dipendenti; questo quadro deve essere compilato solo dalle aziende che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e che non hanno mai comunicato all’Agenzia questa informazione (ad esempio, aziende neo-costituite, o aziende nate da fusioni/scissioni). I sostituti d'imposta che hanno già provveduto a comunicare, in anni passati, l’utenza telematica su cui ricevere i Modelli 730-4 e che, per l’anno 2018, intendono variarla, non devono compilare il Quadro “CT” della Certificazione Unica, ma devono utilizzare l’apposito Modello, reperibile sul sito web dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), denominato "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate". In caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (o assimilati), il Quadro "CT" deve essere compilato per ogni fornitura; invece, non deve mai essere allegato alle forniture che contengono esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo, oppure in presenza di comunicazioni, come segnalate sul Frontespizio, di tipo "Annullamento" o "Sostituzione".

- Certificazione Unica 2018: riporta tutte le informazioni rilevanti, sotto i profili fiscale, previdenziale e assistenziale, sui redditi, erogati nel 2017, di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo, sulle provvigioni e sui redditi diversi, comprese corresponsioni di somme a seguito di pignoramenti presso terzi e di procedure di esproprio, nonché sui canoni derivanti dalle locazioni brevi e su altre tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne prevede l’inclusione nella dichiarazione (Modello 730/2018) precompilata.

Analogamente a quanto previsto per il Modello 770, il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio ed, eventualmente (si veda di seguito le relative condizioni), al QuadroCT”, le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; è possibile trasmettere flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Ovviamente, in presenza di sole certificazioni di redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero esclusivamente di certificazioni di redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazione, l’invio telematico del Modello CU ordinario deve essere effettuato limitatamente alla parte della Certificazione Unica afferente alle tipologie reddituali erogate.

Quanto alla trasmissione telematica, il Modello CU ordinario si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. In proposito, si rammenta che il messaggio di conferma di trasmissione del file, rilasciato dal servizio telematico immediatamente a seguito dell’invio da parte del sostituto d’imposta, non costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La prova della presentazione del flusso è data unicamente dalla successiva comunicazione rilasciata dall’Agenzia per via telematica, attestante l’esito positivo dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti.

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, sebbene scartate dal servizio telematico (scarto dell’intero file o di singole comunicazioni), purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (dunque, considerando la scadenza del 7 marzo, l’eventuale ritrasmissione dovrà effettuarsi in ogni caso entro il 12 marzo 2018).

Questa considerazione assume rilievo soprattutto considerando la natura dichiarativa dell’adempimento e i correlati profili sanzionatori, disciplinati anche quest’anno dalla disposizione introdotta dal Decreto Semplificazioni fiscali 2014 (2), secondo cui viene comminata al sostituto d’imposta la sanzione di euro 100,00 per ogni CU omessa, trasmessa tardivamente o errata, con un massimo di euro 50.000,00 per sostituto d’imposta.

E’ importante sottolineare che a questa disposizione sanzionatoria non si rendono applicabili, per espressa previsione, gli istituti del concorso e della continuazione delle omissioni (3); non sono, pertanto, possibili riduzioni in caso di commissione di più violazioni della stessa tipologia. Resta comunque ferma la possibilità, per il sostituto d’imposta, di effettuare correttamente la trasmissione telematica delle CU entro 60 giorni dal 7 marzo 2018, versando la suddetta sanzione ridotta di un terzo, con un massimo di euro 20.000,00.

2. Le Certificazione Unica 2018: principali novità nella compilazione dei dati fiscali
Rimandando alle istruzioni ministeriali allegate per un’analisi più completa, ci si sofferma di seguito esclusivamente sulle modificazioni più rilevanti apportate ai dati fiscali della Certificazione Unica, con particolare riferimento ai:

- dati relativi al bonus IRPEF”;
- dati relativi alle somme erogate per premi di risultato;
- dati sui rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione;
- nuova certificazione sui redditi da locazioni brevi.

Inoltre, vengono ripercorse le modalità di compilazione della CU con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nei casi di operazioni societarie straordinarie, nonché di decesso del soggetto sostituito, dipendente o lavoratore autonomo.

2.1 Bonus IRPEF
L’agevolazione del bonus IRPEF deve essere certificata dal sostituto d’imposta nei campi da 391 a 399.

Come nelle versioni precedenti del modello, nel punto 391 occorre riportare il codice "1" se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato (integralmente o in parte), oppure il codice "2" se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF o lo ha riconosciuto senza erogarlo (neppure in parte).

Nel punto 392 deve essere indicato l’importo del bonus IRPEF erogato al dipendente, mentre nel punto 393 va riportato l’importo del bonus riconosciuto ma non erogato.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, si debba procedere al recupero del bonus IRPEF precedentemente riconosciuto si deve indicare, nel punto 394, l’ammontare del suddetto bonus recuperato, e nel punto 392, come “bonus erogato”, il valore al netto dell’importo recuperato.

In presenza di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tener conto dei dati riportati nelle certificazioni relative ai precedenti rapporti, indicando i dati di dettaglio nei punti da 395 e 397 e riportando, nel punto 399, il codice fiscale del precedente sostituto.

Il (nuovo) punto 398 riguarda la sola ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato il bonus IRPEF, il cui valore è appunto da inserire in questo campo.

2.2 Somme erogate per premi di risultato
Come noto, la Legge di Bilancio 2017 (4) ha confermato in toto, potenziandone gli effetti, la normativa già delineata dalla Legge di Stabilità 201 sulla tassazione agevolata (con imposta sostitutiva del 10%) degli emolumenti retributivi variabili correlati ad incrementi di produttività, o premi di risultato, erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In particolare, sono stati potenziati i seguenti elementi:

- il limite annuo della retribuzione premiale (premi di risultato e partecipazioni agli utili dei dipendenti), prevista da contrattazione collettiva di secondo livello, che può essere assoggettata a tassazione sostitutiva IRPEF con aliquota del 10%, elevato a euro 3.000,00 (dalla soglia di euro 2.000,00 vigente nel 2016), oppure a euro 4.000,00 per le aziende che garantiscono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (limite in precedenza fissato a euro 2.500,00);
- la platea dei beneficiari del regime agevolato, con l’innalzamento della soglia reddituale di accesso da euro 50.000,00 (misura vigente nel 2016) a euro 80.000,00.

In pratica, le somme interessate sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di euro 3.000,00 corrisposti nel periodo di imposta. Tale limite, valido sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti ai dipendenti, deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore. Eventuali importi eccedenti sono assoggettati alla tassazione ordinaria; in caso di erogazione sia di premi che di utili, il limite va applicato alla somma delle due componenti e non è superabile nemmeno in presenza di più rapporti di lavoro

L’imposta sostitutiva avrebbe dovuto essere applicata, in presenza delle condizioni previste, nel corso dell’anno 2017, direttamente dal sostituto d’imposta in via automatica, se trattasi dello stesso soggetto che ha rilasciato la Certificazione Unica 2017 in relazione a un rapporto di lavoro intercorso nel 2016 per l’intero anno. In caso contrario, il lavoratore avrebbe dovuto attestare per iscritto il rispetto del requisito reddituale.

Analoga procedura si sarebbe dovuto seguire nel caso in cui il lavoratore non avesse percepito, nel 2016, alcun reddito di lavoro dipendente.

Per non applicare in via automatica l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro avrebbe dovuto ricevere dal proprio dipendente una comunicazione scritta. Si ricorda che il dipendente può esprimere la rinuncia anche nel caso in cui non ritenga conveniente l’applicazione dell’imposta sostitutiva in ragione dell’esistenza di oneri, la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva.

Si ricorda, inoltre, che, secondo le norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e rafforzate dalla Legge di Bilancio 2017, il dipendente ha anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio di risultato (detassato) in denaro oppure riceverlo, in tutto o in parte, nella forma di beni e servizi, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 del TUIR (il cosiddetto “welfare aziendale”, i benefits generici e quelli “codificati”), esenti da tassazione con i soli limiti indicati dalla vigente normativa fiscale (TUIR); questi beni e servizi possono venire corrisposti dal datore di lavoro anche attraverso documenti di legittimazione o “vouchers”.

La fungibilità tra la componente monetaria e i servizi di welfare/benefits deve essere prevista dai contratti aziendali o territoriali.

Ciò premesso, il sostituto d’imposta è tenuto ad indicare nella Certificazione Unica 2018, nei punti da 571 a 602, la parte di premio assoggettata ad imposta sostitutiva, l’importo di imposta sostitutiva trattenuto sulle somme spettanti al dipendente, l’eventuale modificazione del regime di tassazione dei premi, nonché le somme premiali fruite dal dipendente in forma di servizi di welfare/benefits.

I campi dedicati alla rappresentazione dei premi di risultato e della relativa tassazione sono suddivisi in due gruppi distinti, l’uno identificato dai punti da 571 a 579, l’altro dai punti da 581 a 589. Ciò al fine di differenziare, attraverso i codici 1 e 2”, la fattispecie ordinaria, con limite di premio detassabile previsto in euro 3.000,00, da quella particolare del limite elevato a euro 4.000,00, nel caso di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

La compilazione dei punti specifici, analogamente a quanto previsto nella modulistica 2017, deve tenere conto di alcuni criteri fondamentali:

- le somme erogate per premi di risultato devono essere assoggettate, fino a concorrenza dei limiti detassabili (euro 3.000,00 o euro 4.000,00), ad un’unica modalità di tassazione, anche qualora il sostituto d’imposta sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti;

- in presenza di un’unica fattispecie da rappresentare, il sostituto deve compilare solo i punti dal 571 al 579, inserendo nel punto 571 il relativo codice identificativo (“1” o “2”);

- in presenza di premi di risultato codificati sia con il codice1”, che con il codice2”, ad esempio nel caso di passaggio di un lavoratore da un’azienda ad un’altra nel corso del 2017 (con o senza interruzione del rapporto di lavoro), il sostituto d’imposta, tenuto a conguagliare a fine anno la posizione del dipendente, deve compilare distintamente i predetti due gruppi di campi, differenziando le due fattispecie attraverso i due codici (nei punti 571 e 581, fermo restando che nel punto 571 va comunque indicato il codice che identifica la situazione dei premi erogati dal sostituto dichiarante) e ponendo particolare attenzione nella determinazione dell’importo massimo annuale da assoggettare ad imposta sostitutiva nonché, per converso, della somma da far concorrere al reddito imponibile trassato in via ordinaria.

In ordine a quest’ultimo aspetto, in particolare, le istruzioni confermano, anche con esempi numerici, quella regola particolare di compilazione (già esposta nelle istruzioni della CU 2017 ma non riscontrata in alcun altra pronuncia dell’Amministrazione finanziaria), secondo la quale il sostituto d’imposta dichiarante, dovendo conguagliare e rappresentare le due fattispecie di premi di risultato (codice “1” e codice “2”), deve considerare come limite massimo annuo detassabile l’importo di euro 3.000,00 anche in presenza di un premio connotato in origine dal limite massimo detassabile di euro 4.000,00 (codice “2”), qualora tale premio sia stato erogato in misura inferiore a euro 3.000,00. In caso contrario, il limite annuo risulterà pari all’importo (uguale o superiore a euro 3.000,00) del premio stesso (codificato con codice “2”), comunque entro la soglia massima di euro 4.000,00.

Arrivando al dettaglio dei vari campi, i punti 572 e 582 riportano l’ammontare del premio per il quale è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva, al lordo dell’imposta, ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori; l’imposta applicata va indicata nei punti 576 e 586.

Nei punti 573 e 583 occorre riportare l’ammontare del premio di risultato erogato al dipendente, previa opzione del medesimo, in forma di servizi di welfare/benefits. Se questi si configurano in contributi a forme di previdenza complementare, occorre riportare nei punti 574 e 584 il valore di tale contribuzione, mentre, se i benefits riguardano versamenti a enti o casse con esclusivo fine assistenziale, vanno compilati i punti 575 e 585.

I punti 579 e 589 sono riferiti al caso in cui il dipendente abbia optato per la conversione del premio di risultato in specifici fringe benefit codificati” (vale a dire prestiti agevolati, veicoli concessi ad uso promiscuo, fabbricati concessi in locazione, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR). In tal caso, restano comunque fermi, per espressa previsione normativa, i criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione ordinaria ai fini IRPEF.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro in corso d’anno, o di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta che provvede al conguaglio complessivo rilasciando la Certificazione Unica deve tenere conto anche di quanto certificato da altri sostituti (in CU precedenti), dettagliando i relativi dati nei punti da 591 a 602, con riferimento alle possibili modificazioni del regime impositivo dei premi erogati durante l’anno, al codice fiscale del sostituto d’imposta che abbia corrisposto i premi, alla codifica dei premi corrisposti (secondo le sopra menzionate fattispecie), all’eventuale corresponsione dei premi in forma di servizi di welfare/benefits di cui all’art. 51, commi da 2 a 4 del TUIR, nonché all’importo dell’imposta sostitutiva applicata.

2.3 Rimborsi di beni e servizi non tassati
In connessione logica con questa sezione, stanti le richiamate novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge di Bilancio 2017 in tema di welfare aziendale (5), nella parte relativa ai “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR” il sostituto d’imposta è tenuto ad enucleare i rimborsi effettuati a dipendenti o suoi familiari relativamente ad alcuni selezionati oneri, identificati da appositi codici, in applicazione di quanto disposto dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter) del TUIR.

In pratica, in questa sezione il sostituto deve certificare solo quei rimborsi monetari relativi a spese che hanno la natura di oneri detraibili o deducibili ai sensi dell’artt. 15 e 10 del TUIR e che quindi, se non fossero stati rimborsati, avrebbero dato diritto alla detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi, ovvero alla deduzione dall’imponibile fiscale.

In applicazione di questa evidente volontà, manifestata dell’Amministrazione finanziaria, di monitorare la corretta fruizione di queste utilità da parte dei contribuenti, attraverso l’interazione tra i dati delle CU e quelli che deriveranno dalle dichiarazioni precompilate, rimangono esclusi dalla certificazione tutte le prestazioni di opere e servizi con utilità sociale di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), oltre alle altre somme, servizi e prestazioni (pure citate dalle lett. f-bis, f-ter e f-quater del comma 2 dell’art. 51) che non sono riconducibili alle categorie degli “oneri detraibili” e degli “oneri deducibili”.

Nel dettaglio, il sostituto deve, dunque, codificare l’onere detraibile o deducibile rispettivamente nei punti 702 (spese per istruzione universitaria e non, per addetti all’assistenza personale prestata a soggetti non autosufficienti, per asili nido, etc.) e 703 (codice 3 per i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale), specificando altresì l’anno di sostenimento della spesa nel punto 701 (desumibile dal documento prodotto dal dipendente al fine di ottenerne il rimborso), l’importo rimborsato nel punto 704, nonché, nel punto 705, il codice fiscale del soggetto per il quale la spesa è stata sostenuta, se diverso dallo stesso dipendente (cioè se è un suo familiare); se, invece, il beneficiario è il dipendente, è sufficiente barrare il campo 706.

Il Modello CU 2018 prevede anche la nuova sezioneAltri sostituti”, funzionale a rappresentare la fattispecie del conguaglio di più Certificazioni Uniche e, segnatamente, le informazioni sui predetti rimborsi di beni e servizi operati da ciascuno dei precedenti sostituti d’imposta, il cui codice fiscale va indicato nel punto 707. I dati dei rimborsi effettuati vanno indicati nei punti da 708 a 713.

2.4 Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Come nelle modulistiche precedenti, uno specifico quadro della Certificazione Unica 2018 è riservata ai dati relativi ai redditi, corrisposti nel 2017, di lavoro autonomo (di cui all'art. 53 del TUIR), diversi (di cui all'art. 67, comma 1, del TUIR), di provvigioni e indennità di cessazione dei rapporti di agenzia, nonché correlati alle prestazioni degli appaltatori nei confronti dei condomini.

Tale quadro deve essere compilato anche con riferimento ai percipienti esteri, ma sono laddove in possesso di codice fiscale (dati anagrafici, "Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme", punti da 40 a 44); per i soggetti esteri privi di codice fiscale, le erogazioni e le relative ritenute dovranno essere certificate dal sostituto d’imposta nel Modello 770/2018, Prospetto SY, Sezione IV.

Il sostituto d’imposta deve, innanzitutto, individuare la natura del reddito erogato, riportando nel punto 1 la “causale di pagamento”, riconoscendo la relativa tipologia reddituale tra le fattispecie contenute nei due elenchi proposti dalle istruzioni ministeriali, differenziati a seconda che il compenso possa esse dichiarato dal percipiente solo con il Modello Redditi Persone Fisiche 2018, oppure anche con il Modello 730/2018.

Il sostituto deve poi indicare nel punto 4, l’ammontare lordo corrisposto al percipiente al netto dell’IVA e dell’eventuale contributo integrativo (2-4%) destinato alle Casse professionali, nei punti 5 e 7 le somme eventualmente non assoggettate a ritenuta, nel punto 8 (ottenuto per differenza tra quanto riportato nel punto 4 e gli importi dei punti 5 e 7), il reddito imponibile e, nel punto 9, le ritenute a titolo d’acconto operate.

Le istruzioni ricordano che, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d’imposta ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione, qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

Infine, sono richieste anche quest’anno alcune informazioni in relazione a particolari tipologie di redditi:

- erogazioni a seguito di pignoramento presso terzi - punti da 101 a 108: in questa sezione, riservata al soggetto (terzo) erogatore delle somme, vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (6); al riguardo, le istruzioni precisano che, nel caso in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica (caso per cui non è prevista la ritenuta del 20% sui redditi corrisposti), il sostituto d’imposta (erogatore) è tenuto a compilare il Prospetto SY, Sezione II, del Modello 770/2018 (la Sezione I è riservata al debitore principale); nell’ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge, si ribadisce quanto già chiarito dall’Amministrazione finanziaria (7) e, pertanto, qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio, in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo è tenuto ad applicare le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito (assimilato al lavoro dipendente) e a rilasciare una Certificazione Unica all’ex coniuge, identificandolo inserendo il codice "Z2" (Tabella "D" in Appendice alle istruzioni) nel campo 8 dei dati anagrafici ("Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme");

- somme corrisposte al contribuente a titolo di indennità di esproprio - punti da 131 a 138: questa sezione deve essere utilizzata per indicare le somme a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.


2.5 Certificazione redditi – locazioni brevi
In conformità alle disposizioni introdotte dalla c.d. “Manovrina” 2017 (8), i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi connessi a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, o qualora intervengano nel pagamento di dette somme, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% (a titolo d’imposta se il locatore ha optato per il regime della “cedolare secca”, altrimenti a titolo d’acconto) sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario (locatore), provvedono al relativo versamento (con il codice tributo “1919”) e rilasciano la Certificazione Unica.

Quanto alle modalità di compilazione di questa parte della CU 2018, occorre fare riferimento alle precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria (9).

Tra le informazioni richieste, alle quali vengono dedicate più sezioni identiche e che si possono comunicare anche in forma aggregata (compilazione del punto 1) se inerenti più contratti stipulati dallo stesso locatore con riferimento allo stesso immobile, vi sono quelle relative alla tipologia di contratto (locazione di tutto o parte dell’immobile, periodo di locazione, punti da 2 a 5), all’ubicazione dell’immobile (punti da 6 a 13), al reddito lordo corrisposto (punto 14) e alla ritenuta operata (punto 15).

Il punto 16 è da barrare nel caso in cui il soggetto beneficiario del reddito, destinatario della Certificazione Unica, non figura quale proprietario dell’immobile (ad esempio, qualora sia un sublocatore).

3. La Certificazione Unica in caso di operazioni societarie straordinarie
In caso di operazioni straordinarie (liquidazioni, fallimenti, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda, etc.), nel gestire gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della Certificazione Unica è necessario distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione della stessa CU, l’estinzione o meno del sostituto d’imposta.

La Certificazione Unica 2018 risulta caratterizzata da un’attenzione particolare, riscontrabile in tutti i quadri di cui si compone, verso le modalità adottate dal sostituto d’imposta nella gestione degli adempimenti correlati a queste operazioni.

Di seguito, forniamo una sintetica panoramica delle modalità di compilazione dei vari quadri e sezioni della CU 2018, in presenza di operazioni societarie straordinarie.

3.1 Dati sui redditi tassati in via ordinaria e/o sostitutiva e sull’assistenza fiscale
In linea generale, nel caso di operazioni straordinarie che non hanno determinato l’estinzione di un sostituto d’imposta (ad esempio, trasformazioni, scissioni parziali, cessioni di ramo d’azienda, etc.), gli obblighi dichiarativi risultano a carico di tutti i soggetti intervenuti nelle operazioni.

In questo contesto, nell’ipotesi di passaggio di personale dipendente dall’uno all’altro sostituto, il soggetto cedente, pur non essendo tenuto al rilascio della Certificazione Unica, deve comunque procedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione, avendo cura di barrare il punto 612.

Il sostituto d’imposta subentrante, tenuto al rilascio della CU, deve trasmetterla all’Agenzia delle Entrate includendovi tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito ed evidenziando, nei punti da 531 a 566 e da 591 a 602, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto, assoggettati a tassazione ordinaria e/o sostitutiva (premi di risultato).

Nelle fattispecie di operazioni straordinarie che abbiano comportato l’estinzione di un sostituto d’imposta (ad esempio, fusioni per incorporazione, scissioni totali, etc.), invece, il soggetto che prosegue l’attività succedendo nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la Certificazione Unica 2018, che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.

In questo caso, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall’estinto, il dichiarante (che prosegue l’attività) deve trasmettere un’unica CU per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni di conguaglio, incluse le eventuali erogazioni di premi di risultato, avendo cura di indicare il proprio codice fiscale e dati anagrafici nella sezione denominata “Dati relativi al sostituto”, presente sia nel Frontespizio della CU, che nelle singole certificazioni, riportando il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 611 della parte “Casi particolari operazioni straordinarie”.

Inoltre, il dichiarante è tenuto a compilare le Annotazioni riportando il codice "GI".

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto dichiarante, tenuto all’invio della Certificazione Unica, questo soggetto, per ciascun percipiente, deve riportare i risultati delle operazioni di conguaglio, indicando il proprio codice fiscale e dati anagrafici nella sezione denominata "Dati relativi al sostituto" (nel Frontespizio della CU e nelle singole certificazioni), ed evidenziando, , nei punti da 531 a 566 e da 591 a 602, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto, assoggettati a tassazione ordinaria e/o sostitutiva (premi di risultato).

Con riferimento all’assistenza fiscale, nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d’imposta cedente, quest’ultimo è tenuto ad esporre quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio, nonché ad evidenziare il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato, indicando il codice "F" al punto 51.

Il sostituto subentrante, d’altra parte, con riferimento al personale trasferito, deve esporre a sua volta tutti i dati relativi agli importi complessivamente rimborsati e trattenuti, dallo stesso e dal sostituto cedente, a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 2017.

In presenza di operazioni straordinarie con estinzione di un sostituto d’imposta, il dichiarante è in ogni caso tenuto a riportare, nei campi dedicati all’assistenza fiscale, i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2017.

3.2 Dati sul TFR e sulle altre indennità
Anche con riferimento ai dati relativi al TFR e alle altre indennità e somme, nelle ipotesi di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto, comportanti il passaggio di dipendenti in continuità di rapporto, il sostituto dichiarante (che ha ricevuto il dipendente) è tenuto a certificare quanto già corrisposto al dipendente trasferito dal sostituto cedente, mentre il sostituto d’imposta cedente deve procedere alla compilazione della CU con le ordinarie modalità.

Al fine di rappresentare nel modello, oltre al proprio, anche l’operato del precedente sostituto d’imposta, le istruzioni prevedono l’utilizzo, da parte del sostituto dichiarante, del sistema del "multimodulo", ossia la compilazione multipla della sezione, con distinta indicazione delle erogazioni effettuate e della tassazione operata dal sostituto cedente, attraverso l’inserimento del relativo codice fiscale nel punto 819.

Nello specifico, nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d’imposta dichiarante nel 2017, quest’ultimo deve:

- esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato, etc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 ("multimodulo 1");
- esporre quanto operato dal precedente sostituto d’imposta compilando esclusivamente i punti 819, 844, 866 e 903 ("multimodulo 2").

In presenza di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente nel 2017 e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal dichiarante nello stesso anno, quest’ultimo è tenuto a:

- esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 ("multimodulo 1");
- esporre quanto operato dal sostituto d’imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 819 ("multimodulo 2").

Qualora sia stata erogata un’anticipazione esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti, il dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell’anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.

Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente nell’anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d’imposta cessionario è tenuto compilare tutti i punti della sezione, compreso il punto 819.

Anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti l’estinzione del sostituto d’imposta, le modalità di compilazione permangono analoghe a quelle appena descritte.

Quanto alle “altre indennità e somme”, le istruzioni prevedono la compilazione dei punti 853 e 873 (rispettivamente riferiti alle somme ricomprese nel TFR maturato prima e dopo il 31 dicembre 2000), recanti il codice fiscale del sostituto d’imposta che ha erogato il relativo TFR, esclusivamente nell’ipotesi in cui questo soggetto non sia lo stesso sostituto che ha erogato tali altre indennità.

3.3 Dati sui redditi da lavoro autonomo, sulle provvigioni e sui redditi diversi
Nelle operazioni straordinarie che non comportano l’estinzione di un sostituto d’imposta, ciascun soggetto è tenuto alla compilazione di questo quadro secondo le regole ordinarie.

In presenza di operazioni con estinzione del sostituto, per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d’imposta dichiarante provvede ad indicare nella sezione “Dati relativi al sostituto”, nel Frontespizio della CU e nelle singole certificazioni, il proprio codice fiscale e dati anagrafici, riportando il codice fiscale del soggetto estinto nei punti da 71 a 73 di questo quadro (compilando i singoli punti in relazione alle specifiche tipologie di reddito erogate), nella sezione “Casi particolari operazioni straordinarie”.

Per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi è tenuto a indicare il proprio codice fiscale e dati anagrafici nella sezione “Dati relativi al sostituto”, nel Frontespizio della CU e nelle singole certificazioni, evidenziando, nei punti da 52 a 62, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

4. La Certificazione Unica in caso di decesso del contribuente
In caso di decesso di un dipendente, permangono invariate, rispetto alle istruzioni già rese note in precedenza, le modalità di compilazione delle certificazioni da rilasciare agli eredi.

Si ricorda, al riguardo, che il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte assoggettate a tassazione ordinaria (a seguito di conguaglio di fine rapporto), da inserire nei punti 1, 3, 4 e/o 5, a seconda del tipo di reddito corrisposto, della sezione “Dati fiscali” della Certificazione Unica 2018. Il sostituto deve, altresì, certificare l’importo delle ritenute operate nel successivo punto 21.

Tra i dati anagrafici, o "Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme" della CU 2018, occorre riportare i dati anagrafici relativi al defunto.

La CU va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti direttamente agli eredi del sostituito, maturati o in corso di maturazione in capo a quest’ultimo. Trattasi, ad esempio, di mensilità o ratei di tredicesima, che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- tra i dati anagrafici, o "Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme", vanno riportati i dati dell’erede e, nel punto 8, denominato "Categorie particolari", occorre riportare il codice "Z" rilevabile dalla Tabella "D", posta in Appendice alle istruzioni della CU;

- l’importo dei redditi erogati all’erede, assoggettati all’aliquota della ritenuta d’acconto nella misura corrispondente al primo scaglione di reddito (23%), deve essere indicato ai punti 1, 3, 4 e/o 5, a seconda del tipo di reddito corrisposto, della sezione “Dati fiscali” della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente; l'Amministrazione finanziaria, in un secondo momento, provvederà ad iscrivere a ruolo, in via separata, l’IRPEF dovuta sugli importi di cui trattasi, determinando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di ciascuno erede nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione;

- le ritenute operate vanno certificate al successivo punto 21;

- l’importo del bonus IRPEF erogato all’erede deve essere indicato nel punto 392;

- nelle Annotazioni della CU, con codice "AB", vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto; inoltre, deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel caso di erogazione della c.d. "indennità di morte" (TFR e indennità di mancato preavviso), ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti, in relazione a quanto erogato agli aventi diritto o eredi, si deve predisporre una Certificazione Unica intestata al dipendente deceduto, compilando esclusivamente i punti 915 e 916 avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Inoltre, permane l’obbligo di rilasciare una Certificazione Unica per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- tra i dati anagrafici, o "Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme", devono essere riportati quelli dell’avente diritto o erede;

- nel punto 808 dei "Dati fiscali" va indicata la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti, da 814 a 911, devono essere compilati evidenziando l’indennità complessivamente erogata nell’anno, o in anni precedenti, a tutti i coeredi o al deceduto;

- nel punto 914 si riporta il codice fiscale del dipendente deceduto;

- nelle Annotazioni, con codice "AB", devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificata la tipologia di indennità erogata (eredità, erogazioni di indennità ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile, etc.).

Modalità di compilazione analoghe rispetto al caso del decesso di un dipendente devono essere poste in essere dal sostituto d’imposta in caso di decesso di un contribuente percettore di reddito di lavoro autonomo, provvigioni, o redditi diversi.

In questa ipotesi, pertanto, il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare agli eredi la Certificazione Unica 2018 relativa al soggetto deceduto, attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando tra i dati anagrafici, o "Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme", quelli relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti direttamente agli eredi del percettore delle somme (10). In tal caso:

- tra i "Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme" vanno indicati i quelli dell’erede e, nel punto 8, denominato “Categorie particolari”, occorre riportare il codiceZ”;

- nel quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere riportato l’importo dei redditi erogati all’erede nel punto 4 e quello delle ritenute operate nel punto 9.

Note
(1) Art. 7-quater, commi 14-15, del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, e art. 1, commi 932-934 della L. n. 205/2017.
(2) Art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, inserito dall’art. 2, comma 1, del D. lgs. n. 175/2014.
(3) Di cui all’art. 12 del D. lgs. n. 472/1997.
(4) Legge n. 232/2016, art. 1, comma 160.
(5) Legge n. 208/2015, art. 1, commi 182-191, e Legge n. 232/2016, art. 1, commi 160-162, che hanno apportato rilevanti modificazioni e innovazioni nell’art. 51, comma 2, lett. f, f-bis), f-ter) e f-quater) del TUIR.
(6) Di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.
(7) Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011.
(8) Art. 4, commi 4, 5 e 5-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
(9) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 e Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.
(10) Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del TUIR.


Allegati
- PROVVEDIMENTO 15 GENNAIO 2018 (file .pdf - 370Kb)
- CU 2018_modello ordinario (file .pdf - 233Kb)
- CU 2018_modello sintetico (file .pdf - 108Kb)
- CU 2018_istruzioni (file .pdf - 334Kb)
- CU 2018_specifiche tecniche (file .pdf - 949Kb)


Per informazioni
Stefano Silvestri
Piazza Casali, 1
tel. 040 3750245
fax 040 3750207
mail s.silvestri@confindustriaaltoadriatico.it


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