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VG20.0915 07/29/2020
D.L. semplificazioni: proroga dei termini dei permessi di costruire e delle SCIA
canale: Appalti pubblici Edilizia urbanistica

Proroga automatica dei termini di inizio e di fine dei lavori dei permessi di costruire e delle SCIA



Approfondimenti
Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “decreto semplificazioni” (si veda la Notizia n. VG20.0887 del 21/07/2020) ha previsto all’art. 10, comma 4 una proroga straordinaria triennale:
- dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020, che avranno a disposizioni 4 anni (1 + 3) per l’inizio dei lavori e/o 6 anni (3 + 3) per l’ultimazione delle opere;
- delle Scia edilizie presentate entro il 31 dicembre 2020, che saranno efficaci 6 anni (3+3), contrariamente a quanto avviene in via ordinaria per le Scia, che una volta scadute non sono prorogabili, rendendosi necessario presentare una nuova Scia per la parte rimasta ancora da realizzare alla scadenza originaria.

La disposizione contenuta nel D.L. 76/2020 ed in vigore dal 17 luglio scorso stabilisce che “Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articol i 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”.

La proroga del DL 76/2020, pur nella sua formulazione che può dare luogo a diverse interpretazioni, risulta piuttosto ampia sia sotto il profilo temporale (tre anni, mentre il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, aveva disposto una proroga straordinaria dei titoli abilitativi per due anni), sia sotto quello applicativo, perché riguarda anche permessi di costruire e Scia che non sono stati ancora rilasciati o presentati (ma che saranno rilasciati o formati entro il 31 dicembre 2020).

Si evidenzia, peraltro, che non è stata prevista una analoga proroga delle convenzioni urbanistiche e dei relativi piani attuativi, che si auspica possa essere inserita in sede di conversione del decreto legge (come del resto avvenne anche con l’introduzione del comma 3-bis nell’art. 30 del D.L. 69/2013, operato con la legge di conversione 98/2013).

Condizioni per l’operatività della proroga

Per l’operatività della proroga occorre che:
a. Il soggetto interessato presenti al Comune competente una comunicazione con la quale esplicita la volontà di avvalersi della proroga prevista dall’art. 10, comma 4 del DL 76/2020, indicando se sia relativa all’inizio e/o l’ultimazione dei lavori (si allega un fac-simile di comunicazione da compilare e presentare al comune);
b. i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune;
c. il permesso di costruire o la Scia non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga pertanto non può operare nei casi in cui siano state adottate o approvate dal Comune competente nuove previsioni di piano contrastanti con quelle originarie.

Rapporti con la proroga straordinaria del DL 18/2020

La proroga prevista dal D.L. 76/2020 si sovrappone parzialmente alla disciplina contenuta nell’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia”, che relativamente ai permessi di costruire, alle Scia, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali e in generale a tutti gli atti di assenso comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, contempla una proroga di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza attualmente fissata al 31/07/2020 (con proroga quindi fino al 29/10/2020).

Considerato che la proroga del DL 18/2020 è di tipo “automatico” e non richiede comunicazione al Comune da parte dell’interessato, sembra potersi concludere che i permessi di costruire e le Scia che ricadono nell’ambito di operatività sia dell’art. 103 del DL 18/2020, sia dell’art. 10 del DL 76/2020, possano beneficiare di entrambe le proroghe con conseguente sommatoria dei periodi previsti dalle predette norme.

Fac simile comunicazione di utilizzo della proroga

In allegato un fac simile di comunicazione da inoltrare al Comune.


Allegati
- Fac_simile_comunicazione_proroga_DL_76_2020 (file .docx - 30Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
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tel. 0481 33101 int. 326
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