La Legge di Bilancio 2021 (1) è intervenuta sulla disciplina delle operazioni assimilate alle esportazioni, non imponibili ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n.633/1972, nei casi di
- cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, per attività commerciali o per la pesca;
- forniture di alcuni beni e prestazioni di servizi, destinati alle imbarcazioni agevolate (in particolare, dotazioni di bordo, vettovaglie, motori, arredamento);
- prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto.
L’intervento è consistito nell’inserimento del nuovo comma 3 nell’articolo 8-bis. In base a tale nuova disposizione,
- una nave si considera “adibita alla navigazione in alto mare” se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento;
- per “viaggio in alto mare”, si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo, durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.
La norma prevede inoltre che i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta devono attestare la condizione della navigazione in alto mare mediante un’apposita dichiarazione.
Tale dichiarazione (che può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti)
- va predisposta in conformità al modello ufficiale, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- dev’essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa oppure devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet
- il provvedimento del 15 giugno 2021, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni per beneficiare della non imponibilità dell’IVA; con
- il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per l'invio per mezzo dei canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate, o direttamente dal dichiarante oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, utilizzando esclusivamente il software denominato “dichiarazionenautica”.
I dati delle dichiarazioni inviate all’Agenzia delle entrate, dopo il rilascio della ricevuta di trasmissione, sono resi disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate sia al soggetto dichiarante sia al cedente o prestatore indicato nella dichiarazione come parte contraente.
Il nuovo modello contiene due diversi quadri, alternativi, riferiti a due ambiti diversi:
- il quadro A, Attestazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto; e
- il quadro B, Attestazione della condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità.
Come accennato, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa. Il Provvedimento dispone che (par. 5.1), per la compilazione della fattura elettronica, tale dato “è riportato nel blocco 2.2.1.16 , valorizzando il campo 2.2.1.16.1 con la voce “NAUTICA” e il campo 2.2.1.16.2 con il numero del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa a sistema e consultabile nella propria area riservata”.
Le nuove disposizione si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 14 agosto 2021 (sessantesimo giorno successivo all’adozione del Provvedimento direttoriale)
La nuova normativa, recata dalla Legge di Bilancio 2021, ha definito anche il quadro sanzionatorio per l’ipotesi di assenza dei presupposti per la non applicazione dell’IVA (comma 709). A tale fine, ha richiamato la disciplina riguardante le violazioni in materia di dichiarazione d’intento degli esportatori abituali, vale a dire l’articolo 7 del Dlgs n.471/1997.
Ricordiamo che questa disposizione (al comma 3, a cui rinviano ora i nuovi commi 3-bis e 3-ter) prevede la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta, oltre al pagamento del tributo, per il fornitore che effettua esportazioni senza l’imposta anche se non ha ricevuto la prescritta dichiarazione d’intento del cessionario o del committente; oppure, a carico di costoro se la dichiarazione d’intento sia stata inviata in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Con la risoluzione n. 54/E del 6 agosto 2021 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti per consentire una più agevole effettuazione dell’adempimento dichiarativo con riferimento ad alcune casistiche particolari che riportiamo di seguito.
Dichiaranti non residenti
I soggetti non residenti privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta, possono adempiere all’obbligo dichiarativo, oltre che secondo le modalità previste nel Provvedimento del 15 giugno 2021 (trasmissione tramite i canali telematici dell’Agenzia), mediante una procedura semplificata. In particolare, previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un intermediario delegato, possono inviare la copia scansionata del modello, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità valido, al Centro Operativo di Pescara (COP) all’indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it, specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 20215.
ll COP comunicherà allo stesso indirizzo di posta elettronica dal quale è pervenuta la dichiarazione il numero di protocollo di ricezione di quest’ultima.
Successivamente il dichiarante deve inviare una copia della dichiarazione sottoscritta anche al cedente/fornitore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP.
Tale numero di protocollo dovrà essere riportato nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica.
Fornitori indiretti
Il dichiarante, a prescindere dal fatto che sia o meno residente, stabilito o identificato in Italia, deve presentare la dichiarazione indicando i dati dei soli fornitori diretti nella Sezione II del Quadro B ai quali la dichiarazione viene resa disponibile. Il fornitore diretto, ricevuta la copia della dichiarazione, dovrà a sua volta trasmetterla, con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’Agenzia, ai propri cedenti o prestatori (fornitori indiretti) che abbiano titolo a loro volta ad applicare il regime di non imponibilità di cui all’articolo 8 -bis del DPR n. 633 del 1972. Ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto a indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle entrate nelle fatture emesse.
Navi in costruzione: dichiarazione di utilizzo del mezzo di trasporto per la navigazione in alto mare
Con riferimento alle imbarcazioni in corso di costruzione, per le quali non risulta possibile verificare a consuntivo la presenza della condizione della navigazione in alto mare entro la fine dell’anno solare, come richiesto dalla norma, è necessario compilare il modello nel seguente modo:
- la casella n. 1 (Paese di iscrizione) va lasciata vuota;
- nella casella n. 2 (numero di iscrizione della nave) occorre indicare il codice convenzionale “9999999”;
- nella casella n. 3 “nome della nave” è necessario indicare un numero progressivo (1,2,3,…) quando la dichiarazione si riferisce a più imbarcazioni in costruzione da parte dello stesso dichiarante;
- le caselle nn. 7 (attestazione dell’effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento del totale) e 10 (attestazione del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di navigazione in alto mare) devono comunque essere barrate.
La condizione dell’effettivo utilizzo della nave per la navigazione in alto mare, utile al fine di fruire della non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8-bis del DPR n. 633/1972, dovrà comunque essere accertata alla fine dell’anno solare di primo utilizzo (varo o messa in servizio) della nave.
Note
1) Art. 1, commi 708, 709, 711 e 712, Legge n. 178/2000