Il Decreto Collegato alla Manovra per il 2020 ha inteso contrastare l’utilizzo illecito sul territorio nazionale dei lubrificanti e delle preparazioni lubrificanti provenienti dagli altri Stati della UE, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento. Secondo l'Amministrazione finanziaria, si è constatata l’esistenza di un significativo flusso irregolare di tali prodotti verso l’Italia, destinati ad utilizzi impropri, che elude il controllo documentale, viceversa garantito per i carburanti ed i combustibili dal sistema telematico EMCS, per mezzo del DAA elettronico o e-AD, allo scopo di evadere il pagamento dell’accisa.
Va ricordato che i lubrificanti e le preparazioni lubrificanti non sono soggetti al regime comunitario delle “accise armonizzate”, previsto per i “prodotti energetici” e gli alcoli; e che questi prodotti circolano tra gli Stati della UE senza particolari vincoli o specifici documenti di trasporto; sono, infatti, sottoposti, in Italia, all’imposta di consumo nazionale che diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo sul territorio. Se fossero destinati ad usi di combustione o carburazione dovrebbero almeno essere assoggettati ad accisa armonizzata. L’aliquota dell’imposta di consumo sui lubrificanti ammonta a euro 787,81 ogni mille chilogrammi; quella dell’accisa, ad esempio, sul gasolio per autotrazione è pari ad euro 617,40 ogni mille litri e sul gasolio da riscaldamento ad euro 403,21391 per mille litri.
Le disposizioni di riferimento del TUA per gli oli lubrificanti sono contenute negli articoli 61 e 62 e, in particolare:
· l'articolo 61, comma 1, lettera b) – punto 2 dispone che l'imposta è dovuta dal soggetto che effettua la prima immissione in consumo, in territorio nazionale, di oli lubrificanti di provenienza comunitaria;
· l’articolo 62, comma 1, del TUA dispone che sono sottoposti ad imposta di consumo gli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o dalla carburazione;
· l’articolo 62 comma 7, rinvia per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti assoggettati ad imposta, alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 del TUA medesimo. In forza di tale ultimo rinvio, non sono soggetti all’obbligo di denuncia gli esercenti depositi commerciali che detengono una quantità non superiore a 500 chilogrammi di olio lubrificante destinato alla vendita al minuto.
Il nuovo sistema di tracciamento degli oli e delle preparazioni lubrificanti provenienti da altri Stati della UE
Il Collegato alla Manovra 2020 (articolo 7, comma 1, lettera a)) ha introdotto, quindi, nel Testo Unico delle accise (Dlgs n.504/1995) il nuovo articolo 7-bis.
Esso prevede (comma 1) che, nella fase antecedente alla prima immissione in consumo,
· i lubrificanti (codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) e
· le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri (comma 7),
possono circolare solo dopo che alla movimentazione, è stato attribuito un “Codice amministrativo di riscontro” o “C.A.R.”, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da riportare sulla documentazione di trasporto; a tal fine, il soggetto nazionale che effettua la prima immissione in consumo comunica il codice al mittente comunitario dei prodotti (comma 4), vale a dire al soggetto operante in un altro Stato membro dell'UE, che intende introdurre i prodotti nel territorio italiano.
Per ciascun trasferimento, il “Codice amministrativo di riscontro” va richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa, nei seguenti due casi (comma 2):
a) per i prodotti provenienti da un altro Stato membro della UE e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, da parte del soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
b) per i prodotti provenienti da un altro Stato membro della UE e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, da parte del mittente dei prodotti stessi.
Nella richiesta del codice (comma 3), sono riportati, in particolare: i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonchè per la suddetta lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.
La circolazione nel territorio nazionale del prodotto s’intende regolarmente conclusa:
· nel caso a), con la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'avvenuta presa in carico dello stesso, che il soggetto che ha effettuato la prima immissione in consumo del prodotto invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito;
· nel caso b), con la validazione del codice di riscontro da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita.
Per quanto riguarda le sanzioni poste a presidio del nuovo obbligo, l’articolo 7 del Collegato (al comma 1, lettera b)) dispone poi (con un’integrazione all’articolo 40, comma 3, del TUA) che salvo che venga fornita prova contraria, si configura come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento la circolazione dei prodotti in esame, che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice amministrativo di riscontro; e che, ugualmente, si considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice, a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
Per il “tentativo” di sottrazione all’accertamento, l’articolo 40 del TUA prevede (comma 3) la medesima sanzione penale prevista per la sottrazione consumata (comma 1), vale a dire la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro.
Il nuovo articolo 7-bis del TUA in commento, prevede poi che (comma 6) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di attuazione delle sue disposizioni, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane ed all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta del “codice amministrativo di riscontro”.
Le disposizioni attuative dell’obbligo del CAR: il DM 22 aprile 2020
Il provvedimento attuativo in questione è il Decreto ministeriale del 22 aprile 2020 (allegato alla presente notizia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 9 maggio 2020; ne riportiamo l’indice degli articoli:
- art. 1, Campo di applicazione e definizioni;
- art. 2, Registrazione degli operatori;
- art. 3, Codice amministrativo di riscontro;
- art. 4, Modalità di emissione del CAR;
- art. 5, Annullamento del CAR;
- art. 6, Modifica del CAR;
- art. 7, Trasporti effettuati per il tramite di operatori della logistica;
- art. 8, Appuramento del CAR;
- art. 9, Casi di esclusione;
- art. 10, Procedura di riserva nei casi di non funzionamento dell’applicativo LUB (per “LUB”, s’intende l'applicazione telematica dell'Agenzia delle dogane dedicata all'emissione e alla gestione operativa del CAR);
- art.11, Scambio di informazioni;
- art.12, Disposizioni varie.
Il Preambolo del Decreto contiene un’importante precisazione, relativa al campo d’applicazione delle disposizioni in esame. Infatti, il Decreto Rilancio (DL n.34 art.130, comma 2, lettera a)) ha disposto che dall’obbligo di tracciamento, possano essere escluse (con il decreto attuativo), determinate tipologie di trasporto, in ragione dei limitati quantitativi movimentati o delle modalità di confezionamento, risultando tali movimentazioni non rilevanti per le finalità antifrode che la disposizione intende perseguire.
Si è, dunque, constatato che se l’impiego fraudolento dei lubrificanti o delle preparazioni lubrificanti come carburanti o come combustibili, avvenisse con prodotti trasportati in recipienti di modesta capacità, esso darebbe luogo ad operazioni carenti di ragionevolezza economica. Si è ritenuto, pertanto di limitare l’obbligo di emissione del CAR ai soli trasferimenti di prodotti trasportati “allo stato sfuso”. Si è poi preso atto che le linee-guida emanate dal Comitato accise della Commissione UE (documento CED n.585/2007) individuano la soglia di capacità del singolo contenitore di “prodotti energetici”, al di sopra della quale, il prodotto deve considerarsi “allo stato sfuso”, e la fissano in 210 litri. Si è, pertanto, deciso che:
· per gli oli lubrificanti, il limite di 210 litri di capacità del singolo contenitore, può essere preso in considerazione anche per connotare lo “stato sfuso” dei lubrificanti, qualora siano trasportati in contenitori di capacità superiore a tale limite;
· viceversa, per le preparazioni lubrificanti, visto il comma 7 del nuovo art.7-bis del TUA, l’obbligo di emissione del CAR si applica qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.
In merito al contenuto del decreto attuativo, data l’estrema analiticità delle sue disposizioni, rinviamo al testo del provvedimento, qui allegato.
Ci limitiamo a segnalare l’obbligo di registrazione degli operatori, di cui all’articolo 2: i soggetti mittenti degli altri Stati dell’UE ed i soggetti autorizzati a ricevere i lubrificanti (in possesso, costoro, della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA), che intendono, rispettivamente, introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello stesso territorio prodotti lubrificanti, devono chiedere preventivamente di essere registrati, utilizzando l'apposita procedura telematica dell'Agenzia delle dogane. Al termine della procedura di registrazione, l'Agenzia delle dogane, qualora ne ricorrano le condizioni, rilascia al soggetto mittente e al soggetto autorizzato, il proprio identificativo univoco o “IU”, di validità annuale, trasmesso, unitamente ad un codice operativo, al soggetto mittente per via telematica ed al soggetto autorizzato tramite la casella PEC, indicata nella richiesta telematica. Gli “IU” del mittente e del destinatario permettono l’emissione del CAR della singola spedizione.
La procedura di emissione del CAR è puntualmente disciplinata dall’articolo 4 del Decreto, per il caso del trasporto da uno Stato della UE fino all’impianto del soggetto autorizzato che riceve i prodotti sul territorio nazionale; e per i casi di proseguimento dei prodotti verso l’esportazione oppure verso un ulteriore Stato membro dell’UE.
L’appuramento del CAR è regolato dall’articolo 8: la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti s’intende regolarmente conclusa con l'inserimento, nell'applicativo LUB, della nota di avvenuta presa in carico dei prodotti lubrificanti da parte del “soggetto autorizzato” e con la successiva validazione della stessa nota da parte dell'applicativo LUB. Tale nota è inviata entro le 24 ore successive alla presa in carico dei prodotti lubrificanti nelle scritture contabili del deposito del predetto soggetto autorizzato, e riporta l'ubicazione del medesimo deposito, i quantitativi di prodotti lubrificanti effettivamente ricevuti e i relativi codici di nomenclatura combinata.
L’entrata in vigore dell’obbligo al 1° ottobre, dopo il Decreto Rilancio
Il “Decreto Rilancio” (DL n.34/2020, art.130, comma 1, lettera b), confermata in sede di conversione, dalla legge n.77/2020) ha differito al 1° ottobre 2020, l’introduzione del sistema fin qui descritto, di tracciamento nel territorio nazionale degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti, provenienti da un altro Stato della UE Membro, con la scorta del CAR o codice amministrativo di riscontro, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia ed annotato sulla documentazione di trasporto.