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VG17.0332 03/07/2017
Autorimesse: emanata la nuova norma tecnica di prevenzione incendi (DM 21/02/2017)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

Il Ministero dell’Interno ha approvato le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le autorimesse, le quali possono sostituire le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.



Approfondimenti



Il Ministero dell’Interno, con Decreto 21 febbraio 2017 (1), ha approvato le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le autorimesse, le quali possono sostituire le disposizioni vigenti in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio di dette attività.

Il Decreto in questione entra in vigore il 2 aprile 2017.



Disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 21 febbraio 2017

Il Decreto in questione, nel modificare il Decreto che regolamenta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi (2), trova applicazione per le autorimesse soggette alla disciplina antincendio (3), aventi superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 e:
  • esistenti alla data del 2 aprile 2017;
oppure
  • di nuova realizzazione;
in sostituzione delle:
  • norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili (4);
  • disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto (5).


Norme tecniche di prevenzione incendi per le autorimesse

Il Decreto in questione riporta in allegato il nuovo capitolo V.6 – attività di autorimessa, il quale viene aggiunto nel capitolo V (regola tecnica verticale) del Decreto che regolamenta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi (2), ed è costituito dai punti:
  • V 6.1, relativo allo scopo e al campo di applicazione;
  • V 6.2, relativo alle definizioni;
  • V 6.3, relativo alla classificazione delle autorimesse;
  • V 6.4, relativo al profilo di rischio;
  • V 6.5, relativo alla strategia antincendio e in particolare per quanto riguarda:
    -) la reazione al fuoco (sotto punto V 6.5.1);
    -) la resistenza al fuoco (sotto punto V 6.5.2);
    -) la compartimentazione (sotto punto V 6.5.3);
    -) l’esodo (sotto punto V 6.5.4);
    -) la gestione della sicurezza antincendio (sotto punto V 6.5.5);
    -) al controllo dell’incendio (sotto punto V 6.5.6);
    -) al controllo del fumo e del calore (sotto punto V 6.5.7);
    -) la sicurezza degli impianti tecnologici di servizio (sotto punto V 6.5.8);
  • V 6.6, relativo alla valutazione del rischio esplosione;
  • V 6.7, relativo ai metodi per la verifica della capacità potante in caso di incendio;
  • V 6.8, relativo ai riferimenti bibliografici.


Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2017 n. 52.
(2) di cui al Decreto Ministeriale 3 agosto 2015.
(3) di cui al numero 75 dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, concernente il regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
(4) di cui al Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986.
(5) di cui al Decreto Ministeriale 22 novembre 2002.


Link ad altri documenti





Notizia n. VG15.0847 del 02/09/2015
Notizia n. VG16.0617 del 17/05/2016


Allegati
- DM 21 02 2017 (file .pdf - 373Kb)
- DM 03 08 2015 (file .pdf - 5515Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
Via degli Arcadi, 7
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