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VG17.0143 01/30/2017
INAIL: Autoliquidazione 2016/2017 - Istruzioni e guida
canale: Lavoro e Previdenza
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L’INAIL ha pubblicato, sul proprio sito www.inail.it, l’allegata Guida all’autoliquidazione 2016/2017.
Di seguito se ne evidenziano i principali contenuti.
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Approfondimenti
Termine di presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni
Fermo restando il termine del 16 febbraio 2017 per il versamento del premio di autoliquidazione 902017 in unica soluzione e per la prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2016, da effettuarsi esclusivamente con i servizi telematici ALPI online e Invio telematico Dichiarazione Salari, è il 28 febbraio 2017.
In caso di cessazione dell’attività in corso d’anno la dichiarazione delle retribuzioni deve invece essere effettuata utilizzando il modello pubblicato in www.inail.it da inviare tramite PEC alla Sede competente entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio.
Misura dell’addizionale per il fondo vittime dell’amianto
Con Determina del Presidente dell’INAIL n. 328 del 03.11.2014 recepita dal DM 19.1.2015 è stata fissata la misura dell’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto a decorrere dall’anno 2014 e sono stati confermati i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale.
Anche per l’anno 2016, quindi, l’addizionale Fondo per le vittime dell’amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell’1,33% da applicare sia al premio di regolazione 2016 sia al premio di rata 2017.
Nelle Basi di calcolo del premio l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007” con il valore “SI” e che l’addizionale si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento di cui al Decreto Interministeriale n. 30/2011.
Riduzioni del premio assicurativo
1. Riduzione legge n. 147/2013, art. 1, comma 128
L’art. 1, comma 128, della Legge n. 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
La riduzione si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani.
La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2016 è pari al 16,61% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%.
Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione sono fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.
Polizze dipendenti - lavorazioni iniziate da oltre un biennio
La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2015. Per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2013/2015 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.
Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da oltre un biennio
La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2015. Per ogni voce (lavorazione) si confronta l’Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e l’Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM).
Polizze dipendenti - lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2015.
La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza ex art. 20 MAT telematica, accettata dall’INAIL ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.
Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2015. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza I/P legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall’INAIL.
Si ricorda che nelle Basi di calcolo del premio in presenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione Legge n. 147/2013, il campo Riduzione legge 147/2013 (%) è valorizzato con l’indicazione della misura percentuale.
2. Riduzione del premio per il settore edile
Anche per il 2016 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all’11,50% e si applica alla sola regolazione 2016.
La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili.
La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
Gli interessati devono presentare, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, l’apposito “modello autocertificazione sconto edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.
Si ricorda che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
3. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2016 che alla rata 2017, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC Online.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
4. Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, comma 9
L’articolo 1, comma 121, della Legge n. 190/2014 ha disposto la soppressione dei benefici contributivi di cui all’art.8, comma 9, della Legge n. 407/1990 con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a decorrere dal 1º gennaio 2015.
Le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31.12.2014 e per la durata massima di trentasei mesi (ultimo anno di applicazione 2017).
I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al DPR n. 218/1978, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che hanno assunto entro il 31.12.2014 con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale sempre da almeno ventiquattro mesi hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi.
La riduzione non si applica alle assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.
I datori di lavoro aventi diritto all’esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonché le specifiche retribuzioni.
L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
5. Incentivi per assunzioni Legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.
Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.
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