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VG17.0800 07/06/2017
Modello 730/2017: istruzioni operative sulle operazioni di conguaglio dei sostituti d'imposta
canale: Fisco

I sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio dei risultati dei Modelli 730-4 ricevuti per via telematica dall’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’assistenza fiscale diretta prestata dagli stessi o dell’assistenza prestata da CAF o professionisti, oppure di presentazione diretta via web, da parte del contribuente, del Modello 730 precompilato dall’Agenzia. Il conguaglio dovrà essere effettuato operando sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, secondo le modalità operative illustrate dall’Agenzia nei documenti ufficiali in materia. Anche quest’anno, assume particolare rilievo per i sostituti d’imposta, l’obbligo di esposizione nel Modello F24 delle compensazioni delle somme a credito corrispondenti ai rimborsi erogati ai dipendenti.



Approfondimenti
1. La tempistica del conguaglio
Il conguaglio degli importi, a debito e a credito, che deriva dall’assistenza fiscale prestata ai contribuenti dai sostituti d’imposta o dai CAF o professionisti, oppure dalla presentazione diretta del Modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate, da parte degli stessi contribuenti (1), si desume, da quest’anno, dal solo Modello 730-4.

Infatti, si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 (2), aveva previsto che il sostituto d’imposta che prestasse l’assistenza fiscale, dovesse comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il termine previsto per l’invio dei Modelli 730, anche il risultato finale delle dichiarazioni.

A tal fine, da quest’anno, ai Modelli 730 trasmessi all’Agenzia delle Entrate a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta deve essere allegato il risultato contabile (Modello 730-4).

Conseguentemente, per procedere alle operazioni di conguaglio anche sui Modelli 730 gestiti in assistenza diretta, il sostituto d’imposta dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate metta a sua disposizione il Modello 730-4, mediante la sede telematica propria o di un intermediario, al pari di quanto accade per i Modelli 730 presentati dal dipendente tramite CAF e intermediari abilitati, ovvero direttamente avvalendosi dell’applicativo 730 WEB (3).

In linea generale, il conguaglio viene effettuato dal sostituto d’imposta sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, vale a dire nella busta-paga di luglio, generalmente corrisposta alla fine dello stesso mese o entro i primi giorni di agosto.

Tuttavia, sul punto si segnala la nuova disposizione introdotta dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (4), che prevede, a regime (negli anni precedenti veniva sistematicamente emanato un provvedimento di proroga ad hoc), la possibilità per i CAF e i professionisti abilitati di completare entro il 23 luglio, in luogo dell’ordinaria scadenza del 7 luglio, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate; ciò a condizione che entro il 7 luglio i CAF abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle stesse dichiarazioni.

Evidentemente, per effetto di questa disposizione resa da quest’anno strutturale, potrebbe verificarsi uno slittamento ad agosto dell’inizio delle operazioni di conguaglio dei risultati dei Modelli 730, analogamente a quanto è accaduto negli anni precedenti per effetto delle proroghe disposte con D.P.C.M..

2. Il flusso telematico dei Modelli 730-4
I sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere i risultati contabili dei Modelli 730 con visto di conformità (Modelli 730-4) in via telematica, tramite l’Agenzia delle Entrate.

Come noto, la ricezione dei risultati contabili avviene presso l’utenza telematica comunicata dagli stessi sostituti attraverso il QuadroCT” incluso nel Modello CU 2017, qualora si sia trattato della prima comunicazione all’Agenzia, oppure, solo in caso di necessità di comunicazioni di modifiche intervenute nei dati aziendali o riguardanti l’intermediario prescelto, mediante l’apposito modello pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (Modello CSO).

Tale comunicazione non era dovuta dai sostituti che negli anni precedenti, a decorrere dal 2011, avevano già adempiuto in questo senso, utilizzando la suddetta modulistica pubblicata dall’Agenzia.

Si ricorda che sono ricompresi nella procedura telematica di ricezione dei Modelli 730-4 anche le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente (2) e, da quest’anno, le dichiarazione presentate dai sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza diretta ai dipendenti.

Alla luce delle citate modificazioni intervenute nei termini di presentazione e trasmissione del Modello 730, il flusso telematico è stato così rideterminato per l’anno 2017:

a) il contribuente, i CAF e i professionisti abilitati effettuano l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei Modelli 730, dei relativi risultati contabili (Modelli 730-4), entro il 7 luglio 2017, oppure entro il 23 luglio in presenza delle condizioni per l’applicazione della proroga;

b) l’Agenzia delle Entrate rende disponibili i file con i risultati contabili a tutti i sostituti d’imposta entro 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti alla consegna dei Modelli 730-4 per le vie ordinarie, quindi al di fuori del flusso telematico, nei seguenti casi:

a) qualora l’Agenzia delle Entrate comunichi all’intermediario l’impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto d’imposta;

b) qualora l’azienda che abbia ricevuto il Modello 730-4 lo restituisca all’intermediario che ha prestato assistenza fiscale entro il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione, trattandosi di risultato contabile relativo a contribuente per il quale detta azienda non ha mai figurato come sostituto d’imposta, non avendo mai instaurato con il contribuente medesimo alcun rapporto di lavoro.

Nel caso di presentazione diretta via web della dichiarazione, se non è possibile per l’Agenzia delle Entrate raggiungere il sostituto d’imposta, anche in presenza di regolare comunicazione dell’utenza telematica da parte dello stesso, l’Agenzia informa il contribuente mediante avviso nell’area autenticata dei servizi telematici, oltre che con un messaggio di posta elettronica per segnalargli l’accaduto ed invitarlo a prendere visione dell’avviso.

Successivamente, il contribuente può presentare un Modello 730 integrativo:

- direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità disponibili nell’applicazione web, con la possibilità di variare esclusivamente i dati dell’azienda sostituto d’imposta, ovvero dichiararne l’assenza, con gli effetti previsti per i contribuenti privi di sostituto;
- rivolgendosi ad un CAF o professionista abilitato (5).

Nel caso di ricezione di un risultato contabile di un Modello 730/2017 presentato direttamente via web all’Agenzia delle Entrate da un contribuente per il quale l’azienda non ha mai figurato come sostituto d’imposta, la stessa azienda deve informare l’Agenzia della circostanza che non è tenuta alle operazioni di conguaglio; a tal fine, il sostituto utilizza un'apposita funzionalità disponibile tra i servizi telematici dell’Agenzia, inserendo i dati del contribuente per il quale non è tenuto alle operazioni di conguaglio; successivamente, la stessa comunica tale circostanza al contribuente interessato utilizzando i canali sopra menzionati.

3. Le modalità di effettuazione dei conguagli: regole generali
Come sopra evidenziato, i sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio.

Qualora il sostituto d’imposta riceva il risultato contabile della dichiarazione oltre i termini previsti, anche a seguito del differimento della trasmissione telematica dei Modelli 730 in applicazione delle suddette disposizioni, deve procedere all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

I sostituti d’imposta devono tenere conto, ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, dei risultati contabili riferiti ai Modelli 730 presentati in via ordinaria, nonché di eventuali risultati contabili rettificativi ed integrativi pervenuti in tempo utile per il completamento delle operazioni entro il periodo d’imposta 2017; si precisa, al riguardo, che il risultato contabile viene rappresentato con un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla liquidazione del Modello 730 (6).

Come regola generale, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non è superiore a euro 12,00 (salvo il caso in cui il contribuente richieda il credito in compensazione, nel Modello F24, con altri tributi).

Inoltre, ricordiamo che non è previsto che il sostituto d’imposta possa rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando gli importi da lui anticipati al contribuente, né successivamente utilizzare tali importi a scomputo di ritenute operate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

Le indicazioni di seguito riportate rispecchiano la sintesi dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla tematica delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, in particolare con la Circolare n. 14/E/2013, la Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014, la Circolare n. 11/E del 23 marzo 2015 e la Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 (documenti allegati alla presente notizia).

4. Somme a credito risultanti dal Modello 730/2017
Si conferma anche per quest’anno la possibilità per il contribuente di compensare l’eventuale credito risultante dal Modello 730 con tutte le altre imposte e contributi che si versano mediante Modello F24 (7): a tal fine, il contribuente, o il soggetto che presta assistenza fiscale, deve avere compilato il Quadro I, “Imposte da compensare”, indicando nel rigo 1 la parte del credito che intende utilizzare in compensazione. Questo importo viene certificato nel Modello 730-3 (Prospetto di liquidazione), distinto in relazione alla sua natura (IRPEF, addizionali, cedolare secca) e al contribuente (dichiarante o coniuge) che ne richiede la compensazione.

Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nel rigo 1, la parte eccedente deve essere rimborsata dal sostituto d’imposta; in caso contrario (credito inferiore), la somma può essere utilizzata in compensazione dal contribuente, che è tenuto a versare la differenza con il Modello F24. In caso di modello F24 a saldo zero, tale modello di pagamento deve comunque essere presentato dal contribuente.

In alternativa alla compilazione del rigo 1, il contribuente può avere barrato il rigo 2, se intende utilizzare in compensazione con il Modello F24 l’intero credito che risulta dalla dichiarazione. In questo caso, non deve essere rimborsato alcun importo dal sostituto d’imposta.

Si segnala, al riguardo, che, a decorrere dal 1˚ ottobre 2014, i crediti da utilizzare in compensazione devono essere utilizzati in osservanza di specifiche norme che regolano i versamenti fiscali (8), e quindi:
- nei casi in cui il saldo finale del Modello F24 sia uguale a zero, il contribuente deve utilizzare, direttamente (attraverso “Fisconline”) o tramite un intermediario abilitato, i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;

- qualora siano esposti crediti da utilizzare in compensazione e il saldo del Modello F24 sia positivo, il contribuente può avvalersi dei suddetti servizi dell’Agenzia, oppure dei servizi di internet banking messi a disposizione degli intermediari della riscossione convenzionati.

È stato soppresso l'obbligo del Modello F24 telematico per i pagamenti di importi superiori a euro 1.000,00 (9).

In linea generale (ma, come evidenziato nel paragrafo successivo, non sottostanno a questa regola proprio i crediti da assistenza fiscale), è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione per utilizzare in compensazione crediti di importo superiore a euro 5.000,00; tale soglia è stata recentemente oggetto di modificazione, in senso restrittivo, in forza di quanto disposto dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (10), che ha previsto la riduzione del limite di compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali, in precedenza fissato a euro 15.000,00.

Con riferimento a tale tipologia di compensazione, si ribadisce, altresì, quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una recente pronuncia (11), con cui vengono espressamente escluse dall’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, le operazioni di recupero dei crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione dei Modelli 730, nonché dei crediti derivanti dall’erogazione del c.d. “bonus Renzi”.

Ricordiamo che quest’obbligo è stato posto, in forza del citato D.L. n. 50/2017, a carico di tutti i soggetti titolari di partita IVA che intendano compensare orizzontalmente, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alle fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Con riguardo alle somme da rimborsare, potranno essere soggetti a un controllo preventivo, con successivo rimborso a cura dell’Agenzia delle Entrate anziché da parte del sostituto d’imposta, i Modelli 730 presentati direttamente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, in presenza di almeno una delle seguenti due circostanze:

- quando il rimborso è superiore a euro 4.000,00;

- in presenza di elementi di incoerenza rispetto a criteri individuati dal recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. 108815 del 9 giugno 2017); secondo questo Provvedimento, tali elementi di incoerenza si possono desumere dallo “scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente”, dalla “presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche”, nonché dalla “presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti”.

Le ipotesi di blocco del rimborso non dovrebbero interessare la dichiarazione con risultato contabile a credito presentata da un intermediario (CAF o professionista abilitato) che appone il visto di conformità. Sul punto, tuttavia, è necessario, registrare che, sia nella Circolare n. 12/E/2016 che nel citato Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati”. A questo proposito, si ritiene che il controllo preventivo possa scattare solo se il Modello 730 è presentato dall’intermediario con le forme ed i canali tradizionali e non anche se lo stesso intermediario accede, con delega, alla precompilata dell’assistito ed invia (tramite il canale Entratel) il Modello 730, accettato integralmente oppure modificato.

Riguardo alle modalità di erogazione di questi rimborsi, i contribuenti, al fine di ottenere l’accredito sul conto corrente bancario o postale, sono tenuti a comunicare all’Amministrazione finanziaria il proprio codice IBAN, tramite apposito modello reperibile nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal contribuente direttamente:

- in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell’Agenzia;

- presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, che acquisirà le coordinate del conto corrente del richiedente; in questo caso, è opportuno che il contribuente porti con sé un documento della propria banca in cui risulti il codice IBAN.

Le medesime modalità di erogazione del credito si applicano anche con riferimento ai contribuenti privi di sostituto d’imposta; anche in questo caso, l’erogazione dell’eventuale credito spettante, di importo superiore a euro 12,00, può essere effettuata dall’Amministrazione finanziaria sul conto corrente dei contribuenti interessati previa comunicazione, da parte dei medesimi, dei propri codici IBAN, attraverso il modulo sopra citato.

5. Modalità di recupero delle somme a credito per il contribuente
Permane invariata la regola generale sulla gestione dei conguagli a credito, da coordinare necessariamente con le disposizioni introdotte dal Decreto “Semplificazioni fiscali” 2014 (12) in tema di recupero dei rimborsi erogati ai contribuenti.

Il vigente Regolamento sull’assistenza fiscale (13) prevede che, se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato dal sostituto d’imposta con una riduzione delle ritenute operate, a titolo di IRPEF e/o di addizionali regionale e comunale all’IRPEF sulla retribuzione di competenza del mese di luglio. In caso di incapienza del monte-ritenute del singolo dipendente, il sostituto d’imposta può utilizzare l’ammontare complessivo del monte-ritenute relativo alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti a tutti i dipendenti, nonché le somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

Ovviamente, la metodologia di recupero dei rimborsi da utilizzarsi da parte dei sostituti d’imposta non può più essere quella dello scomputo di ritenute dai versamenti successivi, almeno nella forma comunemente in uso fino al 2014, cioè come successivo versamento della differenza (debito da versare al netto del rimborso erogato in precedenza), con esposizione della sola differenza a debito nel Modello F24.

Infatti, a decorrere dal 2015, i sostituti d’imposta, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato un rimborso derivante da assistenza fiscale nei confronti di un dipendente o collaboratore, sono tenuti a recuperare tali somme esclusivamente mediante compensazione con ritenute operate in via ordinaria; tale compensazione deve essere esplicitata nel Modello F24 e può essere effettuata nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione del Modello 730 da parte del medesimo contribuente.

Dal 2015, è quindi esclusivamente possibile, per il sostituto d’imposta, recuperare i rimborsi erogati attraverso la compensazione nel Modello F24 di importi a debito con importi a credito. In particolare, il sostituto d’imposta dovrà esporre nel Modello F24 il dettaglio emergente dai risultati contabili (Modelli 730-4), raggruppando gli importi per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta.

Ricordiamo, al riguardo, che le medesime modalità di recupero devono essere osservate da parte dei sostituti nel caso di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, computando queste somme tra gli importi a credito del Modello F24 ed evidenziando così la compensazione con gli importi a debito derivanti dalle ritenute operate nei mesi successivi.

Nell’ottica di conciliare tali disposizioni con le citate norme dettate dal Regolamento sull’assistenza fiscale, si ritiene, in via interpretativa, che la compensazione dei rimborsi effettuati possa avvenire non solo con le ritenute operate in via ordinaria, ma anche con le ordinarie addizionali IRPEF.

Quanto ai codici-tributo da utilizzare con il Modello F4, indicandoli nella colonna “Importi a credito compensati”, sono stati istituiti (14):

- il codice "1631": "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale", nella sezione “Erario”;

- il codice "3796": "Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale", nella sezione “Regioni”, con il relativo “Codice Regione”;

- il codice "3797": "Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale", nella sezione “IMU e altri tributi locali”, specificando il codice catastale identificativo del Comune di riferimento.

Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato quello cui si riferiscono le somme rimborsate.

Non sono utilizzabili a credito, ma riportabili soltanto nella colonna “Importi a debito versati”, i codici:

- "4731": "IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta";

- "3803": "Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale";

- "3846": "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - saldo".

Pertanto, al fine di compensare crediti da assistenza fiscale direttamente con debiti delle stessa natura, possibilità da qualche anno avvallata dall’Amministrazione finanziaria (tipicamente, nel caso di dichiarazione congiunta in presenza di coniugi con risultati contabili di segno opposto), non essendo utilizzabile il codice “4731” a credito, il sostituto d’imposta deve inserire i suddetti codici di nuova istituzione nella colonna “Importi a credito compensati” del Modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato (15) che le compensazioni sopra richiamate non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in euro 700.000,00 per ciascun anno solare. Per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a euro 5.000,00 annui, non sussiste nemmeno l’obbligo di apposizione del visto di conformità, ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.
Tale obbligo permane, invece, in presenza di una dichiarazione del sostituto d’imposta (Modello 770) che presenti un’eccedenza a credito da utilizzare in compensazione con versamenti fiscali dovuti nell’anno successivo, in relazione a tributi diversi dalle ritenute IRPEF.

Al di là delle modalità di recupero dei rimborsi erogati ai contribuenti, rimangono confermate le altre regole procedurali dettate negli anni dall’Amministrazione finanziaria.

In particolare, in presenza di importi residui da rimborsare, il sostituto d’imposta deve procedere ad una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2017, dandone notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso e, successivamente, procedendo alla compensazione degli importi a credito nel Modello F24.

I rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, in presenza di una pluralità di contribuenti a credito. Questa cadenza è determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti della generalità dei contribuenti, compresi quelli non a credito, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Il sostituto deve comunicare all’interessato gli importi ai quali ha diritto e deve indicarli anche nella relativa certificazione (Modello CU), qualora il rimborso non possa essere effettuato entro la fine dell'anno. Questi importi potranno così essere fatti valere dal contribuente nella dichiarazione successiva o nella prima dichiarazione utile presentata, se l’anno successivo il contribuente, qualora esonerato, non presentasse la dichiarazione dei redditi.

Il credito sarà riconosciuto direttamente dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a seguito di istanza del contribuente se, anche nella dichiarazione presentata durante l’anno successivo, il medesimo non indica il credito che risulta dalla dichiarazione precedente.

6. Modalità di trattenuta delle somme a debito per il contribuente
Le somme che risultano a debito dal Modello 730-4, a titolo di IRPEF, di addizionali all’IRPEF o di imposte sostitutive (inclusa quella derivante dall’applicazione del regime della “cedolare secca” sugli affitti) sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.

Qualora tale retribuzione risulti insufficiente rispetto all’intero importo dovuto, la parte residua deve essere trattenuta dalla retribuzione del mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2017. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40% mensile, che sarà trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

In caso di rateizzazione del debito, da 2 a 5 rate, il sostituto calcola l’importo delle singole rate, che saranno maggiorate dei relativi interessi in ragione dello 0,33% mensile (previsti a partire dalla seconda rata), e trattiene gli importi dovuti mensilmente a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.

In caso di richiesta di rateizzazione, se il conguaglio non può avere inizio nella retribuzione di competenza del mese di luglio (ad esempio per la ricezione tardiva di un Modello 730-4), il sostituto d’imposta deve suddividere il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente, ma che consenta comunque di rispettare il termine entro il quale deve cessare la rateizzazione, vale a dire con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica anche l'interesse dello 0,40% mensile relativo al differito pagamento, oltre all’interesse per rateazione dello 0,33% mensile.

L’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’IRPEF viene trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2017 e non è mai rateizzabile. Si applica, in questo caso specifico, il criterio di cassa e non quello di competenza: si tratterà quindi, della retribuzione di ottobre, se erogata entro i primi giorni di novembre, oppure di quella di novembre, se corrisposta entro la fine del mese.

Se la retribuzione di novembre risulta insufficiente per trattenere l’intera rata di acconto IRPEF, l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre con la maggiorazione dell’interesse dello 0,40%. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente l’ammontare del debito residuo che deve versare (si veda il paragrafo successivo, caso b).

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto IRPEF o relativo alla cedolare secca (o che intende effettuare versamenti inferiori a quanto dovuto sulla base del Modello 730-4), deve comunicare tale intenzione al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio entro il mese di settembre.

Se dalla dichiarazione dei contribuenti privi di sostituto d’imposta emerge un debito, il soggetto che presta assistenza fiscale è tenuto a trasmettere telematicamente la delega di versamento (Modello F24 online), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure, nei dieci giorni precedenti la scadenza del termine di pagamento, consegna il Modello F24 compilato al contribuente, che provvede direttamente al versamento.

7. Casi particolari
a) Passaggio di dipendenti tra più sostituti d’imposta senza interruzione del rapporto di lavoro
Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, tra più sostituti (anche all’interno dello stesso gruppo) senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, che è obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli da assistenza fiscale.

b) Incapienza definitiva della retribuzione
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente, entro il mese di dicembre 2017, gli importi ancora dovuti.

La parte residua, che deve essere maggiorata dell’interesse mensile dello 0,40% considerando anche il mese di gennaio 2018, deve essere versata direttamente dal contribuente nello stesso mese di gennaio con le modalità previste per i versamenti delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

c) Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
Se prima di effettuare o di completare il conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o posizione analoga, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione che devono essere versati direttamente.

In alternativa, i contribuenti con conguaglio a debito in momentanea assenza di retribuzione (ad esempio, i contribuenti in aspettativa), ma che comunque percepiranno emolumenti entro l’anno d’imposta, possono richiedere al sostituto d’imposta la trattenuta della somma a debito con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,40%.

Se, viceversa, il sostituto non erogherà alcun compenso sino alla fine del periodo d’imposta, dovrà adottare la soluzione sopra prospettata, comunicando al contribuente l’importo delle somme che lo stesso dovrà versare autonomamente con le modalità previste per i casi di cessazione.

In tutte le situazioni delineate, in caso di conguaglio a credito il sostituto d’imposta, all’unica condizione che sia il medesimo con cui il dipendente aveva un rapporto di lavoro in essere al momento della presentazione del Modello 730, deve comunque erogare il rimborso spettante, ancorché si tratti di dipendente cessato o privo di retribuzione, osservando le modalità e i tempi ordinariamente previsti per i conguagli.

d) Decesso del contribuente assistito
L’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal Modello 730 decade in caso di decesso del contribuente assistito.

Se il decesso è avvenuto prima di effettuare o di concludere un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del Modello 730-3 (Prospetto di liquidazione), l’ammontare delle somme a carico del contribuente deceduto o delle rate non ancora a lui trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti (16). Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti (17).

Se il conguaglio è a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi e provvede ad indicarli anche nel Modello CU intestato al deceduto. Questo credito potrà essere computato nella dichiarazione successiva che gli eredi devono, o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto (18). In alternativa, gli eredi possono presentare istanza di rimborso (19).

Gli eredi che rilevano delle incongruenze nel Modello 730 possono presentare il Modello REDDITI Persone fisiche 2017 per integrare redditi non dichiarati, in tutto o in parte, e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati, in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta gli deve comunicare. Il debito che è dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato. Non sono applicate le sanzioni per versamento tardivo. L’eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

8. Correzioni alla dichiarazione originaria
8.1 Modello 730 rettificativo
Come già accennato, oltre ai risultati ordinari, il sostituto d’imposta deve anche considerare i risultati contabili che rettificano precedenti Modelli 730-4, in presenza di errori commessi da un CAF o da un professionista abilitato all’assistenza fiscale, ricevuti in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2017; in questo caso, gli eventuali importi a debito dovuti dal contribuente devono essere maggiorati degli interessi sui versamenti tardivi, nella misura dello 0,40% mensile.

Se era stata richiesta una rateizzazione, sulla differenza che doveva essere versata per ogni rata devono essere calcolati l’interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese in cui erano dovute le somme, oltre ai previsti interessi dello 0,33% mensile dovuti per la rateizzazione.

Al riguardo, si specifica che la sanzione per il tardivo versamento si renderà applicabile nei confronti dell’autore della violazione, che potrà procedere alla sua regolarizzazione mediante ravvedimento operoso (20).

8.2 Modello 730 integrativo
Al di là dell’ipotesi, analizzata in precedenza (paragrafo 2), di opzione per la presentazione diretta della dichiarazione integrativa da parte del contribuente all’Agenzia delle Entrate, qualora l’Agenzia non sia riuscita a trasmettere il risultato contabile al sostituto d’imposta, in linea generale rimangono valide le procedure ordinarie stabilite dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 14/E/2013 e la Risoluzione n. 57/E/2014.

In particolare, il contribuente, anche nella suddetta ipotesi, può sempre presentare una dichiarazione integrativa rivolgendosi ad un CAF o a un professionista abilitato, dunque con visto di conformità, se riscontra, nella dichiarazione originaria presentata, errori od omissioni la cui correzione implica un maggior rimborso, un minor debito o che non hanno influenza sulla determinazione dell’imposta ma che, ad esempio, consentono la corretta identificazione del sostituto d’imposta (prima non correttamente individuato) tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Le possibili tipologie di dichiarazioni integrative, delle quali riportiamo in sintesi le principali caratteristiche, sono contraddistinte da differenti codici distintivi che devono essere posti dal contribuente nella casella “730 integrativo” del “Frontespizio” del Modello 730.

a) Dichiarazione integrativa a favore - codice 1
Questa tipologia di dichiarazione integrativa consente al contribuente di correggere errori ed omissioni riscontrati nel Modello 730 originario, con emersione di un maggior rimborso o un minor credito, ovvero di modificare dati della stessa dichiarazione senza alcuna variazione sulla determinazione dell’imposta.

Tale Modello 730 integrativo deve essere presentato entro il 25 ottobre 2017 ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta (assistenza fiscale “diretta”), oppure se la dichiarazione originaria era stata presentata direttamente dal contribuente via web.

Se la presentazione viene effettuata presso il medesimo CAF o professionista che aveva prestato assistenza fiscale per il modello originario, il contribuente dovrà esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria al fine del controllo di conformità. Se, al contrario, la presentazione viene effettuata presso altro soggetto, oppure nel caso di presentazione diretta della dichiarazione originaria, il contribuente dovrà esibire tutta la documentazione richiesta.

I sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio per i Modelli 730 integrativi con la retribuzione erogata nel mese di dicembre 2017.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Modello 730 originario, e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare il relativo conguaglio a credito o a debito.

Qualora si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del Modello 730 originario ed il 25 ottobre 2017, il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il Modello 730 integrativo con codice “1”, se dispone di un sostituto d’imposta nel periodo da ottobre a dicembre 2017.

Anche in mancanza di sostituto d’imposta in questo periodo, il contribuente può comunque presentare il Modello 730 integrativo con codice “1” (sempre ricorrendone le condizioni), barrando la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”; il relativo rimborso verrà disposto dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, il Modello 730 integrativo contrassegnato dal codice “1” può essere presentato anche a seguito di un Modello 730 originario privo di sostituto d’imposta (lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” del “Frontespizio”), nel caso il contribuente, entro il 25 ottobre 2017, disponga di un nuovo sostituto, che provvederà ad erogare il relativo rimborso.

b) Dati del sostituto d’imposta errati - codice 2
Questa tipologia di dichiarazione integrativa può essere utilizzata qualora, per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel “Frontespizio” della dichiarazione originaria, il sostituto d’imposta non sia stato correttamente identificato.

In tal caso, la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria.

Per questa tipologia di dichiarazione integrativa, l’Amministrazione finanziaria non stabilisce alcuna data ultima di presentazione, ma precisa che deve essere lo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale in relazione al modello originario ad apportare tempestivamente (al fine dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio) la modifica necessaria.

Tale tipologia di Modello 730 integrativo può essere presentata ad un CAF o professionista abilitato anche qualora la dichiarazione originaria sia stata inviata direttamente dal contribuente via web (21).

Qualora il Modello 730 originario sia stato inviato da un sostituto non tenuto all’effettuazione del conguaglio e il contribuente non risulti avere un sostituto d’imposta, può essere presentato un modello integrativo contrassegnato dal codice “2” con la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” barrata; il relativo rimborso verrà disposto dall’Agenzia delle Entrate.

c) Dati del sostituto d’imposta errati con integrativa a favore - codice 3
Se l’integrazione riguarda errori ed omissioni riscontrati nel Modello 730 originario la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, ovvero non implica alcuna variazione sulla determinazione dell’imposta e il risultato contabile del Modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta tenuto al conguaglio, a causa di inesattezze nei dati indicati nel “Frontespizio”, è possibile presentare questa tipologia di dichiarazione integrativa.

In questa ipotesi, la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello originario e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre 2017.

Tale tipologia di Modello 730 integrativo può essere presentata ad un CAF o professionista abilitato anche qualora la dichiarazione originaria sia stata inviata direttamente dal contribuente via web (22).

Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, con applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile sulle somme a debito, a partire dal mese di agosto (nel caso di erogazione a luglio dello stipendio di competenza di quel mese), o dal mese di settembre (nel caso di erogazione ad agosto dello stipendio di competenza del mese di luglio).

La dichiarazione integrativa con codice “3” può essere presentata anche dai contribuenti privi di sostituto d’imposta, con le stesse modalità sopra menzionate (caso b).

9. Versamenti
Gli importi trattenuti per conguaglio sulle retribuzioni debbono essere versati dal sostituto d’imposta, nei termini previsti per il versamento delle ritenute d’acconto, utilizzando gli appositi codici-tributo da indicare nel Modello F24.

Per i versamenti che vanno effettuati in esito alle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, ferme restando le indicazioni già fornite in ordine all’utilizzo dei codici-tributo di nuova istituzione, relativi alle compensazioni degli importi a credito erogati ai dipendenti, riportiamo di seguito una breve descrizione degli altri codici di maggiore rilevanza, con i relativi periodi di riferimento e le sezioni del modello di versamento interessate.

· IRPEF e imposte sostitutive
- "4731": IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta; sezione "ERARIO"; anno di riferimento "2016" -codice non più utilizzabile a credito (si veda paragrafo 5).

- "4730": IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta; sezione "ERARIO"; anno di riferimento "2017".

- "4201": acconto delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta; sezione "ERARIO"; anno di riferimento "2016".

- "1057": imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, risultante dall’assistenza fiscale, sulle retribuzioni premiali di lavoro dipendente (quali straordinari, premi di risultato e per incremento di produttività, maggiorazioni di turno, lavoro notturno, etc.); sezione "ERARIO"; anno di riferimento "2016".

- "1630": interessi per il pagamento dilazionato di importi rateizzabili; sezione "ERARIO"; anno di riferimento: quello a cui si riferisce il versamento.

- "1845": imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione - assistenza fiscale - acconto; sezione "ERARIO"; anno di riferimento "2017".

- "1846": imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione - assistenza fiscale - saldo; sezione "ERARIO"; anno di riferimento "2016".

· Addizionale regionale all'IRPEF
- "3803": addizionale regionale all’IRPEF trattenuta a seguito dell’assistenza fiscale; sezione "REGIONI", con relativo "codice Regione"; anno di riferimento "2016"- codice non più utilizzabile a credito (si veda paragrafo 5).

- "3790": interessi per rateazione addizionale regionale all’IRPEF trattenuta a seguito di assistenza fiscale; sezione "REGIONI", con relativo "codice Regione"; anno di riferimento “2016”.

· Addizionale comunale all'IRPEF
- "3846": saldo addizionale comunale all’IRPEF trattenuta a seguito dell’assistenza fiscale; sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI", con codice catastale del relativo Comune; anno di riferimento "2016"- codice non più utilizzabile a credito (si veda paragrafo 5).

- "3845": acconto addizionale comunale all’IRPEF trattenuta a seguito dell’assistenza fiscale; sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI", con codice catastale del relativo Comune; anno di riferimento “2017”.

- “3795”: interessi per rateazione addizionale comunale all’IRPEF; sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” con codice catastale del relativo Comune; anno di riferimento: quello a cui si riferisce il versamento.

Per il versamento dell’addizionale comunale, si ricorda l’obbligo di compilare un singolo rigo del Modello F24 in corrispondenza con ogni codice catastale dei vari Comuni destinatari del tributo.

Per ognuno dei sopra menzionati codici-tributo è sempre necessario indicare il mese di riferimento in corrispondenza della relativa colonna "rateazione/mese di riferimento". Questa colonna evidenzia il mese di corresponsione delle retribuzioni, a cui corrisponde l’obbligo di effettuare le ritenute (ad esempio, indicando, “0008” per le ritenute operate sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, erogate nel mese di agosto), indipendentemente dal periodo d’imposta (anno) di riferimento e anche nel caso in cui le trattenute siano operate ratealmente, su richiesta del contribuente che si è avvalso dell’assistenza fiscale (23).

Note
(1) D.M. n. 164/1999, come modificato dall’art. 4 del D. lgs. n. 175/2014.
(2) Art. 1, comma 951, lettera b), della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha introdotto l’art. 17, comma 1, lettera c-bis, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
(3) Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017.
(4) Art. 7-quater del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 1 dicembre 2016.
(5) Circolare n. 11/E del 23 marzo 2015, punti 6.1 e 6.3.
(6) Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014.
(7) Come disposto dall’art. 1, comma 617, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
(8) Art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014; Circolare n. 27/E del 19 settembre 2014 e Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017.
(9) Come disposto dall’art. 7-quater, comma 31, del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, che ha soppresso l’art. 11, comma 2, lettera c) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.
(10) Art. 3, commi 1 e 2 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (c.d. “Manovrina”).
(11) Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017.
(12) D. lgs. n. 175/2014, art. 15.
(13) Art. 19 del D.M. n. 164/1999, Circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 e Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014.
(14) Risoluzione del 10 febbraio 2015, n.13/E.
(15) Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014.
(16) Secondo quanto dispone l’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(17) Ai sensi dell’art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla Legge 17 ottobre 1977, n. 749.
(18) Secondo quanto dispone l’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(19) Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
(20) Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 del 1° giugno 1999.
(21) Circolare n. 11/E del 23 marzo 2015, punto 6.4.
(22) Circolare n. 11/E del 23 marzo 2015, punto 6.4.
(23) Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nel Comunicato-stampa del 5 agosto 2008.


Allegati
- Circolare 14E 2013 (file .pdf - 210Kb)
- Risoluzione n. 57E 2014 (file .pdf - 70Kb)
- Circolare 11_E_2015 (file .pdf - 496Kb)
- Circolare n. 8_E 2017 (file .pdf - 521Kb)


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