VG19.0578 06/19/2019
Attrezzature a pressione: predisposte le linee guida per l’applicazione delle raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S, ai requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature a pressione (nuova prassi di riferimento UNI/PdR 55:2019)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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L’UNI, l’INAIL e il CTI hanno predisposto le nuove linee guida per rendere applicabili le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S ai requisiti essenziali di sicurezza definiti per le attrezzature a pressione dalla nuova Direttiva PED (prassi di riferimento Uni/PdR 55:2019).
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Approfondimenti
L’UNI, l’INAIL e il CTI, hanno predisposto le nuove linee guida per rendere applicabili le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla nuova Direttiva UE relativa alle attrezzature a pressione (Direttiva n. 2014/68 - PED).
Indicazioni attinenti alle linee guida
In vista del fatto che:
- le raccolte dell’ISPESL:
-) VSR, relativa alla verifica della stabilità dei recipienti in pressione;
-) VSG, relativa alla verifica della stabilità dei generatori di vapore d’acqua;
-) M, relativa all’impiego dei materiali nella costruzione degli apparecchi e dei sistemi in pressione;
-) S, relativa all’impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi e sistemi in pressione;
sono:
-) state le specifiche tecniche applicative delle norme nazionali per la costruzione degli apparecchi a pressione (2) sino al 29 maggio 2002, data di entrata in vigore delle disposizioni comunitarie concernenti l’immissione sul mercato delle attrezzature a pressione – Direttiva CE n. 97/23 (3), meglio conosciuta come Direttiva PED;
-) utilizzate, a partire dal 2002, come riferimento per i casi di riqualificazione PED (valutazione della conformità secondo la Direttiva PED) delle attrezzature immesse sul mercato prima del 29 maggio 2002 (e quindi omologate dall’ISPESL), in quanto originariamente progettate e costruite sulla base di tali codici;
-) applicate come codici per la progettazione e la costruzione di nuove attrezzature marcate CE, in vista che la Direttiva PED consente ai fabbricanti la facoltà di far riferimento, oltre che alle norme armonizzate, anche a specifiche tecniche diverse (genericamente definite nella Direttiva PED con “altre specifiche tecniche”), a condizione che siano rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti;
-) utili per la fabbricazione di attrezzature a pressione non coperte dalle norme armonizzate (per esempio attrezzature in ghisa lamellare, rame/leghe di rame, titanio/leghe di titanio e materiali non metallici);
- nel 2003 il CTI (Comitato Termotecnico Italiano), con la partecipazione dell’ISPESL, dei rappresentanti di costruttori, utilizzatori, organismi notificati e ispettorati degli utilizzatori operanti in Italia, ha elaborato e pubblicato il documento R-02 “Raccomandazioni del CTI per l’uso delle Raccolte ISPESL Rev. 95, nell’ambito della Direttiva CE n. 97/23”, per consentire agli operatori di applicare le Raccolte ISPESL nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della PED;
- la Direttiva CE n. 97/23 è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva UE n. 2014/68 (4);
L’UNI, l’INAIL e il CTI hanno predisposto le linee guida atte a rendere applicabili le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S (revisione 1995), ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla nuova Direttiva UE n. 2014/68 (4).
Le linee guida in questione, in combinazione con le Raccolte ISPESL, possono essere utilizzate:
- come riferimento per assicurare la conformità alla nuova Direttiva PED nella progettazione e costruzione delle attrezzature a pressione e degli insiemi;
- ai fini della valutazione della conformità secondo la Direttiva UE n. 2014/68 delle attrezzature progettate e/o fabbricate secondo le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S e immesse sul mercato prima del 29 maggio 2002;
- come corretta prassi costruttiva per le attrezzature e gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti previsti (5), nonché, limitatamente agli aspetti tecnici, per quelle che ricadono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva PED.
Note
(1) pubblicata nel sito internet dell'UNI.
(2) di cui al Decreto Ministeriale 21 novembre 1972.
(3) recepita con il Decreto Legislativo n. 93/2000.
(4) recepita con il Decreto Legislativo n. 15 febbraio 2016 n. 26. Il Decreto in questione ha modificato il Decreto Legislativo n. 93/2000.
(5) di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 93/2000.
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