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VG19.0174 02/18/2019
Soppressione di SISTRI e previsione del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
canale: Ambiente
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Il Parlamento nel convertire in legge il cd. “dl semplificazione” ha confermato la soppressione di SISTRI dal 1° gennaio 2019. Da tale data, pertanto, non sono più vigenti gli obblighi di iscrizione e di versamento del contributo annuale.
Il provvedimento prevede, inoltre, l’istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti che sarà gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente. A partire dal 1° gennaio 2019 e fino all’istituzione del nuovo Registro le imprese devono proseguire negli adempimenti già in essere consistenti nella compilazione di registro di carico e scarico, formulario di trasporto e Mud.
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Approfondimenti
L’articolo 6 della legge n. 12/2019 (1) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la soppressione di SISTRI, l’abrogazione delle varie disposizioni normative inerenti tale sistema di tracciabilità dei rifiuti ed il venir meno degli adempimenti relativi all’iscrizione ed al versamento del contributo annuale (si veda Notizia n. VG18.1090 del 13/12/2018).
La nuova disposizione normativa, inoltre, prevede:
a) l’istituzione di un nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente;
b) l’obbligo per le aziende di proseguire, fino all’istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, negli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti già in essere consistenti nella compilazione di: registro di carico e scarico, formulario di trasporto e Mud.
In base alle nuova normativa saranno tenuti ad iscriversi al nuovo Registro elettronico:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
- i produttori di rifiuti pericolosi,
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
- «nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (2).
L’operatività del nuovo sistema viene demandata ad un successivo decreto ministeriale attraverso il quale il Ministero dovrà provvedere a:
1) definire le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendono volontariamente aderirvi, gli adempimenti cui i soggetti iscritti sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori;
2) individuare il termine entro il quale i soggetti obbligati devono iscriversi al Registro;
3) determinare gli importi dovuti da parte degli iscritti a titolo di diritti di segreteria e di contributo annuale nonché le relative modalità di versamento;
4) determinare gli importi delle sanzioni amministrative da irrogare in caso di violazione dell'obbligo di iscrizione, di mancato o parziale versamento del contributo e degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale.
NOTE
1) Legge 11/2/2019, n. 12 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» (GU 12/2/2019, n. 36).
2) L’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 prevede che:
«Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti».
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