Home >> Notiziario


[ Stampa documento ]


VG20.0537 04/29/2020
Direttiva macchine: modificato il precedente elenco dei riferimenti delle norme armonizzate applicabili alla sicurezza delle macchine (Decisione n. 2020/480)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

A fronte del mandato della Commissione Europea al CEN e al Cenelec di rivedere e revocare la validità delle norme armonizzate a sostegno della Direttiva macchine, a seguito delle modifiche introdotte da tale Direttiva rispetto alla precedente disciplina, con apposita Decisione sono stati modificati i precedenti elenchi delle norme applicabili e di quelle ritirate in vista del fatto che non soddisfano più i requisiti di sicurezza, disponendo l’introduzione del riferimento di ventisette nuove norme e venticinque che saranno invece revocate nei prossimi anni.



Approfondimenti


La Commissione Europea, con la Decisione del 1° aprile 2020 n. 480 (1), ha modificato il precedente elenco (2) recante i riferimenti delle norme armonizzate applicabili alla sicurezza delle macchine, ai sensi della Direttiva macchine (3).

La Decisione in questione è entrata in vigore dal 2 aprile 2020.



Disposizioni

In vista del fatto che:
-) la Direttiva macchine (3) dispone che le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata;
-) la Commissione ha richiesto al CEN e al Cenelec la redazione, la revisione e il completamento del lavoro delle norme armonizzate a sostegno della Direttiva macchine (3) in vista delle modifiche introdotte da tale Direttiva rispetto alla precedente disciplina (4);
-) il CEN e il Cenelec, sulla base del mandato della Commissione, hanno redatto nuove norme armonizzate e hanno rivisto e modificato le norme armonizzate esistenti;

la Commissione europea, con la Decisione in quesitone, stabilisce:
-) nell’allegato I, la modificata nel precedente elenco (5) recante i riferimenti delle norme armonizzate applicabili a sostegno della Direttiva macchine (2), disponendo:
      *) la sostituzione a decorrere dal 2 ottobre 2021, del riferimento della norma EN 62841-2-1:2018, relativa agli utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione portatili;
      *) l’introduzione dei riferimenti delle seguenti nuove norme:
        §) EN ISO 18497:2018, concernente le trattrici e macchine agricole - sicurezza delle macchine altamente automatizzate - principi per la progettazione;
        §) EN ISO 19353:2019, concernente la sicurezza del macchinario - prevenzione e protezione contro l’incendio;
        §) EN 707:2018, concernente le macchine agricole - spandiliquame – sicurezza;
        §) EN 1459-2:2015+A1:2018, concernente i carrelli elevatori fuoristrada - requisiti di sicurezza e verifiche - parte 2: carrelli a braccio telescopico rotante;
        §) EN ISO 3691-5:2015, concernente i carrelli industriali - requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: carrello elevatore con operatore a piedi;
        §) EN ISO 4254-9:2018, concernente le macchine agricole - sicurezza - parte 9: seminatrici;
        §) EN ISO 10517:2019, concernente i tosasiepi portatili a motore – sicurezza;
        §) EN ISO 11148-13:2018, concernente gli utensili portatili non elettrici - requisiti di sicurezza - parte 13: utensili per l’inserimento di elementi di fissaggio;
        §) EN 12012-1:2018, concernente le macchine per materie plastiche e gomma - macchine per riduzione dimensionale - parte 1: requisiti di sicurezza per granulatori a lame e per trituratori;
        §) EN 12312-8:2018, concernente le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - requisiti specifici - parte 8: scale e piattaforme di manutenzione o servizio;
        §) EN 12733:2018, concernente le macchine agricole e forestali - motofalciatrici condotte a piedi – sicurezza;
        §) EN 14033-4:2019, concernente le applicazioni ferroviarie - binario - macchine per la costruzione e la manutenzione della infrastruttura ferroviaria - parte 4: requisiti tecnici di circolazione, di viaggio e di lavoro sulla rete ferroviaria;
        §) EN 16712-4:2018, concernente le attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - apparecchiature schiumogene portatili - parte 4: generatori PN 16 di schiuma ad alta espansione;
        §) EN 16770:2018, concernente la sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - sistemi di estrazione di trucioli e polveri per installazioni in interni - requisiti di sicurezza;
        §) EN 16985:2018, concernente le cabine di verniciatura per materiali di rivestimento organici - requisiti di sicurezza;
        §) EN 17067:2018, concernente le macchine forestali - requisiti di sicurezza dei controlli radio remoti;
        §) EN ISO 19296:2018, concernente l’estrazione mineraria - macchine mobili sotterranee - sicurezza delle macchine;
        §) EN ISO 28927-4:2010, concernente le macchine utensili portatili - metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - parte 4: smerigliatrici dritte;
        §) EN 60204-1:2018, concernente la sicurezza del macchinario - equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: regole generali;
        §) EN IEC 60204-11:2019, concernente la sicurezza del macchinario - equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 11: prescrizioni per l’equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V c.a. o 1 500 V c.c., ma non superiori a 36 kV;
        §) EN 62841-4-2:2019, concernente gli utensili elettrici a motore portatili, gli utensili elettrici a motore trasportabili e gli apparecchi elettrici per il giardinaggio - sicurezza - parte 4-2: prescrizioni particolari per tagliasiepi;
        §) EN 62841-3-12:2019, concernente gli utensili elettrici a motore portatili, gli utensili elettrici a motore trasportabili e gli apparecchi elettrici per il giardinaggio - sicurezza - parte 3-12: prescrizioni particolari per macchine filettatrici trasportabili;
        §) EN 62841-2-21:2019, concernente gli utensili elettrici a motore portatili, gli utensili elettrici a motore trasportabili e gli apparecchi elettrici per il giardinaggio - sicurezza - parte 2-21: prescrizioni particolari per apparecchi portatili per la pulizia interna dei tubi;
        §) EN ISO 20607:2019, concernente la sicurezza del macchinario - manuale di istruzioni - principi generali di redazione;
        §) EN ISO 19085-7:2019, concernente le macchine per la lavorazione del legno - sicurezza - parte 7: piallatrici a filo, piallatrici a spessore, piallatrici combinate a filo e a spessore;
        §) EN 1114-3:2019, concernente le macchine per materie plastiche e gomma - estrusori e linee di estrusione - parte 3: requisiti di sicurezza per traini;
        §) EN 1127-1:2019, concernente le atmosfere esplosive - prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: concetti fondamentali e metodologia;
    -) nell’allegato II, l’introduzione nel precedente elenco (6) relativo alle norme ritirate a fronte del fatto che non soddisfano più i requisiti di sicurezza a cui intendono riferirsi, dei riferimenti delle norme:
        *) EN ISO 28927-4:2010, relativa alle macchine utensili portatili - metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - parte 4: smerigliatrici dritte;
        *) EN ISO 19353:2016, relativa alla sicurezza del macchinario - prevenzione e protezione contro l’incendio;
        *) EN 707:1999+A1:2009, relativa alle macchine agricole - spandiliquame – sicurezza;
        *) EN 792-13:2000+A1:2008, relativa agli utensili portatili non elettrici - requisiti di sicurezza - parte 13: utensili per l’inserimento di elementi di fissaggio;
        *) EN 1889-1:2011, relativa alle macchine per unità estrattive in sotterraneo - macchine mobili sotterranee - sicurezza - parte 1: veicoli con pneumatici;
        *) EN ISO 3691-5:2014, relativa ai carrelli industriali - requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: carrelli con operatore a piedi;
        *) EN ISO 10517:2009, relativa ai tosasiepi portatili a motore - sicurezza;
        *) EN 12012-1:2007+A1:2008, relativa alle macchine per materie plastiche e gomma - macchine per riduzione dimensionale - parte 1: requisiti di sicurezza per granulatori a lame;
        *) EN 12012-3:2001+A1:2008, relativa alle macchine per materie plastiche e gomma - macchine per riduzione dimensionale - parte 3: requisiti di sicurezza per trituratori;
        *) EN 12312-8:2005+A1:2009, relativa alle attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - requisiti specifici - parte 8: scale e piattaforme di manutenzione;
        *) EN 12733:2001+A1:2009, relativa alle macchine agricole e forestali - motofalciatrici condotte a piedi – sicurezza;
        *) EN 12981:2005+A1:2009, relativa agli impianti di verniciatura - cabine per l’applicazione di prodotti vernicianti in polvere - requisiti di sicurezza;
        *) EN 13355:2004+A1:2009, relativa agli impianti di verniciatura - cabine forno - requisiti di sicurezza;
        *) EN 14018:2005+A1:2009, relativa alle macchine agricole e forestali - seminatrici – sicurezza;
        *) EN 60204-1:2006, relativa alla sicurezza del macchinario - equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: regole generali;
        *) EN 60204-11:2000, relativa alla sicurezza del macchinario - equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 11: prescrizioni per l’equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V AC o 1 500 V DC, ma non superiori a 36 kV;
        *) EN 848-3:2012, relativa alla sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - fresatrici su un solo lato con utensile rotante - parte 3: foratrici e fresatrici a controllo numerico;
        *) EN ISO 28927-2:2009, relativa alle macchine utensili portatili - metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - parte 2: avvitatori, avvitadadi e cacciaviti;
        *) EN 60745-2-21:2009, relativa alla sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - parte 2-21: prescrizioni particolari per macchine per spurgo;
        *) EN 859:2007+A2:2012, relativa alla sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - piallatrici a filo con avanzamento manuale;
        *) EN 860:2007+A2:2012, relativa alla sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - piallatrici a spessore su una sola faccia;
        *) EN 861:2007+A2:2012, relativa alla sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - piallatrici combinate a filo e a spessore;
        *) EN 1114-3:2001+A1:2008, relativa alle macchine per materie plastiche e gomma - estrusori e linee di estrusione - parte 3: requisiti di sicurezza per traini;
        *) EN 1127-1:2011, relativa alle atmosfere esplosive - prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: concetti fondamentali e metodologia;
        *) EN 1459-2:2015, relativa ai carrelli fuoristrada - requisiti di sicurezza e verifica - parte 2: carrelli a braccio telescopico rotante.

        Infine nell’allegato in questione, sono riportate anche le date di cessazione delle presunzioni di conformità delle norme revocate.



    Note

    (1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 2 aprile 2020 n. 102.
    (2) di cui alla Decisione UE del 19 marzo 2019 n. 436.
    (3) di cui alla Direttiva CE n. 2006/42.
    (4) di cui alla Direttiva CE n. 98/37.
    (5) di cui all’allegato I della Decisione UE del 19 marzo 2019 n. 436.
    (6) di cui all’allegato III della Decisione UE del 19 marzo 2019 n. 436.


    Link ad altri documenti
    Notizia n. VG19.0296 del 25/03/2019


    Allegati
    - Decisione 0480 2020 (file .pdf - 533Kb)
    - Decisione 0436 2019 (file .pdf - 424Kb)


    Per informazioni
    Stefano Blason
    Via degli Arcadi, 7
    tel. 0481 33101 int. 326
    fax 0481 532204
    mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it


    [ Stampa documento ]