Home >> Notiziario


[ Stampa documento ]


VG20.0702 06/04/2020
Autorimesse: sostituita nuovamente la norma tecnica di prevenzione incendi (DM 15/05/2020)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

Al fine di continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi per le autorimesse e di favorire una più immediata lettura del testo, il Ministero dell’Interno ha sostituito nuovamente la regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse.



Approfondimenti


Il Ministero dell’Interno, con Decreto del 15 maggio 2020 (1), ha sostituito nuovamente le norme tecniche di prevenzione incendi per le autorimesse, i depositi di mezzi rotabili e i locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (2), che dal 19 novembre 2020, data di entrata in vigore del citato Decreto, devono essere adottate in sostituzione delle precedenti disposizioni di prevenzione incendi (3).



Disposizioni

Il provvedimento in questione, che si è reso necessario al fine di:
-) continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi per le autorimesse;
-) favorire una più immediata lettura del testo;

dal 19 novembre 2020, diventa l’unico riferimento normativo in materia di prevenzione incendi per:
-) le autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²;
-) i locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²;
-) i depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m²;

a fronte dell’abrogazione delle precedenti disposizioni in materia (3).



Norme tecniche di prevenzione incendi per le autorimesse, i depositi di mezzi rotabili e i locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili

Il nuovo capitolo V.6 – autorimesse, dal 19 novembre 2020 sostituisce interamente quello previsto nel capitolo V (regola tecnica verticale) del Decreto che regolamenta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi (2), è costituito dai punti:
-) V 6.1 – campo di applicazione;
-) V 6.2 – definizioni;
-) V 6.3 – classificazioni;
-) V 6.4 – valutazione del rischio di incendio;
-) V. 6.5 – strategia antincendio:
      *) reazione al fuoco (sotto punto V.6.5.1);
      *) resistenza al fuoco (sotto punto V.6.5.2);
      *) compartimentazione (sotto punto V.6.5.3);
      *) esodo (sotto punto V.6.5.4);
      *) gestione della sicurezza antincendio (sotto punto V.6.5.5);
      *) controllo dell’incendio (sotto punto V.6.5.6);
      *) controllo di fumi e calore (sotto punto V.6.5.7);
      *) sicurezza impianti tecnologici e di servizio (sotto punto V.6.5.8);

-) V. 6.6 – metodi:
      *) scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio (sotto punto V.6.6.1);

-) V. 6.7– riferimenti.



Disposizione transitorie

Il Decreto in questione non comporta l’obbligo dell’adeguamento per le autorimesse che, alla data del 19 novembre 2020:
-) hanno ottenuto l’approvazione del progetto da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, o hanno presentato la SCIA antincendio o hanno ottenuto un parere di deroga alla normativa antincendio da parte della Direzione Regionale dei VVF;
-) siano state progettate sulla base delle precedenti disposizioni, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Infine, per gli interventi di modifica o di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto in questione, è previsto che le norme tecniche in questione si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Nel caso in cui le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, non siano compatibili con gli interventi da realizzare, continuano ad applicarsi le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi ora abrogate (5) (6).



Abrogazioni

Dal 19 novembre 2020, sono abrogate le disposizioni:
-) relative alle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili (5);
-) in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto (6).



Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2020 n. 132.
(2) di cui al Decreto Ministeriale 3 agosto 2015.
(3) di cui al Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986.
(4) di cui al Decreto Ministeriale 14 febbraio 2020.
(5) di cui al Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986.
(6) di cui al Decreto Ministeriale 22 novembre 2002.


Link ad altri documenti
Notizia n. VG17.0332 del 07/03/2017
Notizia n. VG19.0984 del 04/11/2019
Notizia n. VG20.0535 del 29/04/2020


Allegati
- DM 15 05 2020 (file .pdf - 1355Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
tel. 0481 33101 int. 326
fax 0481 532204
mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it


[ Stampa documento ]