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VG20.1399 12/19/2020
BREXIT: facilitazioni doganali nelle procedure di esportazione
canale: Internazionalizzazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce indicazioni operative in vista della Brexit, volte a facilitare le procedure di esportazione delle merci dichiarate presso uffici doganali nazionali.



Approfondimenti

PREMESSA


Attraverso una Circolare (1) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra alcuni interventi di semplificazione e snellimento delle procedure connesse alle operazioni di esportazione, soprattutto per gli operatori economici che nel commercio internazionale sono stati maggiormente interessati solo o prevalentemente a movimenti intraunionali e che, anche in vista della Brexit, si preparano ad operare su mercati extraUE.
 
Tra le facilitazioni operative previste rientra la possibilità di accedere alla semplificazione del luogo approvato all’export utilizzando l’autocertificazione, soluzione precedentemente riservata ai soli titolari di autorizzazione AEO (Operatore Economico Autorizzato).
 
Si tratta di una semplificazione importante per le imprese che, pur non avendo ancora conseguito lo status di AEO, operano con un elevato grado di compliance e che, avendo una spiccata vocazione all’export, potranno trarre significativi vantaggi dalla possibilità di utilizzare il luogo approvato all’export non soltanto in vista della Brexit ma anche in considerazione di questo particolare momento, per la ripartenza post-COVID.

Nel contempo l'Agenzia richiama l'attenzione su adempimenti previsti dalla normativa unionale in materia di esportazione che, se correttamente attuati, consentono agli operatori di usufruire di benefici fiscali, quali non imponibilità / abbuono o rimborso ai fini IVA e accise, e di velocizzare le procedure di esportazione.

Di seguito si sintetizza il contenuto della Circolare, rimandando alla lettura della stessa per ogni ulteriore approfondimento.

FACILITAZIONI OPERATIVE

1. Rilascio delle autorizzazioni per i regimi doganali speciali

Dal 2021 le movimentazioni di merci tra il territorio doganale dell'Unione Europea ed il Regno Unito dovranno essere vincolate ad uno specifico regime doganale. In particolare, gli operatori economici che ora svolgono operazioni di manutenzione, riparazione, lavorazione e trasformazione dovranno riconsiderare la loro operatività, poiché le suddette attività saranno riconducibili ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo e quindi soggette a preventiva autorizzazione da gestire mediante il Customs Decisions System (CDS).

Onde evitare rallentamenti delle attività produttive, gli operatori interessati potranno proporre anticipatamente, attraverso il Trader Portal, le istanze di autorizzazione per i regimi speciali con validità successiva al 31.12.2020.

Allo stesso modo i soggetti che erano abituati ad inviare nel Regno Unito prodotti UE per collaudi, test, esposizioni fieristiche o per tentata vendita, dovranno "ripensare" le operazioni, che saranno qualificate come esportazioni temporanee.

In alternativa sarà possibile:

  • richiedere un'autorizzazione al regime speciale con effetto retroattivo
  • ricorrere ad un regime di esportazione/importazione definitiva

2. Autorizzazioni alla procedura del luogo approvato all'export

L'autorizzazione all'utilizzo dei luoghi approvati per il regime dell'esportazione consente la presentazione e la disponibilità di merci unionali destinate all'export in un luogo diverso dalla dogana, ossia presso il sito approvato. Al fine di facilitare le operazioni di esportazione, anche in vista della Brexit ed in permanenza dell'emergenza Covid-19, sarà consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per i luoghi approvati all'export, in modalità semplificata. In questo modo l'operatore può presentare planimetria e relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, riguardanti il luogo da autorizzare e l'ufficio può procedere alla verifica d'ufficio su base documentale dell'idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale senza lo svolgimento del sopralluogo fisico. A tal fine l'operatore utilizzerà il modulo di autocertificazione allegato.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI ALL'ESPORTAZIONE

1. Corretta individuazione dell'ufficio doganale di esportazione

Corre l'obbligo precisare che il primo criterio richiamato dalla normativa unionale (2) definisce, quale ufficio doganale competente, quello individuato in base al luogo in cui è stabilito l'esportatore. Applicando tale criterio non è consentito presentare la dichiarazione di esportazione presso un ufficio doganale diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell'esportatore, fatte salve alcune specifiche situazioni (3).

Come noto, dopo essere state svincolate dall'ufficio di esportazione, le merci accompagnate dal DAE (documento di accompagnamento esportazione) devono essere presentate all'ufficio di uscita dichiarato, il quale invia all'ufficio di esortazione il messaggio telematico "risultato di uscita". Tale messaggio, con esito "uscita conclusa", costituisce la certificazione dell'uscita delle merci dall'Unione, valida anche ai fini fiscali. La notifica dell'avvenuta esportazione può essere altresì acquisita dall'operatore economico consultando la sezione del portale dell'Agenzia dedicata al tracciamento dei movimenti di esportazione e di transito.

2. Effetti del corretto espletamento degli adempimenti

La corretta applicazione dei criteri previsti dalla normativa unionale per l'individuazione dell'ufficio doganale di esportazione permette di decongestionare l'attività degli uffici doganali di uscita, in particolare quelli competenti sui porti ove spesso vengono dichiarate merci destinate all'esportazione, che avrebbero dovuto essere vincolate presso gli uffici doganali competenti per il luogo in cui l'esportatore è stabilito.

Un altro effetto positivo è la riduzione del fenomeno della duplicazione delle dichiarazioni doganali di esportazione: a causa di errori dovuti ad uno scambio di comunicazione non ottimale tra i diversi soggetti coinvolti nella spedizione delle merci, talvolta vengono presentate per la stessa merce due dichiarazioni, di cui la prima trasmessa dall'esportatore e la seconda dal vettore incaricato del trasporto delle merci fuori dal territorio doganale dell'Unione.

L'Agenzia sottolinea che anche nel caso di vendita ex works vanno osservati i criteri enunciati in merito all'individuazione dell'ufficio di esportazione e quindi, salvo il caso in cui la merce venduta per l'esportazione e presa in carico dall'acquirente venga successivamente imballata per essere spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione doganale deve essere presentata all'ufficio doganale nazionale competente per il luogo in cui è stabilito l'esportatore.

Ne consegue che, se le merci vendute in Italia per l'esportazione con resa ex works vengono trasportate in un altro Stato membro al solo fine di presentare in detto Stato la dichiarazione di esportazione, in quest'ultima va indicato il codice IT quale paese di spedizione/esportazione e non l'altro Stato membro ove la medesima merce viene dichiarata per l'esportazione.

3. Esportazioni abbinate al transito

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderirà alla Convenzione del Transito Comune, quale Parte contraente a sé stante. Pertanto, le merci unionali trasportate verso tale paese, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere successivamente vincolate al regime di transito comune.

Alla luce del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la normativa doganale unionale continuerà ad applicarsi in Irlanda del Nord, pur essendo la stessa parte del territorio doganale del Regno Unito.

Note:

(1) Circolare 49-2020 Prot. 466464/RU del 18 dicembre 2020

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 art. 221 par. 2 e 3

(3) Cfr. Circolare 49-2020 pp. 4 e 5



Allegati
- Circolare 49_2020 BREXIT_Esportazione_DEFINITIVA (file .pdf - 228Kb)
- Allegato circolare 49-2020 Autocertificazione luoghi approvati.002 (file .pdf - 132Kb)


Per informazioni
Stefano Silvestri
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