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VG21.1530 06/26/2021
Nuovo Codice della Strada. Revisione macchine operatrici ed agricole. Aggiornamento sulla prima scadenza
canale: Trasporti e Circolazione

Nell'imminenza della prima scadenza del 30 giugno 2021 per adempiere alla prima revisione periodica della macchine operatrici ed agricole immatricolate entro il 31 dicembre 1983, in assenza del decreto che doveva fissare le modalità operative del controllo, di proroghe o di altri chiarimenti in tema, il rispetto della scadenza è oggettivamente impossibile: questa situazione dovrebbe scongiurare l'eventuale applicazione di sanzioni.



Approfondimenti
Situazione
A fronte della prima scadenza (30 giugno 2021) per la prima revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici immatricolate entro il 31 dicembre 1983, nonostante la richiesta di proroga (emendamento non approvato), la situazione di emergenza sanitaria, la mancanza dell’apposito decreto che fissi le modalità operative del controllo, la mancanza di chiarimenti da parte degli enti preposti, ad oggi non ci sono aggiornamenti.

Si è comunque del parere che le sanzioni per la mancata ottemperanza alla revisione, non dovrebbe essere applicate per l’assenza delle condizioni oggettive per adempiere all’obbligo.


La normativa vigente
Per completezza di informazione, si ricordano i contenuti della normativa vigente (ma non ancora applicabile).

Il DM n. 80/19 del 28 febbraio 2019 aveva determinato la nuova tempistica della revisione quinquennale delle macchine agricole ed operatrici, sulla base delle seguenti date:
- veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: revisione entro il 30 giugno 2021;
- veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995: revisione entro il 30 giugno 2022;
- veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018: revisione entro il 30 giugno 2023;
- veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019: revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

E’ previsto che le modalità di esecuzione del controllo vengano stabiliti con apposito decreto, che ad oggi non è ancora stato emanato.

La legge n. 221 del 17 dicembre 2012 aveva stabilito (art. 111 del nuovo Codice della Strada) la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione; l’art. 114 del nuovo Codice della Strada stabilisce poi lo stesso principio anche per le macchine operatrici che per circolare su strada, devono rispettare la disciplina dell’art. 111 dello stesso Codice, articolo che riguarda proprio la revisione delle macchine agricole.

In attuazione a questo disposto, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 maggio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 149 del 30 giugno 2015), ha stabilito le modalità della revisione generale periodica della macchine agricole ed operatrici; con il decreto del 28 febbraio 2019 n. 80 è stata poi rivista la tempistica delle scadenze di tali revisioni.

E’ prevista la revisione generale ogni cinque anni delle macchine agricole, di cui all’art. 57 del nuovo Codice della Strada, ovvero: trattori agricoli, macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e con massa complessiva inferiore a 1,5 t., se le dimensioni d’ingombro superano i 4 m. di lunghezza e 2 m. di lunghezza.

E’ prevista la revisione generale ogni cinque anni delle macchine operatrici, di cui all’art. 58 del nuovo Codice della Strada, ovvero: macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico, macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili, carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Per le macchine agricole/operatrici, il mancato rispetto dell’obbligo di revisione, continuando a circolare su strada pubblica dopo le rispettive scadenze, è sanzionato con la pena pecuniaria da euro 87 ad euro 345 ed il ritiro della carta di circolazione.

In caso di revisione sfavorevole, ma senza esclusione dalla circolazione, la macchina agricola/operatrice potrà continuare a circolare entro la scadenza indicata e comunque non oltre un mese dal controllo e necessità di ripetere la revisione, consentendo quindi la circolazione purchè si sia provveduto a ripristinare la prescritta efficienza.
Se in sede di controllo i difetti riscontrati sono gravi, la macchina agricola/operatrice è sospesa dalla circolazione e potrà circolare solo per recarsi in officina il giorno stesso dell’apposizione del timbro sulla carta di circolazione.

Per le macchine agricole/operatrici che hanno prenotato la revisione entro la data di scadenza, con seduta fissata in giorni successivi alla stessa, esse potranno circolare fino alla data della sessione di revisione senza incorrere in sanzioni.

Le modalità di esecuzione della revisione devono essere stabilite, come prima scritto, con apposito decreto interministeriale, che prevederà anche la possibilità di utilizzare unità mobili: tale decreto non è stato ancora emanato e di conseguenza le iniziali scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015 per l’effettuazione della revisione sono trascorse senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica, sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione.

Successivamente, in data 28 febbraio 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha emesso il decreto n. 80/19 con le nuove scadenze per le revisioni:
- veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: revisione entro il 30 giugno 2021;
- veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995: revisione entro il 30 giugno 2022;
- veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018: revisione entro il 30 giugno 2023;
- veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019: revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Come sopra scritto, non risulta oggi possibile adempiere alla prima scadenza del 30 giugno 2021.



Link ad altri documenti
Notizia n. AA21.0403 del 05/03/2021


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