Notizia VG16.0829 >>> Stampa






VG16.0829 07/11/2016
Modello 770/2016: le recenti modifiche ai quadri ed alle istruzioni
canale: Fisco

Le dichiarazioni Modello 770 Semplificato e Modello 770 Ordinario del 2016 sono state corrette e integrate dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 4 maggio 2016. Le integrazioni interessano il Prospetto SY, in particolare, per esporre i compensi di lavoro autonomo erogati a percettori non residenti privi del codice fiscale italiano; i Prospetti/Quadri ST ed SX, oltre alle relative istruzioni ed alle specifiche tecniche dei modelli.



Approfondimenti
Le dichiarazioni del sostituto d’imposta del 2016, Modello 770 Semplificato e Modello 770 Ordinario, erano state approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016. Con il provvedimento del 4 maggio 2016, l’Agenzia ha corretto alcuni refusi ed introdotto modifiche ai modelli ed integrazioni al testo delle istruzioni ufficiali. Analoghi conseguenti interventi hanno riguardato le specifiche tecniche dei modelli.

Segnaliamo, in particolare, le novità relative al Prospetto SY, comune a entrambi i modelli 770, oltre che al Prospetto/Quadro ST, al Prospetto/Quadro SX dei Modelli 770/2016, Semplificato ed Ordinario.

1) Il “nuovo” Prospetto SY

Il Prospetto SY espone i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché, a seguito delle modifiche in esame, i dati relativi alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.

Come si ricorderà nei modelli degli ultimi anni, il Prospetto SY era strutturato su tre Sezioni: ad esempio nel modello del 2015, la Sezione I era riservata al soggetto erogatore delle somme ed era utilizzata dal sostituto d’imposta presso cui era avvenuto il pignoramento, il quale aveva provveduto ad erogare le somme spettanti al creditore pignoratizio, eventualmente applicando la “speciale” ritenuta del 20 per cento; la Sezione II era propria del debitore principale e la Sezione III era compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa (per il caso regolato dall’art.25, del D.L. n. 78/2010).

Nella prima versione del Modello 770 S di quest’anno, il Prospetto SY era composto da due sole Sezioni: Sezione I, riservata al debitore principale per l’indicazione delle somme pignorate e dei dati del creditore pignoratizio; la Sezione II, riservata a banche e Poste per l’indicazione delle ritenute operate (nel caso del citato art. 25 del D.L. n.78/2010). La “vecchia” Sezione I, presente fino al 2015, é stata soppressa ed inserita Modello CU2016 come sezione autonoma della “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, di modo che il Prospetto SY del 2016, nella sua prima versione, riportava solo le residue due altre Sezioni.

Con la modifica del 4 maggio, sono state aggiunte due ulteriori sezioni
. In particolare, dopo la Sezione I è stata aggiunta una nuova Sezione II; la precedente Sezione II è divenuta la Sezione III ed è stata aggiunta la nuova Sezione IV. Il Prospetto SY 2016 ne risulta, quindi, strutturato come segue:
    • Sezione I: riservata al debitore principale per l’indicazione delle somme pignorate e dei dati del creditore pignoratizio;
    • Sezione II: riservata al soggetto erogatore delle somme e da utilizzare, secondo l’integrazione alle istruzioni, nel caso in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica, indicando al punto 1, il codice fiscale del debitore principale; al punto 2, il codice fiscale del creditore pignoratizio; al punto 3, le somme erogate;
    • Sezione III: riservata a banche e Poste per l’indicazione delle ritenute operate (art.25 del D.L. n.78/2010);
    • Sezione IV: da compilare da parte dei sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale. A questa particolare situazione, è dedicato il paragrafo successivo.

2) I redditi di lavoro autonomo erogati a percipienti esteri privi di codice fiscale: la Sez. IV del Prospetto SY

Come noto, i redditi di lavoro autonomo corrisposti nel corso di un determinato anno d’imposta, sono certificati ai percettori con il Mod. CU Sintetico e comunicati all’Agenzia delle entrate per mezzo della trasmissione della certificazione Mod. CU Ordinario.

Con riferimento ai percettori non-residenti, le Specifiche Tecniche del mod. CU2016 evidenziavano le necessità di inserire il dato del “codice fiscale” italiano, attribuito dall’Agenzia delle entrate, anche per il percettore non-residente; inoltre, nelle “Faq” relative al mod. CU 2016, l’Agenzia ha confermato “l’obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale anche per i soggetti residenti all’estero”. In questi casi, l’assenza del codice fiscale ha generato un errore bloccante nell’invio del Mod. CU Ordinario, impedendo al sostituto d’imposta di adempiere all’obbligo di trasmissione di questi dati.

Per rendere noto all’Agenzia delle entrate il pagamento di redditi di lavoro autonomo a percipienti non-residenti privi del codice fiscale italiano con le relative ritenute, eventualmente applicate in misura ridotta o non applicate secondo il regime delle convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con lo Stato estero di residenza del percettore delle somme, l’Agenzia delle entrate ha inserito nel Prospetto SY la nuova Sezione IV che non richiede il dato del codice fiscale italiano. Questa sezione è, dunque, riservata ai dati relativi ai compensi qualificabili come redditi di lavoro autonomo, erogati ai percipienti non residenti privi di codice fiscale.

Per ciascun percipiente, devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali. Per la compilazione dei dati fiscali, le nuove istruzioni del Prospetto rimandano a quelle della Certificazione Unica 2016 (al capitolo 7, relativo alle istruzioni per il sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).

3) Prospetti/Quadri ST ed SX

Per quanto riguarda il Prospetto/Quadro ST, le istruzioni per la compilazione del punto 2 di entrambe le sezioni dell’ST sono state integrate (pagina 15, per il Prospetto del Semplificato e pagina 38 del Quadro dell’Ordinario), specificando che ‘‘Qualora invece il sostituto abbia restituito le ritenute operate in eccesso utilizzando in F24 il versamento del monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2015, nel punto 2 deve essere indicato l’ammontare del monte ritenute operato. L’importo del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 deve essere riportato nel punto SX1 colonna 1 del quadro SX ’’.

L’istruzione si riferisce al caso in cui il sostituto d’imposta abbia restituito, nel corso di operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, ritenute operate in eccesso ed abbia recuperato l’importo rimborsato non “a scomputo” diretto, ma per mezzo del Mod.F24 (secondo le regole in vigore dal 1° gennaio 2015, come meglio si dirà in seguito).

Le istruzioni per la colonna 1 del rigo SX1
(pagina 22 per il Prospetto SX e pagina 46 per il Quadro SX) sono state integrate, specificando che in tale campo deve essere indicato anche l’importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da rimborsi eseguiti in occasione di operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, eseguiti “utilizzando in F24 ritenute su redditi di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria”, in aggiunta alle casistiche già previste relative agli importi utilizzati per il rimborso di crediti emergenti in sede di conguaglio finale nel rapporto di lavoro dipendente.

Queste integrazioni consentono di adeguare le istruzioni dei Prospetti o Quadri ST ed SX con le regole sulle modalità di recupero dei crediti di ritenute generati da eccessi di versamento e da rimborsi eseguiti in occasione di operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno.

Come si ricorderà, il cosiddetto “Decreto semplificazioni” (art.15, comma 1, lett. a) e lett.b), del D.lgs 175/2014) ha previsto che, dal 1° gennaio 2015, i sostituti d’imposta, nel mese successivo a quello in cui hanno operato rimborsi d’imposta ai sostituiti, recuperino il relativo importo, esclusivamente mediante la compensazione esposta nel modello F24; ed allo stesso modo, che per recuperare le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, lo “scomputo” debba essere evidenziato nel modello F24, assumendo la forma di una “compensazione esterna” (l’estensione di questa procedura ai crediti generati dai rimborsi del conguaglio finale, è stata esplicitata nella Risoluzione n.13/E/2015).

A questo scopo, con la Risoluzione del 10 febbraio 2015, n.13/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito undici nuovi codici-tributo: primi tre (1631, 3796, 3797) per compensare nel modello F24, le somme rimborsate ai dipendenti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da CAF e professionisti abilitati (si tratta delle somme a credito emergenti dalla liquidazione dei modelli 730); i successivi cinque codici (1627, 1628, 1629, 1669, 1671) destinati a recuperare le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza; gli ultimi tre codici (1632, 1633, 1634) per compensare i crediti d’imposta riconosciuti dai sostituti stessi.

In seguito, in considerazione delle difficoltà di adeguamento tempestivo dei software gestionali di taluni sostituti, con la Risoluzione n.7/E del 28 gennaio 2016, l’Agenzia delle entrate ha legittimato le procedure di “scomputo interno” secondo le modalità previgenti (vale a dire, con l’indicazione nel mod.F24 delle ritenute a debito, al netto dei rimborsi ai sostituiti) in relazione al versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015.

Alleghiamo alla notizia il Provvedimento del 4 maggio 2016. Per i modelli 770 Semplificato ed Ordinario aggiornati, le relative istruzioni ufficiali nonché per le Specifiche tecniche ai modelli, integrate e corrette, rinviamo al sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata ai Modelli di dichiarazione del corrente anno.


Allegati
- Provv (file .pdf - 410Kb)


Per informazioni
Stefano Silvestri
Piazza Casali, 1
tel. 040 3750245
fax 040 3750207
mail s.silvestri@confindustriaaltoadriatico.it