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VG17.0148 01/31/2017
INPS: trattamenti di integrazione salariale - Istruzioni per conguaglio delle prestazioni e pagamento del contributo addizionale
canale: Lavoro e Previdenza

L’INPS, con circolare n. 9 del 19.01.2017, che si allega, ha riassunto alcuni aspetti della nuova disciplina dei trattamenti di integrazione salariale introdotta dal D.Lgs. n.148 del 2015 ed ha analizzato gli adempimenti connessi al conguaglio delle prestazioni, la metodologia di calcolo e le modalità di gestione della contribuzione addizionale, la gestione della ‘Unità produttiva’ di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione.

In questo quadro vengono fornite le indicazioni tecniche necessarie per operare l’adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens.



Approfondimenti
Nuovi codici causale per l’esposizione nell’UniEmens delle integrazioni anticipate da conguagliare e del contributo addizionale con l’obbligo di pagamento dello stesso, fissato, a regime, a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione (qualora l’autorizzazione sia rilasciata nel mese in cui termina l’evento o successivamente, il contributo deve essere versato in unica soluzione nel mese di paga successivo).

Per i periodi pregressi, la regolarizzazione del contributo addizionale deve essere effettuata nel flusso Uniemens relativo a marzo 2017 con versamento entro il 16 aprile 2017.

Per le imprese che hanno eventualmente già operato il conguaglio ed il versamento con codici impropri, in presenza di alcune condizioni, gli adeguamenti nei flussi UniEmens saranno effettuati con modalità automatizzate secondo istruzioni che seguiranno.

A partire dal flusso Uniemens relativo a marzo 2017 è obbligatoria la valorizzazione dell’elemento Unità produttiva nell’anagrafica aziendale e nel flusso Uniemens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale.

Queste alcune delle principali indicazioni contenute nella circolare INPS n. 9 del 19.01.2017.

Nel dettaglio, questi gli argomenti trattati nella circolare:

1. Lavoratori beneficiari (anzianità di effettivo lavoro).

2. Unità produttiva (apertura e gestione delle Unità Produttive; lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più Unità produttive).

3. Conguaglio nella denuncia UniEmens (termine di decadenza).

4. Integrazioni salariali straordinarie (destinatari; determinazione del limite dimensionale; contributo ordinario CIGS).

5. Contribuzione addizionale (nuovo assetto; decorrenza; variazione della misura; casi di esclusione; momento impositivo; calcolo).

6. Trattamento di fine rapporto e CIGS.

7. CIGO/CIGS con Ticket. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.

8. CIGO/CIGS Aggregata post decreto 148/2015. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale. Regime transitorio.

9. CIG in deroga post D.Lgs. 148/2015.

10. Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale e adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri.

11. Istruzioni Contabili.

Tra gli aspetti di maggior interesse segnaliamo i seguenti.

Unità produttiva – Anagrafica e flusso Uniemens

L’Istituto sottolinea l’importanza della corretta identificazione dell’Unità produttiva ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO, in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia di requisiti che di limiti.

Viene ribadita la nozione di Unità produttiva e ricordato che è cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità stesse. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell’Istituto.

A parziale modifica di quanto già indicato con la precedente circolare n.139 del 2016, l’INPS precisa che, in sede di iscrizione della ‘Unità produttiva cantiere’ (edilizia ed affini e impiantistica industriale), l’azienda dovrà autocertificare che per la stessa è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.

La comunicazione di una nuova Unità produttiva deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa avvalendosi dell’apposita procedura telematica, disponibile sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla sezione “Iscrizione e Variazione Aziende” e attivando “Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.”; dei “Servizi per aziende e consulenti” (Sezione “Aziende, consulenti, professionisti”).

Resta fermo che non è possibile presentare domande di CIG per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende.

A partire dal flusso Uniemens di competenza di marzo 2017 è obbligatoria la valorizzazione elemento denominato UnitaProduttiva, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà). La mancata valorizzazione del predetto elemento costituirà errore bloccante ai fini della trasmissione del flusso UniEmens.

Nel caso di lavoratore che, nel corso del mese, svolga l’attività presso più unità produttive (UP), nella compilazione della relativa denuncia mensile, i datori di lavoro devono attenersi ai seguenti criteri convenzionali:

a) valorizzare l’UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo;

b) in caso di periodi di eguale durata su più UP, viene valorizzata l’ultima UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine temporale.

Contributo addizionale

Come noto, l’art.5 del D.Lgs. n.148 del 2015 pone a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

Come chiarito dall’INPS (circolare n.56 del 2016) detta disciplina si applica anche alla cassa integrazione guadagni in deroga.

Inoltre, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori in cigs (ex art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015). A tale riguardo, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto n. 94956 del 10 marzo 2016, ha stabilito l’incremento del contributo addizionale dovuto nella misura pari all’1% e l’applicazione per i singoli lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione. Il predetto decreto dispone, altresì, che la Direzione Territoriale del lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro), trasmetta gli esiti dell’accertamento alla sede territoriale competente dell’istituto, il quale provvederà ad applicare la sanzione comminata.

Ciò premesso, l’INPS precisa che la nuova disciplina del contributo addizionale ex art.5 del D.Lgs. n.148 del 2015, compreso il computo delle 52 e 104 settimane ai fini della variazione dell’aliquota, si applica ai trattamenti di integrazione salariale (CIG e CIGS) per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24.9.2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data.

Il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:

- per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (art. 13, co. 3, D.lgs. n. 148/2015);

- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art. 8, co. 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160;

- dalle imprese commissariate che ricorrono ai trattamenti di cui all’art.7, co. 10-ter, del D.L. n. 148/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/93;

- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

Continuerà invece ad applicarsi la disciplina del contributo addizionale previgente l’entrata in vigore del D.Lgs. n.148 del 2015 nei seguenti casi:

- trattamenti CIG e CIGS richiesti entro il 23.09.2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data;

- proroga dei trattamenti CIGS per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23.09.2015;

- istanze CIGS per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24.09.2015;

- in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute entro il 23.09.2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015.

L’INPS precisa, inoltre, che tenuto conto dell’esigenza di assicurare alle aziende un lasso temporale idoneo a consentire l’aggiornamento del flusso UniEmens e del correlato adempimento contributivo, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie.

Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta ad esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta ad esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

Con riferimento alla base di calcolo del contributo addizionale, che l’art.5 del D.Lgs. n.148 del 2015 assume nella retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”), l’INPS precisa che la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che risultino assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per la determinazione dell’importo dell’integrazione salariale, e quindi considerando anche i ratei di mensilità aggiuntive, quali la 13^ e la 14^ mensilità aggiuntiva, ed altre gratificazioni annuali e periodiche.

Nel flusso UniEmens, la retribuzione persa viene esposta nell’ elemento DifferenzeAccredito.

Allo scopo di agevolare le operazioni di adeguamento dei sistemi aziendali di gestione delle paghe e contributi, l’allegato 1 alla citata circolare INPS n.9 riporta gli algoritmi di calcolo della retribuzione persa per i rapporti di lavoro a tempo pieno e per i rapporti a tempo parziale, che includono gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile da assumere a riferimento per la determinazione della misura del contributo addizionale. L’implementazione del predetto algoritmo cambia a seconda che si tratti di lavoratori retribuiti sulla base di una retribuzione mensilizzata ovvero giornaliera oppure oraria e subisce adattamenti qualora l’assunzione/cessazione del lavoratore si verifichi nel corso del mese di paga ovvero laddove, nel corso del medesimo mese di paga, si registri un cambio di qualifica.

Relativamente alla causale CIGS rappresentata dai contratti di solidarietà, l’art.21, comma 5, del D.Lgs. n.148 del 2015 stabilisce che “…il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.”

Pertanto, l’INPS precisa che gli aumenti retributivi fissati da accordi aziendali stipulati nel corso dei sei mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà, ovvero nel corso della durata del predetto contratto di solidarietà, non vanno assunti a riferimento ai fini del calcolo dell’importo del trattamento di integrazione salariale, così come non vanno considerati ai fini della determinazione della retribuzione persa, da utilizzare sia per l’accredito della contribuzione figurativa, sia per il calcolo del contributo addizionale.

Sul piano applicativo, allo scopo di rilevare la ricorrenza dei predetti aumenti retributivi, viene istituito, nella sezione DenunciaIndividuale / DatiRetributivi, il nuovo elemento denominato AumRetrCIGS.

L’allegato 1 alla citata circolare INPS n.9 riporta l’algoritmo di calcolo generale della retribuzione persa per i rapporti di lavoro a tempo pieno, nel caso in cui ricorrono aumenti retributivi previsti dall’art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015.

La decorrenza della predetta implementazione del sistema UniEmens è fissata a partire dalle denunce di competenza del mese di maggio 2017 (quarto mese successivo a quello di emanazione della circolare).

TFR e CIGS

L’INPS precisa che le aziende non potranno più conguagliare alcun importo a titolo di TFR maturato nel periodo, con riferimento agli eventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale, ricadenti nella disciplina del D.Lgs. n.148 del 2015. Le quote di TFR rimangono quindi a carico del datore di lavoro.

Invece, con riferimento agli eventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la causale contratto di solidarietà, l’art.21, comma 5, del D.Lgs. n.148 del 2015 prevede che “Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente”.

L’INPS precisa che, pertanto, con riferimento a tali quote di TFR maturate dai lavoratori come sopra individuati, le aziende interessate potranno procedere al recupero delle predette quote, operando il conguaglio sulla denuncia UniEmens.

A tal fine esporranno, a partire dalle denunce di competenza del mese di marzo 2017 (secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare), nell’elemento CausaleACredito di DatiRetributivi/AltreACredito, il nuovo codice “L045”, avente il significato di “Quote TFR ex art. 21, co. 5, D.Lgs. n. 148/2015”.

Modalità di esposizione del conguaglio dell’indennità di integrazione salariale e del contributo addizionale – Gestione con ticket e gestione senza ticket (c.d. aggregata)

L’INPS ricorda che sono state fornite indicazioni relative al sistema di gestione della cassa integrazione con ticket, che comporta l’esposizione di tutte le informazioni utili alla gestione dell’evento cassa integrazione (calcolo della prestazione, accredito figurativo, eventuale pagamento diretto) nell’UniEmens del mese in cui l'evento (di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa) si è verificato.

In relazione alla CIGO, il sistema comporta che, per garantire la corretta associazione tra la domanda di CIG e le denunce UniEmens individuali, l’azienda riporta in entrambe le comunicazioni uno specifico codice (ticket) rilasciato dall’apposita procedura che identificherà il singolo evento di CIG nella sua interezza. Il sistema, tramite il ticket, abbina i dati individuali alla domanda e, quando viene accolta, provvede in automatico alla trasformazione da CIG Richiesta a CIG Autorizzata. Il sistema provvede inoltre al calcolo della prestazione individuale, determinando le quote che saranno poste in pagamento ovvero che costituiscono il “credito azienda” conguagliabile, dopo che è intervenuta l’autorizzazione.

In proposito, l’Istituto fa presente che l’utilizzo del sistema con ticket è stato reso obbligatorio per tutte le domande di CIGO a partire dal 06.09.2016. Pertanto l’utilizzo della modalità di gestione senza ticket (“CIG Aggregata”) è possibile esclusivamente per le autorizzazioni CIGO intervenute prima del 06.09.2016, sino alla loro naturale scadenza.

Con riferimento alla CIGS, invece, i datori di lavoro sono tenuti ad utilizzare il sistema con ticket per gli eventi CIGS che hanno inizio a partire dal mese di marzo 2017 (secondo mese successivo all’emanazione della circolare). Pertanto, l’utilizzo dell’esposizione della CIGS senza ticket (GIGS aggregata) resta in vigore per le CIGS con eventi che hanno inizio prima della predetta data e fino a loro naturale scadenza.

A partire dalle denunce di competenza del mese di marzo 2017 (secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare), per tutti gli eventi di cassa integrazione gestiti con il sistema del Ticket, le aziende devono indicare il codice evento CodiceEvento “COR”, avente il significato di “Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria richiesta” e deve essere indicato il codice <TipoEventoCIG> “T” dopo l’autorizzazione, ovvero il codice “CSR”, avente il significato di “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria richiesta”, sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata), sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione.

Nei casi sopra esposti, la procedura richiede sempre esclusivamente il numero del Ticket nell’attributo “TipoEventoCIG” di IdentEventoCIG.

Inoltre, tenuto conto dell’inclusione del contratto di solidarietà nella disciplina delle integrazioni salariali straordinarie ex art. 21 del D.Lgs. n.148 del 2015, i datori di lavoro interessati non devono più utilizzare il CodiceEvento “SOL” per le CIGS con ticket post D.Lgs. 148/2015.

Nell’ambito della CIG Aggregata, le aziende continuano a valorizzare l’elemento CodiceEventoCIG presente ai seguenti percorsi: - CIGPregressa/SettimanaCIG; - CIGPregressa/DifferenzeAccreditoCIG; con i codici in uso “CGO” e “CGS”.

Come è noto, sulla base delle previsioni di legge, le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria (art 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015). In particolare, il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi.

Inoltre, come sopra evidenziato, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

Ciò premesso, l’INPS fornisce le seguenti indicazioni per l’esposizione nel flusso UniEmens dei conguagli delle prestazioni e del contributo addizionale.

a) CIGO con ticket post D.Lgs. n.148 del 2015

Per il conguaglio delle prestazioni:

- all’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGOrd / CongCIGOACredito / CongCIGOCredAltre, si utilizza il codice di nuova istituzione “L038” avente il significato di “conguaglio CIGO D.Lgs. n. 148/2015”/ CongCIGOAltCaus;

- nell’elemento ImportoCongCIGO, si indica l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l’esposizione del contributo addizionale, si utilizza il nuovo codice causale “E501”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG ordinaria Post D.lgs 148/2015”, presente nell’elemento CongCIGOCausAdd.

b) CIGO aggregata post D.Lgs. n.148 del 2015

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, a partire dalle denunce di competenza del mese di marzo 2017, nell’elemento CausaleCongCIGO presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGOrdACredito / CIGOACredAltre, si utilizza il nuovo codice causale “G401”, avente il significato di “Integr.salar.ord (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

L’importo del contributo addizionale, viene esposto all’interno dell’elemento CausaleContrAddCIGO con il nuovo codice causale “E301”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG ordinaria (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

c) CIGS con ticket post D.Lgs. n.148 del 2015

Nel ribadire l’obbligo di utilizzare esclusivamente il sistema di CIGS con Ticket in relazione agli eventi di CIGS che hanno inizio a partire dal mese di marzo 2017, l’INPS fornisce le seguenti indicazioni.

Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGStraord / CongCIGSACredito / CongCIGSImporto si espone l’importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazione soggette o meno al contributo addizionale. La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice “L040”.

Per l’esposizione del contributo addizionale, deve essere utilizzato il codice causale “E600” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

Gli importi relativi all’incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati, devono essere esposti nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento AltrePartiteADebito / CausaleADebito, nella sezione aziendale, con il nuovo codice causale “A900”, avente il significato di “Incremento contributo Addizionale a titolo di sanzione art.24 D.Lgs. 148/2015”.

d) CIGS aggregata post D.Lgs. n.148 del 2015

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, a partire dalle denunce di competenza del mese di marzo 2017, si utilizza, all’interno dell’elemento CausaleCongCIGS presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGStraordACredito / CIGSACredAltre, il nuovo codice causale “G601”, avente il significato di “Integr. salar. Straord. (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

Per l’esposizione del contributo addizionale, si utilizza, all’interno dell’elemento CausaleContrAddCIGS, il nuovo codice causale “E399” avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG straordinaria (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

Gli importi relativi all’incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale vengono esposti nel flusso UniEmens, nell’elemento AltrePartiteADebito / CausaleADebito, con il nuovo codice causale “A900” avente il significato di “Incremento contributo addizionale a titolo di sanzione ex art. 24 D.Lgs. 148/2015”.

Regolarizzazione del versamento del contributo addizionale

Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale ex art.5 del D.lgs. 148/2015 provvedono ad effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al mese di marzo 2017 attraverso gli stessi codici utilizzati per l’esposizione del contributo addizionale sopra indicati.

Il versamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso UniEmens va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 aprile 2017.

Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici impropri.

Con riferimento alle aziende che hanno eventualmente effettuato le operazioni di conguaglio e di pagamento del contributo addizionale utilizzando impropriamente i codici riferiti alle CIGO/CIGS soggette alla disciplina previgente, l’INPS precisa di aver avviato un’operazione di indagine (due diligence) dei flussi UniEmens preordinata ad effettuare, con modalità automatizzate, gli interventi di adeguamento dei citati flussi. Detta operazione sarà realizzata esclusivamente nei casi in cui sussistano le condizioni per determinare univocamente la natura del nuovo codice, per cui nella altre situazioni l’azienda sarà tenuta ad operare la variazione della denuncia già presentata (vedi, ad esempio, il caso di più trattamenti CIG relativi allo stesso mese). Con apposito messaggio, l’INPS darà indicazioni in ordine alle citate operazioni.



Allegati
- Circolare INPS n. 9 del 19.01.2017 (file .pdf - 229Kb)
- Allegato 1 (file .pdf - 193Kb)


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