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VG21.1055 06/16/2021
Coronavirus: proroga dei titoli edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021
canale: Edilizia Urbanistica e Territorio
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È la conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, che ha prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria
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Approfondimenti
Estesa fino al 29 ottobre 2021 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19, e il 31 luglio 2021, nuova data della cessazione dello stato di emergenza. È la diretta conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, che hanno prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria.
L’art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 cd. “Cura Italia”, come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del D.L. 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020, ha, infatti, stabilito la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza.
L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Quella configurata dalla norma sopra riprodotta ed aggiornata nel relativo termine finale con la ridefinizione della data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria è una proroga:
- automatica, per la quale non occorrono condizioni di operatività (es. comunicazione al Comune competente);
- generalizzata, ovvero relativa a tutti i provvedimenti abilitativi, fra cui in particolare le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.
Si ricorda inoltre che:
- il Decreto Legge 76/2020 cd. “Semplificazioni” ha previsto un’altra proroga straordinaria triennale – operativa previa comunicazione al Comune competente – riferita esclusivamente ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e alle Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4);
- il Decreto Legge 76/2020 ha previsto anche una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis).
Tutto ciò premesso ai sensi della LR 4/2020 si precisa che l’art. 103 già opera in Friuli Venezia Giulia al testo vigente tempo per tempo, senza necessità di recepimento puntuale.
Per quanto riguarda i titoli edilizi, si ritiene che la disposizione (art. 4, c. 2, LR 4/2020) copra il tema, in senso particolarmente estensivo:
Art. 4
(Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, trova applicazione l' articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive disposizioni statali in materia adottate per la medesima emergenza.
2. Ferma restando la sospensione di cui all' articolo 103 del decreto legge 18/2020 , convertito dalla legge 27/2020 , i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall' articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009 , senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.
Per quanto riguarda, inoltre, l’ultima parte (il Decreto Legge 76/2020 ha previsto anche una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche - o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis) - è stata ritenuta immediatamente operativa senza necessità di recepimento puntuale (vedasi circolare regionale del 2015 con riferimento all’analoga previsione contenuta nell’allora decreto del fare 2013).
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