Notizia VG19.0059 >>> Stampa






VG19.0059 01/15/2019
Materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: modificato il Regolamento UE n. 10/2011 (Regolamento UE 2019/37)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

A fronte della pubblicazione da parte dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare di ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire contatto con i prodotti alimentari e all’individuazione di alcuni errori di redazione e di ambiguità presenti nel testo normativo vigente, la Commissione Europea ha provveduto a modificare la citata normativa comunitaria, accogliendo le indicazioni dei pareri scientifici e correggendo gli errori presenti in detto testo.



Approfondimenti


La Commissione Europea, con Regolamento UE del 10 gennaio 2019 n. 37 (1), ha modificato la normativa comunitaria che regolamenta la produzione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2).

Il Regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2019.



Disposizioni previste del Regolamento n. 2019/37

Il Regolamento in questione, che si è reso necessario a fronte:
  • delle indicazioni pervenute dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in merito:
      -) alla pubblicazione di ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari (MCA), nonché sull’utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate;
      -) all’utilizzo di alcune sostanze autorizzate;
  • dell’individuazione di alcuni errori di redazione e di ambiguità nel testo;

dispone la modifica, nelle disciplina relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2), delle disposizioni relative:
  • dell'elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione (3);
  • ai simulanti alimentari (4) che devono essere utilizzati nelle prove volte a dimostrare la conformità dei materiali e degli oggetti di materia plastica non ancora a contatto con prodotti alimentari ai limiti di migrazione previsti (5).



Indicazioni relative alle modifiche dell’elenco delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nella fabbricazione dei MOCA plastici

La modifica riportata:
  • nell’elenco dei monomeri autorizzati, delle altre sostanze di partenza, delle macromolecole ottenute per fermentazione microbica, degli additivi e dei coadiuvanti del processo di polimerizzazione (6), si riferisce:
      -) alla sostituzione delle voci concernenti le sostanze MCA:
        *) n. 467 - acido crotonico;
        *) n. 744 - copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico;
        *) n. 1066 - 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile;
        *) n. 1068 - [3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano;
      -) all’introduzione delle nuove sostanze MCA (6):
        *) n. 1059 - poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato);
        *) n. 1067 - dimetilcarbonato;
        *) n. 1069 - isobutano;
  • nell’elenco relativo alle restrizioni per gruppo di sostanze (7), concerne l’introduzione dei riferimenti delle sostanze aventi numero 467, 744 e 1059 e prevedendo il limite di migrazione specifica totale (relativo alla somma delle sostanze che rientrano nel gruppo un questione) di 0,05 mg di sostanza per kg di prodotto alimentare;
  • nelle note relative alla verifica della conformità (8), si riferisce all’introduzione della nuova nota n. “(27)”;
  • nell’elenco concernente le specifiche di dettaglio delle sostanze (9), si riferisce alla sostituzione della riga restrizione della sostanza MCA n. 744 - copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico.



Indicazioni relative alle modifiche dell’elenco dei simulanti alimentari

Le modifiche apportate nell’elenco riguardante i simulanti alimentari da utilizzare nelle prove volte a dimostrare la conformità dei materiali e degli oggetti di materia plastica non ancora a contatto con prodotti alimentari ai limiti di migrazione (10), riguarda la precisazione del tipo di prova che deve essere effettuata nei prodotti lattiero-caseari a seconda dei tipo di pH rilevato (≥ o < a 4,5).



Disposizioni transitorie

Il Regolamento in questione consente ai materiali e agli oggetti in materia plastica prodotti secondo le disposizioni in vigore sino al 31 gennaio 2019 (2), la possibilità di poter essere immessi sul mercato sino al 31 gennaio 2020 e rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle relative scorte.



Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L dell’11 gennaio2019 n. 9.
(2) di cui al Regolamento UE n. 10/2011.
(3) di cui all’allegato I del Regolamento UE n. 10/2011.
(4) di cui alla tabella 3, punto 4, dell’allegato III del Regolamento UE n. 10/2011.
(5) di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento UE n. 10/20110.
(6) di cui alla tabella 1, dell’allegato I del Regolamento UE n. 10/2011.
(7) di cui alla tabella 2, dell’allegato I del Regolamento UE n. 10/2011.
(8) di cui alla tabella 3, dell’allegato I del Regolamento UE n. 10/2011.
(9) di cui alla tabella 4, dell’allegato I del Regolamento UE n. 10/2011.
(10) di cui al punto 4, tabella 3, dell’allegato III del Regolamento UE n. 10/2011.


Allegati
- Regolamento 0037 2019 (file .pdf - 401Kb)
- Regolamento 0010 2011 aggiornato al 14 09 2018 (file .pdf - 1015Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
tel. 0481 33101 int. 326
fax 0481 532204
mail s.blason@confindustriaaltoadriatico.it