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VG20.1130 10/09/2020
Welfare aziendale: trattamento fiscale dei voucher emessi tramite piattaforma digitale
canale: Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 338/2020 del 10 settembre u.s., ribadisce l’esclusione il diritto alla detrazione dell’iva assolta sui servizi di welfare aziendali acquistati da una società in veste di mandante, per mezzo del suo mandatario senza rappresentanza, al fine di essere erogati gratuitamente ai propri dipendenti e chiarisce la disciplina dei “voucher welfare” ai fini delle imposte dirette.



Approfondimenti
Nel caso prospettato dall’interpello la società Beta srl, mandataria senza rappresentanza di Alfa spa, fornisce servizi di welfare aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto ( individuati dall’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir) ai lavoratori dipendenti della mandante Alfa spa mettendo a disposizione una piattaforma digitale personalizzata.

In base alla scelta del lavoratore, la piattaforma emette il “welfare voucher” che il beneficiario potrà utilizzare presso gli esercizi convenzionati per ottenere la prestazione. La società Beta srl provvederà a effettuare il pagamento all’erogatore del servizio in veste di mandatario senza rappresentanza, dietro corresponsione di un compenso (fee) da parte di Alfa spa.

Alfa spa, al fine di consentire l’assolvimento dell’incarico conferito a Beta srl, eroga una provvista finanziaria necessaria a effettuare gli acquisti.


Imposte sui redditi

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, ritiene soddisfatto il presupposto dell’articolo 51, comma 2, lett. f) del Tuir secondo il quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 del Tuir”.

Ai fini dell’esclusione dal reddito devono ricorrere le seguenti condizioni (già rimarcate nei precedenti documenti di prassi in materia di welfare aziendale, in particolare nelle Circolare n.28/E/2016 e n. 5/E/2018):


    · siano messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti. L’espressione “categorie di dipendenti” utilizzata dal legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle “utilità” previste. Sono invece soggette a tassazione i servizi rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

    · riguardino esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive di denaro (il dipendente deve estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio);

    · perseguano le specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.


Le opere ed i servizi possono essere messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, il comma 3-bis dell’art. 51 del Tuir prevede che “l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

In base all’articolo 6 del DM 25 marzo 2016 i voucher devono avere le seguenti caratteristiche:


    · non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili;

    · non possono rappresentare più prestazioni, opere o servizi di cui all’art. 51, comma 2, del Tuir;

    · non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;

    · non possono essere monetizzati o ceduti a terzi.


Regime IVA dei buoni corrispettivo monouso e multiuso

Ai fini della qualificazione dei welfare voucher come “buoni corrispettivo” ai fini iva è necessario verificare se i documenti di legittimazione presentino gli elementi essenziali disciplinati dall’articolo 30-bis della Direttiva n. 112 del 2006.

La norma comunitaria è stata recepita nell’articolo 6-bis del Dpr 633/72 che dispone “per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i beni e i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

Non rientrano nella disciplina comunitaria dei voucher i titoli di trasporto, i biglietti d’ingresso a cinema e musei o i buoni sconto.

Per determinare il momento in cui sorge l’obbligo di fatturazione, occorre accertare la natura del buono (“monouso” o “multiuso" nel senso di queste espressioni relativo alla sfera dell’IVA, che non coincide con il significato ad esse attribuito nell’ambito del welfare aziendale in cui i termini “monouso” e “multiuso” si utilizzano nel significato lessicale degli stessi), in funzione delle specifiche caratteristiche del singolo documento.

In particolare, ai fini dell'iva, per distinguere un buono corrispettivo "monouso" da uno "multiuso" occorre verificare se al momento dell’emissione è noto il trattamento IVA applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi che esso incorpora, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione, la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, l’aliquota e il regime applicabile all’operazione, oltre che al soggetto che erogherà la prestazione. .

Se tali elementi sono determinabili al momento dell’emissione, ogni trasferimento del buono monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui esso dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

Se al momento dell’emissione, invece, non è nota la disciplina applicabile ai fini iva, ogni trasferimento del buono -corrispettivo multiuso precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, la disciplina applicabile alla provvista finanziaria che la società cliente mette a diposizione del gestore della piattaforma per l’acquisto dei servizi di welfare messi a disposizione dei dipendenti.

Tale dazione di denaro è esclusa da IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/72, purché sia prodotta idonea documentazione attestante che le somme sono destinate all’assolvimento del mandato e non al pagamento anticipato delle provvigioni.

L’indetraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto dei servizi welfare

L’Agenzia delle Entrate, in linea con l’orientamento giurisprudenziale, sostiene che il riconoscimento in capo al mandante del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sui servizi di welfare aziendale acquistati per suo conto dal mandatario presuppone la sussistenza di un nesso diretto tra le operazioni di acquisto, a monte dei suddetti servizi di welfare e le operazioni a valle, poste in essere da Alfa spa.

Detto nesso diretto non risulta riscontrabile nel caso prospettato nell’interpello in quanto i servizi di welfare aziendale, i cui costi sono di fatto ribaltati dal mandatario al mandante, essendo utilizzati per l’erogazione gratuita dei benefit a favore dei lavoratori dipendenti (operazione altresì esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, per le fattispecie riconducibili tra le casistiche individuate dall’articolo 3, comma 3, del DPR n. 633/1972) non configurano elementi costitutivi del prezzo di vendita delle operazioni a valle poste dal mandante.

Non sono nemmeno inquadrabili tra le spese generali in quanto i servizi di welfare aziendale non sono caratterizzati da un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dal mandante, tale da configurare un elemento costitutivo del prezzo di vendita delle operazioni a valle.

A parere dell’Agenzia è ammessa la detrazione per i soli servizi collegati alle esigenze dell’impresa (quali ad esempio il trasporto dei dipendenti dall’abitazione al luogo di lavoro, l’acquisto di abiti lavoro, divise e abiti di rappresentanza o l’acquisto di dispositivi di protezione).

Per quanto concerne il mandatario senza rappresentanza (Beta srl), invece, non è possibile escludere dal calcolo dal calcolo del pro-rata di detrazione, di cui all’articolo 19-bis del DPR 633/72, le operazioni effettuate in esecuzione del mandato conferitogli da Alfa spa. Queste ultime, infatti, in base a quanto stabilito dall’art. 28 della direttiva IVA (recepito con l’art. 3 comma 3 del DPR n. 633/72) costituiscono autonome operazioni rilevanti ai fini dell’imposta e il trattamento ai fini iva delle prestazioni ricevute dal mandatario e di quelle effettuate dal mandatario nei confronti del proprio mandante sarà identico in ragione della stessa natura delle prestazioni.



Allegati
- Risposta interpello 338 del 10 settembre 2020 (file .pdf - 443Kb)


Per informazioni
Stefano Silvestri
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