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VG19.0059 01/15/2019
Materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: modificato il Regolamento UE n. 10/2011 (Regolamento UE 2019/37)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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A fronte della pubblicazione da parte dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare di ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire contatto con i prodotti alimentari e all’individuazione di alcuni errori di redazione e di ambiguità presenti nel testo normativo vigente, la Commissione Europea ha provveduto a modificare la citata normativa comunitaria, accogliendo le indicazioni dei pareri scientifici e correggendo gli errori presenti in detto testo.
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Approfondimenti
La Commissione Europea, con Regolamento UE del 10 gennaio 2019 n. 37 (1), ha modificato la normativa comunitaria che regolamenta la produzione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2).
Il Regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2019.
Disposizioni previste del Regolamento n. 2019/37
Il Regolamento in questione, che si è reso necessario a fronte:
- delle indicazioni pervenute dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in merito:
-) alla pubblicazione di ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari (MCA), nonché sull’utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate;
-) all’utilizzo di alcune sostanze autorizzate;
- dell’individuazione di alcuni errori di redazione e di ambiguità nel testo;
dispone la modifica, nelle disciplina relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2), delle disposizioni relative:
- dell'elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione (3);
- ai simulanti alimentari (4) che devono essere utilizzati nelle prove volte a dimostrare la conformità dei materiali e degli oggetti di materia plastica non ancora a contatto con prodotti alimentari ai limiti di migrazione previsti (5).
Indicazioni relative alle modifiche dell’elenco delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nella fabbricazione dei MOCA plastici
La modifica riportata:
- nell’elenco dei monomeri autorizzati, delle altre sostanze di partenza, delle macromolecole ottenute per fermentazione microbica, degli additivi e dei coadiuvanti del processo di polimerizzazione (6), si riferisce:
-) alla sostituzione delle voci concernenti le sostanze MCA:
*) n. 467 - acido crotonico;
*) n. 744 - copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico;
*) n. 1066 - 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile;
*) n. 1068 - [3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano;
-) all’introduzione delle nuove sostanze MCA (6):
*) n. 1059 - poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato);
*) n. 1067 - dimetilcarbonato;
*) n. 1069 - isobutano;
- nell’elenco relativo alle restrizioni per gruppo di sostanze (7), concerne l’introduzione dei riferimenti delle sostanze aventi numero 467, 744 e 1059 e prevedendo il limite di migrazione specifica totale (relativo alla somma delle sostanze che rientrano nel gruppo un questione) di 0,05 mg di sostanza per kg di prodotto alimentare;
- nelle note relative alla verifica della conformità (8), si riferisce all’introduzione della nuova nota n. “(27)”;
- nell’elenco concernente le specifiche di dettaglio delle sostanze (9), si riferisce alla sostituzione della riga restrizione della sostanza MCA n. 744 - copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico.
Indicazioni relative alle modifiche dell’elenco dei simulanti alimentari
Le modifiche apportate nell’elenco riguardante i simulanti alimentari da utilizzare nelle prove volte a dimostrare la conformità dei materiali e degli oggetti di materia plastica non ancora a contatto con prodotti alimentari ai limiti di migrazione (10), riguarda la precisazione del tipo di prova che deve essere effettuata nei prodotti lattiero-caseari a seconda dei tipo di pH rilevato (≥ o < a 4,5).
Disposizioni transitorie
Il Regolamento in questione consente ai materiali e agli oggetti in materia plastica prodotti secondo le disposizioni in vigore sino al 31 gennaio 2019 (2), la possibilità di poter essere immessi sul mercato sino al 31 gennaio 2020 e rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle relative scorte.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L dell’11 gennaio2019 n. 9.
(2) di cui al Regolamento UE n. 10/2011.
(3) di cui all’allegato I del Regolamento UE n. 10/2011.
(4) di cui alla tabella 3, punto 4, dell’allegato III del Regolamento UE n. 10/2011.
(5) di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento UE n. 10/20110.
(6) di cui alla tabella 1, dell’allegato I del Regolamento UE n. 10/2011.
(7) di cui alla tabella 2, dell’allegato I del Regolamento UE n. 10/2011.
(8) di cui alla tabella 3, dell’allegato I del Regolamento UE n. 10/2011.
(9) di cui alla tabella 4, dell’allegato I del Regolamento UE n. 10/2011.
(10) di cui al punto 4, tabella 3, dell’allegato III del Regolamento UE n. 10/2011.
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