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VG15.1113 11/04/2015
Nuovo Codice della Strada. Ulteriori precisazioni ministeriali sui veicoli in uso a soggetto diverso dall'intestatario oltre i 30 giorni per la locazione senza conducente
canale: Trasporti e Circolazione

Una nuova circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 ottobre 2015 ha fornito le necessarie istruzioni per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 94 del nuovo Codice della Strada, relativo all’identificazione del reale utilizzatore di un autoveicoli quando un soggetto diverso dall’intestatario ne abbia la disponibilità per un periodo oltre i 30 giorni, con particolare riferimento ai veicoli in locazione senza conducente oltre i 30 giorni: questo in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio che si è recentemente pronunciato sui ricorsi a suo tempo presentati.

Il resto della normativa resta invece invariato, con validità già dal 3 novembre 2014.



Approfondimenti
Normativa di riferimento
Con il DPR 28 settembre 2012 n. 198 (1), era stata data attuazione (senza che però nel frattempo fossero operative fino al 2 novembre 2014) (2) alle modifiche al nuovo Codice della Strada previste dalla legge n. 120/10, con particolare riferimento anche all’intestazione temporanea di autoveicoli, di cui all’art. 94 dello stesso Codice della Strada ed all’art. 247-bis del Regolamento di attuazione.

Con la prima circolare del 10 luglio 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva fornito le indicazioni pratiche delle nuova normativa, analizzando tra i vari casi, anche quelli dei veicoli aziendali.

Con la successiva circolare del 27 ottobre 2014, lo stesso Ministero ha fornito una interpretazione completamente diversa delle situazioni che vedono coinvolte le aziende per loro veicoli utilizzati da soggetti diversi, per un periodo superiore ai 30 giorni continuativi.

Successivamente, la circolare del 29 ottobre 2015, sempre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha apportato le correzioni imposte dalle sentenze TAR Lazio limitatamente alla parte sulla locazione senza conducente (la cui attuazione era nel frattempo sospesa, in attesa dei pronunciamenti del TAR), con validità dal 2 novembre 2015.


Veicoli aziendali (normativa invariata rispetto a quanto fino ad oggi noto)
E’ stato precisato che il comodato è per sua natura a titolo gratuito e quindi è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.

Pertanto, sono escluse dalle nuove regole di cui all’art. 94, comma 4-bis e dell’art. 247 del Regolamento (entrato in vigore dal 3 novembre 2014):

- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo lavoro-tempo libero: ne deriva che per tali veicoli non si deve fare alcun adempimento, nemmeno per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 anche nel caso in cui la disponibilità ecceda i 30 giorni continuativi (è comunque suggeribile tenere a bordo del veicolo copia del contratto da cui si evince il fringe-benefit);

- l’utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero, in quanto qui viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo: ne deriva che anche in questo caso non si deve fare alcun adempimento (né notifica all’Archivio Nazionale Veicoli, né aggiornamento della carta di circolazione), nemmeno per situazioni che vengono a crearsi a partire dal 3 novembre 2014 e se la disponibilità eccede i 30 giorni (può essere utile tenere a bordo del veicolo, una delega aziendale in carta semplice all’utilizzo del veicolo in modo non esclusivo e non personale);

- l’utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso: ne deriva che anche in questo caso, non si deve fare nessun adempimento (può essere utile, tenere a bordo del veicolo, una delega aziendale in carta semplice in cui si elencano tutti i dipendenti autorizzati all’utilizzo del veicolo a seconda delle loro necessità lavorative, questo solo ai fini di possibili controlli in itinere).

In pratica, una fattispecie aziendale che dovrà sottostare alle nuove norme (per atti posti in essere dal 3 novembre 2014) sono i veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa, quali giornalisti, istituzioni pubbliche, per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi; in tal caso, sarà necessario la semplice annotazione nell’Archivio Nazionale Veicoli, utilizzando la modulistica dell’allegato A/1 o A/2 della circolare ministeriale del 10 luglio 2014 (a seconda che l’avente causa sia persona fisica o persona giuridica ai fini della delega – per il modello A/2 dovrà essere utilizzata la nuova versione corretta, indicata nella circolare ministeriale del 27 ottobre 2014 – e dell’allegato B/1 per la relativa richiesta di annotazione all’Ufficio di Motorizzazione competente per territorio).

Tali procedure non riguardano comunque i veicoli iscritti al REN (autobus ed autocarri con autorizzazione al trasporto merci in conto terzi) o autocarri muniti di licenza in conto proprio.

Resta anche valida la disposizione che prevede che nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo per uso esclusivo e personale, sia persona fisica che giuridica, per un periodo superiore a trenta giorni (sempre per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014), ne venga data comunicazione all’Ufficio della Motorizzazione Civile, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione con stampa di apposito tagliando adesivo: sono esenti da tale adempimento i componenti del nucleo familiare, purchè conviventi.


Locazione senza conducente
A seguito delle sentenze TAR Lazio (due sentenze depositate il 2 settembre 2015) (3), viene ad essere soppresso il passaggio della circolare del 10 luglio 2014 in cui si vieta il sub-comodato; la circolare ministeriale del 29 ottobre 2015 precisa tuttavia che il sub-comodato non rientra tra le ipotesi dell’art. 247 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che danno luogo all’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione.

Per periodi superiori a 30 giorni, la disposizione regolamentare, nonché la circolare ministeriale del 10 luglio 2014 (punto E.3), impone quindi un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

Viene infatti rilasciata, in tempo reale, unicamente una ricevuta attestante l’assolvimento di detto obbligo e contenente l’indicazione: del nominativo del locatore, delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica; della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all’estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica; della scadenza del contratto di locazione.

Per la regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo locato senza conducente (ma è suggeribile averne copia); pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzione in sede di controllo su strada. L’obbligo è per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014, mentre è facoltativa per quelli fatti prima di tale data, senza che vi siano sanzioni al riguardo.

Sempre in applicazione alle recenti sentenze TAR, la parte “deleghe” della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 ottobre 2014 è da intendersi non più vigente.

Pertanto, fermo restando che secondo l’art. 94 del Codice della Strada, comma 4-bis, gli obblighi di comunicazione relativi alla temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente ricadono sull’avente causa, a quest’ultimo è data facoltà di delegare il dante causa, anche a mezzo di deleghe generali, all’espletamento degli adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo. Le comunicazioni vengono effettuate, in ogni caso, per il tramite degli Uffici della Motorizzazione o degli studi di consulenza automobilistica secondo le disposizioni vigenti, così come ribadito dal TAR Lazio il quale, con le sue sentenze, ha ritenuto infondate le censure sollevate dalle imprese ricorrenti.

Inoltre, le comunicazioni aventi ad oggetto l’annotazione nell’Archivio Nazionale Veicoli della temporanea disponibilità del veicolo a titolo di locazione senza conducente, che danno appunto luogo al rilascio di apposita ricevuta, sono da intendersi ora esenti dal pagamento dei diritti di motorizzazione pari a 9 euro (come previsto dal TAR Lazio).

A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare del 27 ottobre 2014 aveva poi stabilito che se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore (viene così meno l’automatismo del rientro nella disponibilità del locatore, previsto dalla circolare del 10 luglio 2014).

La circolare del 27 ottobre 2014 analizza poi anche i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione senza conducente.


Passaggi di proprietà (normativa invariata rispetto fino a quanto oggi noto).

In tutti i casi in cui si debba procedere al trasferimento di proprietà di un veicolo la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di una intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa.


Variazione ragione sociale intestatario, generalità persona fisica intestataria o variazioni toponomastiche (normativa invariata rispetto fino a quanto oggi noto).
Occorrerà provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione mediante apposizione di specifico tagliando rilasciato dagli uffici della Motorizzazione.

Per le variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni (accorpamento di comuni e Province), non viene richiesto ai cittadini ed alle imprese di richiedere l’aggiornamento dei documenti di circolazione, in quanto essi restano validi con le precedenti denominazioni fino alla loro scadenza naturale; sarà quindi il CED della Direzione Generale della Motorizzazione-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a provvedere d’ufficio ai necessari aggiornamenti d’archivio, su comunicazione dell’ente locale interessato.

Le pratiche di cui sopra, rimanenti in capo agli interessati, potranno essere svolte, in alternativa agli uffici della Motorizzazione, anche presso gli Studi di consulenza automobilistica che siano abilitati al rilascio dei tagliandi di aggiornamento e delle ricevute di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

La circolare ministeriale del 10 luglio 2014 prende poi anche in considerazione i casi di custodia giudiziale, locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale, intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire ed altre fattispecie (de cuius, rent to buy), nonché i veicoli facenti parte del patrimonio di un “trust”, situazioni che vengono in parte aggiornate con le nuove istruzioni contenute nella circolare del 27 ottobre 2014.


Note
(1) Pubblicato sulla G.U. n. 273 del 22 novembre 2012
(2) Dal 3 novembre 2014 sono entrate in vigore le modifiche apportate all'art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada ed art. 247-bis del Regolamento di attuazione del medesimo Codice della Strada
(3) Sentenze n. 11004/2015 e n. 11006/2015, depositate il 2 settembre 2015, TAR Lazio, Sezione Terza Ter



Link ad altri documenti
Notizia n. VG15.0246 del 05/03/2015


Allegati
- Circ MIT 29.10.15 comodato veicoli locazione (file .pdf - 107Kb)


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