VG16.1061 09/20/2016
Strutture ricettive alberghiere: il 31 dicembre 2016 scade il termine entro il quale dover essere in regola con la normativa antincendio (art. 4, comma 2-bis, della Legge n. 21/2016)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore, Turismo
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Il 31 dicembre 2016 scade il termine entro il quale le strutture ricettive alberghiere con oltre venticinque posti letto ed esistenti alla data dell’11 maggio 1994 devono aver finito i lavori di adeguamento alla specifica normativa di prevenzione incendi e aver presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA antincendio.
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Approfondimenti
Con la presente per ricordare che, ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 recante la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative (1), il 31 dicembre 2016 scade il periodo entro il quale le strutture ricettive alberghiere:
- con oltre venticinque posti letto;
- esistenti alla data dell’11 maggio 1994;
- non a norma con la normativa di sicurezza antincendio (2);
- che hanno i requisiti previsti dal piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (3) (vedasi la , la e la );
devono aver:
- concluso i lavori di adeguamento alle disposizioni previste dalla normativa antincendio (2);
- presentato la Segnalazione Certificata Inizio Attività antincendio (SCIA) al Comando provinciale dei vigili del fuoco (4).
Strutture ricettive esistenti soggette alle disposizioni antincendio
Ricordiamo che sono soggette alla normativa antincendio (2), le seguenti strutture ricettive aventi capacità superiore a venticinque posti letto:
- alberghi;
- motel;
- villaggi-albergo;
- villaggi turistici;
- esercizi di affittacamere;
- case ed appartamenti per vacanze;
- alloggi agrituristici;
- ostelli per la gioventù;
- residenze turistico-alberghiere;
- rifugi alpini.
Per le strutture ricettive alberghiere con:
- meno di venticinque posti letto, la normativa antincendio (2) prevede comunque dei requisiti minimi antincendio;
- più di 25 posti letto e fino a 50 ed esistenti alla data del 23 agosto 2015, può essere adottata la regola tecnica di semplificazione della normativa antincendio (5) in sostituzione della normativa antincendio (2) (vedasi Notizia n. VG15.0842 del 02/09/2015);
- più di 25 posti letto esistenti alla data del 22 settembre 2016 o di nuova realizzazione, può essere adottata la nuova norma tecniche di prevenzione incendi (6) in sostituzione della normativa antincendio (2) (vedasi Notizia n. VG16.0975 del 31/08/2016).
Conclusione dei lavori di adeguamento da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016 e presentazione della SCIA
Ricordiamo che alla conclusione dei lavori il cui termine ultimo ricordiamo è previsto per il 31 dicembre 2016, il responsabile delle struttura ricettiva alberghiera per poter continuare a svolgere l’attività, deve presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco la Segnalazione Certificata Inizio Attività antincendio (SCIA). La SCIA autorizza lo svolgimento dell’attività alberghiera ai soli fini antincendio.
Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera è classificata nella categoria:
- A - rischio basso (con numero di posti letto oltre 25 e non oltre 50) e B - rischio medio (con numero di posti letto oltre 50 e non oltre 100), effettua il sopralluogo ispettivo a campione o sulla base di programmi settoriali previsti a livello nazionale entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. A esito positivo del controllo, il quale è atto ad accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio, il Comando rilascia, su richiesta dell’interessato, il verbale di visita tecnica.
Per la categoria B (rischio medio) si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto prima di poter presentare la SCIA.
- C - rischio elevato (con oltre 100 posti letti), effettua il sopralluogo ispettivo atto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. Il sopralluogo ha lo scopo di accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio.
Per la categoria C (rischio medio) si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto prima di poter presentare la SCIA.
Durata dei certificati di prevenzione incendi
La presentazione della SCIA, per le attività di categoria A e B, o il rilascio del certificato di prevenzione incendi CPI per le attività di categoria C ha validità quinquennale.
Entro i cinque anni:
- dalla data di presentazione della SCIA o del giorno di scadenza del CPI;
- della precedente presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico;
il responsabile delle struttura ricettiva alberghiera deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una apposita richiesta di rinnovo periodico allegando alla stessa una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio.
Nota: In vista che non viene più rilasciato il CPI per le attività rientranti in categoria A e B, è necessario che il titolare della struttura ricettiva alberghiera tenga monitorata la scadenza (data di ricevuta della SCIA) entro la quale richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Infine nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera sia in possesso del CPI in corso di validità e rilasciato secondo la precedente normativa antincendio (7), il responsabile delle struttura ricettiva alberghiera deve presentare, prima della relativa scadenza naturale, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una apposita richiesta di rinnovo periodico allegando alla stessa una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio. Dalla presentazione dell’ultima richiesta di rinnovo periodico decorrono i cinque anni entro i quali deve essere presentata la nuova domanda.
Sanzioni
Nel caso in cui sia accertata:
- il mancato rispetto della normativa di prevenzione incendi (2) durante il sopralluogo del Comando provinciale dei vigili dei fuoco a seguito della presentazione della SCIA antincendio, la normativa:
-) di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi (8) dispone che il Comando deve adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi riscontrati, ad esclusione ove possibile, del caso in cui la struttura ricettiva alberghiera possa essere adeguata alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro i successivi quarantacinque giorni;
-) di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (9), dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro, per la mancata regolarizzazione della struttura ricettiva alberghiera alla normativa antincendio (2);
-) in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (10), dispone che ove il fatto non costituisca grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione d’inizio attività, dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti dalla normativa vigente, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nel caso in questione, il Comando deve segnalare all’Autorità Giudiziaria il ricevimento della SCIA antincendio falsa, al fine di far applicare la relativa sanzione penale;
- la mancata presentazione:
-) della SCIA antincendio entro il 31 dicembre 2016;
-) della domanda di rinnovo entro i 5 anni dalla presentazione della SCIA per la struttura ricettiva alberghiera della categoria A e B o dalla data di scadenza del CPI per la categoria C,
la normativa di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (9):
-) dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro;
-) la facoltà per il Prefetto di disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera sino all’adempimento dell’obbligo.
Note
(1) recante la conversione in legge, con modifiche, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 201.
(2) di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003.
(3) di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.
(4) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
(5) di cui al Decreto Ministeriale 14 luglio 2015.
(6) di cui al Decreto Ministeriale 9 agosto 2016.
(7) di cui alla Legge 26 luglio 1965 n. 966, al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.
(8) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
(9) di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
(10) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
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