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VG15.0406 04/18/2015
Agevolazioni per le piccole e medie imprese innovative
canale: Agevolazioni, Diritto d'impresa, Fisco

Istituita una nuova sezione speciale del Registro imprese, alla quale potranno iscriversi le PMI in possesso di specifici requisiti, quali l’ammontare dei costi per ricerca e sviluppo, l’impiego come dipendenti o collaboratori di laureati, dottorandi o dottori in ricerca e la titolarita' di brevetti. Le imprese iscritte alla sezione speciale potranno beneficiare di gran parte delle agevolazioni già previste per le “start-up innovative”.



Approfondimenti
Il provvedimento contenente “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” introduce (1) una nuova fattispecie soggettiva, la PMI innovativa, destinataria di un insieme di agevolazioni fiscali, finanziarie e societarie.
Pubblichiamo una sintesi delle misure agevolative, riservandoci di proporre successivamente alle imprese specifici approfondimenti.

Requisiti delle PMI innovative
Sono definite PMI innovative (2) le imprese:

- di piccola e media dimensione secondo la definizione comunitaria (3),
- residenti in Italia o in altro Stato membro dell’UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo (4), con una sede produttiva o una filiale in Italia;
- con bilancio certificato da un revisore contabile o da una societa' di revisione;
- le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- non iscritte alla sezione speciale del registro imprese riservata alle start-up innovative.

Le PMI innovative devono inoltre essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

1) ammontare delle spese per ricerca e sviluppo pari o superiore al 3 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
- in percentuale uguale o superiore ad 1/5 della forza lavoro complessiva: di dottori o dottorandi di ricerca, oppure di personale che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati;
- oppure, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva: di personale in possesso di laurea magistrale.

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, oppure titolarita' dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario.

Alle PMI innovative vengono estesi molti dei benefici introdotti a suo tempo per le start-up innovative (5):

Sezione speciale del registro imprese
Presso le Camere di commercio viene istituita una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, alla quale le PMI innovative dovranno iscriversi per poter fruire dei benefici di legge.
Le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’ iscrizione nel registro delle imprese e dal pagamento del diritto annuale dovuto alla camera di commercio.
Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere attestato con cadenza annuale.

Incentivi fiscali all'investimento in PMI innovative
Ai soggetti che investiranno nel capitale sociale di PMI innovative, costituite da non oltre 7 anni, vengono estesi i benefici fiscali già previsti per chi investe in start-up innovative.
Al momento questa agevolazione risulta limitata agli investimenti effettuati nel 2015.

Persone fisiche: all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.
L’investimento massimo detraibile è di 500.000 euro nel periodo d’imposta e dev’ essere mantenuto per almeno due anni.

Società: non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.
L'investimento massimo deducibile è di 1.800.000 euro nel periodo d’imposta e dev’ essere mantenuto per almeno due anni.

Anche se non indicato espressamente nel testo del provvedimento, si ritiene che l'efficacia delle disposizioni relative agli incentivi fiscali per gli investitori sia subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, in analogia alla procedura seguita nel caso delle start-up innovative.

Portali per la raccolta di capitali per le PMI innovative
L’attività dei portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative viene estesa alla raccolta di capitali per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative (6).

Fondo centrale di garanzia
L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese verrà concesso alle PMI innovative gratuitamente e secondo criteri e modalita' semplificati.

Agevolazioni in materia societaria
Le PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono derogare ad alcune disposizioni in materia societaria.

La prima deroga (7) prevede che le PMI innovative possano individuare nell'atto costitutivo categorie di quote fornite di diritti diversi, quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta, oppure diritti di voto limitati a particolari argomenti.

Una seconda deroga (8) consente di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Un’ulteriore deroga (9) riguarda il termine per il rientro dalle perdite di esercizio: qualora si verifichi una perdita tale da ridurre di oltre un terzo il capitale sociale, il termine entro il quale la stessa deve risultare diminuita a meno di un terzo non sarà quello dell’esercizio successivo, ma il termine coincidente con la fine del secondo esercizio successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate.

Esenzione fiscale e contributiva per la remunerazione mediante strumenti finanziari
Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle PMI innovative, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti non concorre alla formazione del reddito imponibile dei medesimi, sia ai fini fiscali che contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari e diritti non siano riacquistati dalla PMI innovativa

Analoga esenzione si applica alle azioni/quote ed agli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di prestazioni di opere e servizi resi in favore di PMI innovative.

Non applicazione della disciplina delle società di comodo e delle società non operative
Alle PMI innovative non si applicano la disciplina delle società di comodo (10), né la normativa relativa alle cosiddette società in perdita sistematica (11).

Note

1. Art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 (in SO n.15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70).

2. La definizione di “PMI innovativa” viene inserita nel nuovo comma 5-undecies dell’art. 1 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

3. Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/C: “La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.” Al fine del rispetto delle soglie indicate devono essere considerati anche i legami societari intercorrenti con eventuali imprese controllate, controllanti e collegate.

4. Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

5. Artt. da 25 a 32 del decreto-legge n. 179/2012.

6. In deroga al divieto previsto all’art. 2468, comma 1 del codice civile.

7. Deroga agli artt. 2468, commi secondo e terzo, e 2479 del codice civile.

8. Deroga all’art. 2474 del codice civile.

9. Deroga agli artt. 2446, comma 2, e 2482- bis, comma 4 del codice civile.

10. Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

11. Art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.



Allegati
- DL n. 3-2015_art.4 (file .pdf - 90Kb)


Per informazioni
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