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VG20.0552 04/30/2020
Accise: dal 1° luglio, sarà operativo il DAS elettronico per benzina e gasolio (Parte I)
canale: Fisco

Per gli altri prodotti ad accisa assolta, l’obbligo dell’e-DAS parte dal 1° gennaio 2022.



Approfondimenti
Dal 1° luglio 2020, per la circolazione della benzina e del gasolio assoggettati ad accisa ed usati come carburante, va predisposto il DAS elettronico o e-DAS. Per la circolazione degli altri prodotti assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal TU delle Accise, l’e-DAS si utilizzerà dal 1° gennaio 2022.

Di seguito, illustriamo la disciplina del DAS elettronico, fornendone un quadro organico, ma giocoforza sintetico, data l’ampiezza dei temi trattati. Per gli ulteriori dettagli, rinviamo fin d’ora ai testi normativi e di prassi amministrativa allegati alla notizia, oltre che al sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, oggi denominato “Portale Unico Dogane Monopoli” (P.U.D.M.) a cui i link inseriti nel testo permettono di accedere di volta in volta.

Premettiamo un indice dei paragrafi, per agevolare la consultazione della notizia.

1. Dal DAS cartaceo al DAS elettronico o “e-DAS”;
2. L’obbligo dell’e-DAS dal 1° luglio 2020 e dal 1° gennaio 2022;
3. Gli operatori interessati dalla procedura dell’e-DAS: speditori e destinatari;
4. Le “abilitazioni” per il servizio del DAS elettronico; cenni sul funzionamento del sistema;
5. La procedura informatica del DAS elettronico;
6. Il messaggio DE815 “Draft DAS elettronico”;
7. Il messaggio DE818 “Rapporto di ricezione”; la “chiusura” dell’e-DAS;
8. Il messaggio DE810 “Annullamento DAS elettronico”;
9. Il messaggio DE813 “Cambio di destinazione”;
10. I casi particolari di trasporto (cenni).

Considerata l’estensione del testo, la notizia è suddivisa in due Parti (I e II), ciascuna con una numerazione autonoma, ma con la stessa data:


Riportiamo subito l’elenco dei documenti allegati, che sono comunque disponibili in calce ad entrambe le parti:

- DL n.262/2006 (convertito dalla legge n.286/2006), art. 1, co. 1, lett.b);
- DL n.124/2019 (convertito dalla legge n.157/2019), art.11;
- Decreto ministeriale 25 marzo 1996, n.210;
- Agenzia delle dogane, Nota n. 46242/RU, 17.04.2019;
- Agenzia delle dogane, Allegato tecnico alla Nota 46242-RU/2019;
- Agenzia delle dogane, Determinazione direttoriale n.217947/RU, 27.12.2019;
- Agenzia delle dogane, Nota n.104198/RU, 14.09.2017;
- Agenzia delle dogane, “Manuale operativo DAS”.

PARTE I – Paragrafi da 1 a 5

1. Dal DAS cartaceo al DAS elettronico o “e-DAS”

Nell’ambito del progetto promosso dall’Agenzia delle dogane che persegue la progressiva informatizzazione dei processi documentali relativi alla normativa sulle accise (la cosiddetta “telematizzazione delle accise”), è prevista l’adozione del DAS elettronico o e-DAS. Più precisamente, è stata disposta la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento richiesto per la circolazione dei prodotti “assoggettati” ad accisa ed alle altre imposte di consumo, previste dal decreto legislativo n.504/1995, Testo unico delle accise –TUA. Tale documento è appunto il DAS o Documento di Accompagnamento Semplificato. Ricordiamo che per il trasporto dei prodotti “soggetti” ad accisa, in regime di sospensione d’imposta, dal 2010, è già in uso il DAA elettronico o e-AD.

La norma che dispone il passaggio ai documenti elettronici per la circolazione dei prodotti “sottoposti ad accisa” (sia quelli “soggetti”, sia quelli “assoggettati”) è l’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n.286/2006 (allegato in calce).

Il DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) è previsto dal Regolamento comunitario n.3649/1992. Vi fa riferimento il Decreto ministeriale del 25 marzo 1996, n.210 (qui allegato nel testo vigente, dopo le modifiche del DM 16.05.1997, n.148), che disciplina, sia la circolazione delle merci ad accisa assolta, per mezzo del DAS in esame (artt. 9-24, in particolare), sia quella dei prodotti in sospensione d’accisa, che avviene con la scorta del DAA (artt.1-8); il DAA fu istituito dal Regolamento comunitario n.2719/1992, oggi abrogato e sostituito dal Regolamento CEE n.684/2009 che ha previsto il DAA elettronico, o e-AD, già in uso, come accennato.

Al nuovo documento elettronico, è dedicata una specifica sezione del Portale dell’Agenzia delle dogane, attualmente nell'ambiente di prova. I processi per la digitalizzazione del DAS sono iniziati con il rilascio del citato ambiente di addestramento a cui è stato possibile accedere dal 20 maggio 2019.

Il DAS elettronico consiste in un messaggio in formato xml, che l’operatore, il cosiddetto “speditore”, che trasporta o fa trasportare una partita di un prodotto assoggettato ad accisa (oppure ad un’altra analoga imposta) in occasione della prima immissione in consumo, invia all’Agenzia delle dogane. Egli informa così l’Agenzia di voler effettuare la spedizione di un quantitativo di quel determinato prodotto.

2. L’obbligo dell’e-DAS dal 1° luglio 2020 e dal 1° gennaio 2022

La prima fase di attuazione del progetto prevede l’utilizzo del DAS elettronico solo per la circolazione di prodotti energetici in ambito nazionale, secondo le indicazioni operative contenute nella Nota dell’Agenzia delle dogane n. 46242/RU del 17.04.2019 (allegata alla notizia).

Dopo, infatti, che l’effettiva operatività del DAS elettronico, inizialmente prevista dal 1° gennaio 2011, è stata differita di anno in anno, il Collegato fiscale alla Manovra 2020 (DL n.124/2019, convertito dalla legge n.157/2019, art.11, allegato) ha stabilito che, con una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli siano fissati i tempi e le modalità per introdurre l’obbligo di presentare telematicamente il DAS; e che, nella prima fase, da attuare entro il 30 giugno 2020, l’obbligo riguardi i trasferimenti di benzina e gasolio usati come carburanti, assoggettati ad accisa.

Pertanto, la Determinazione direttoriale n.217947/RU del 27.12.2019 (che parimenti alleghiamo alla notizia) dispone che il DAS elettronico deve essere utilizzato:
- dal 1° luglio 2020, per la circolazione della benzina e del gasolio assoggettati ad accisa ed usati come carburante;
- dal 1° gennaio 2022, per la circolazione degli altri prodotti assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal TUA (Testo unico delle accise, Dlgs n.504/1995, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62).

3. Gli operatori interessati dalla procedura dell’e-DAS: speditori e destinatari

L’e-DAS viene “emesso” dallo “speditore” per un trasporto verso un dato destinatario del prodotto assoggettato ad imposta: mentre lo speditore è sempre un operatore noto all’“Anagrafica accise”, il destinatario può esservi censito o meno.

I soggetti speditori della merce sono censiti nell’“Anagrafica accise” come:
• Depositari autorizzati;
• Esercenti deposito commerciale;
• Esercenti deposito contabile.

I soggetti destinatari della merce, se censiti nell’“Anagrafica accise”, sono classificati per l’e-DAS, come:
• Deposito commerciale;
• Deposito contabile;
• Distributore stradale;
• Distributore privato;
• Deposito privato/agricolo/industriale censito.

I soggetti destinatari della merce, che non sono censiti nell’“Anagrafica accise”, nell’e-DAS sono classificati come:
• Utilizzatore non censito;
• Deposito non censito;
e sono identificati nei flussi telematici (solo) mediante Codice fiscale/Partita IVA.

4. Le “abilitazioni” per il servizio del DAS elettronico; cenni sul funzionamento del sistema

Il “colloquio digitale” tra l’operatore e le Dogane si svolge in modalità System to System (S2S), utilizzando i Web Service disponibili sul Portale Unico Dogane Monopoli (P.U.D.M.).

L’accesso ai servizi ed applicazioni esposti sul PUDM è regolato dalle istruzioni diramate dalle Dogane con la Nota n.104198/RU del 14.09.2017 (qui allegata) che illustra il “Nuovo Modello Autorizzativo” e le modalità per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul PUDM.

In estrema sintesi, per usufruire del servizio “DAS elettronico”, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La sezione Web Service del PUDM reca la descrizione della tecnologia web service adottata dall’Agenzia delle dogane per le aziende che intendono automatizzare l’invio e la ricezione delle diverse tipologie di documenti previsti attualmente dal Servizio Telematico Doganale. Sono disponibili due tipologie di web service, denominate web service ftp e web service. Per la seconda in particolare, sono riportati, tra gli altri, i seguenti documenti in formato pdf:
- “Linee guida Web service”, aggiornate al 21.10.2015;
- ed il citato “Manuale operativo DAS”, aggiornato al 27.11.2019 (che alleghiamo comunque alla presente notizia). Il manuale è attualmente inserito nella sezione Web service Ambiente prova.

Nel Manuale operativo (paragrafo 2.2), sono presenti le istruzioni di dettaglio per l’utilizzo dei predetti servizi; il manuale è raggiungibile sul PUDM, in base al seguente percorso: Dogane → L'operatore economico → Servizi online → Web service.

Con il servizio “DAS elettronico” l’operatore può ricercare e consultare il contenuto dei messaggi elettronici, di propria competenza. Oltre alla visualizzazione, è possibile effettuare il download dell’e-DAS in formato pdf.

Le funzioni previste dal servizio sono le seguenti:
* ricerca generalizzata e-DAS: questa funzionalità consente di ricercare e consultare tutti i “messaggi” per i quali l'operatore è destinatario o speditore; ad esempio, è possibile verificare lo stato dell’e-DAS o il codice accisa/ditta dell’altro operatore coinvolto nel movimento;
* notifiche e-DAS: questa funzionalità consente di interrogare i “messaggi” inviati o ricevuti dall’operatore, fino a trenta giorni rispetto alla data di sistema.

5. La procedura informatica del DAS elettronico

La nuova procedura informatica del DAS elettronico prevede la trasmissione all’Agenzia delle dogane dei seguenti quattro possibili messaggi in formato xml:


    · DE815 per il “Draft DAS elettronico”;

    · DE810 per l’“Annullamento DAS elettronico”;

    · DE813 per il “Cambio di destinazione”;

    · DE818 per il “Rapporto di ricezione”.


Ciascuno di questi messaggi corrisponde ad un adempimento, “fisico” in origine, previsto dalla disciplina del DAS cartaceo, come detto, contenuta nel DM n.210/1996.

Schematicamente, i normali passaggi operativi da realizzare per il trasporto dei prodotti che richiedono il DAS elettronico sono riassumibili come segue:
- il soggetto speditore predispone la “bozza” (draft) del DAS elettronico inserendo le informazioni richieste e la invia all’Agenzia delle dogane (messaggio DE815);
- il sistema informatico delle Dogane analizza il file per verificare i requisiti richiesti;
- il sistema doganale risponde all’operatore con esito negativo o positivo; in caso di esito positivo, al file generato, vengono associati un codice SRC (Semplified Reference Code) e un glifo QR/Code i quali, uniti alla firma digitale dell’Agenzia sostituiscono la bollatura a secco del documento cartaceo;
- il soggetto speditore scarica il documento generato e consegna il DAS elettronico e relativi codici al vettore incaricato del trasporto;
- quando la merce arriva al destinatario, il documento va “chiuso” per confermare all’Agenzia delle dogane il buon esito del trasporto, mediante l’invio di un rapporto di ricezione (messaggio DE818).

(continua nella Parte II, Notizia n. VG20.0553 del 30/04/2020)



Allegati
- Decreto_Ministero_finanze_25_03_1996_n._210 (file .pdf - 90Kb)
- Det.ne_217947_27.12.19_Agenzia_delle_dogane (file .pdf - 245Kb)
- DL_n.124-2019_conv._l.157_art.11 (file .pdf - 7Kb)
- DL_n.262-2006_art.1,_c.1,_lett_b (file .pdf - 13Kb)
- Manuale_operativo_DAS_27.11.2019_Agenzia_delle_dogane (file .pdf - 774Kb)
- Nota_46242_17.04.2019_Agenzia_delle_dogane (file .pdf - 266Kb)
- Nota_46242_17.04.2019_Agenzia_delle_dogane_-_Allegato_tecnico (file .pdf - 60Kb)
- Nota_n.104198-RU_14.09.2017_Nuovo_Modello_Autorizzativo (file .pdf - 560Kb)


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