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VG21.0467 04/20/2021
INAIL: retribuzioni convenzionali dei lavoratori italiani all'estero per il 2021 - Istruzioni
canale: Lavoro e Previdenza

Con D.M. 23 marzo 2021 sono state determinate le retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge n.317/1987, convertito con modificazioni in legge n. 398/1987, che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

L'INAIL, con circolare n.12 del 15 marzo 2021, ha fornito le indicazioni in merito all’ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali nonché le relative istruzioni operative.



Approfondimenti
Ambito di applicazione soggettivo

L'INAIL ha confermato che la disciplina di cui al decreto-legge n.317/1987, convertito con modificazioni in legge n. 398/1987, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (INAIL nota 12.03.2012).

Le retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 38/2000, art. 4, comma 1.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali.

Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.

Campo di applicazione territoriale

L'INAIL ha confermato che le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento:

1. Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera);

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale [Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada ((Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell’Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela].

L’INAIl fa presente che il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE e che il 24 dicembre 2020 è stato concluso tra l’Unione europea, l’Euratom e il Regno Unito un nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione, entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021, che ha fissato le condizioni delle future relazioni tra gli Stati/Organismi firmatari, a eccezione delle materie riguardanti la politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa. L’accordo di recesso rimane in vigore, disciplinando anche per il futuro le situazioni giuridiche connesse alla precedente partecipazione del Regno Unito all’UE.

L'Istituto conferma altresì che le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro e trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.



Link ad altri documenti
Notizia n. VG21.0429 del 08/04/2021


Allegati
- INAIL circolare n 12 del 15 aprile 2021 Allegato (file .pdf - 1586Kb)
- INAIL circolare n 12 del 15 aprile 2021 (file .pdf - 167Kb)


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