Home >> Notiziario


[ Notiziario per Data ] [ Notiziario per Macroargomento ]


A20074 01/09/2006
Indennità di malattia: riepilogo istruzioni INPS in materia di malattia a cavallo di due anni solari
canale: Lavoro e Previdenza

Si riassumono alcune istruzioni fornite dalla Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS in materia di indennità giornaliera nelle ipotesi di malattia a cavaliere di due anni solari (v. punto 6.2, circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981; circolare n. 144 del 27 giugno 1988 ed il paragrafo 6, circolare n. 145 del 28 giugno 1993).

Principio fondamentale è che l’indennità di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di centottanta (180) giorni di malattia in un anno solare (intendendosi per tale il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell’anno solare, ivi comprese quelle per le quali l’indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi, ecc.).

Devono essere esclusi dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile:

  • i periodi di astensione dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile;
  • i periodi di malattia per infortunio sul lavoro;
  • i periodi di malattia professionale;
  • i periodi di malattia tubercolare;
  • i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l’INPS abbia esperito con esito positivo, anche se parziale, l’azione di surrogazione.

Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare e protrattasi, senza interruzione, nell’anno solare successivo trova applicazione il principio in base al quale le giornate della malattia devono essere attribuite, per il computo del periodo massimo indennizzabile, ai rispettivi anni solari.
Per stabilire se e quali giornate della malattia a cavaliere debbano essere indennizzate è opportuno tenere distinte le giornate della malattia cadenti nell’anno di insorgenza da quelle cadenti nell’anno successivo.

* Giornate di malattia a cavaliere cadenti nell’anno di insorgenza
Devono essere escluse dall’indennità le eventuali giornate della malattia a cavaliere successive al raggiungimento del centottantesimo (180°) giorno di malattia nell’anno solare di insorgenza della stessa.

* Giornate di malattia a cavaliere cadenti nell’anno successivo a quello di insorgenza
Le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell’anno successivo a quello di insorgenza devono essere indennizzate secondo le norme comuni, considerando la malattia a cavaliere come un unico episodio morboso.
Se una parte delle giornate della malattia a cavaliere cadenti nell’anno di insorgenza è stata esclusa dall’indennità di malattia per l’avvenuto superamento del periodo massimo indenizzabile, il ripristino del diritto all’indennità dall’inizio del nuovo anno non è automatico, ma subordinato alla contemporanea sussistenza di due condizioni.
La prima condizione è costituita dal fatto che la malattia, la stessa o altra intervenuta senza soluzione di continuità nel frattempo, deve essere adeguatamente documentata, anche per il periodo di mancato pagamento dell’indennità compreso tra la data del raggiungimento dei centottanta giorni e l’inizio del nuovo anno.
La seconda condizione è costituita dalla permanenza del rapporto assicurativo.
Se al principio del secondo ciclo di indennità (quello che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo) il rapporto di lavoro risulti cessato o sospeso da oltre due mesi (o da oltre sessanta giorni, se il conteggio a giorni, anziché a mesi, risulta più favorevole per il lavoratore), nessuna prestazione economica a carico dell’Istituto può competere al lavoratore ammalato (nell’ipotesi invece che all’anzidetta data del 1° gennaio il rapporto sia cessato o sospeso da meno di due mesi, ovvero di sessanta giorni, al lavoratore ammalato compete ugualmente la prestazione, sia pure in misura ridotta).
La sospensione non sussiste nei casi di corresponsione di emolumenti, anche parziali, da parte dell’azienda al lavoratore ammalato (1); sussiste invece nell’ipotesi di scadenza del periodo di comporto, qualora in tale occasione il rapporto non venga risolto per decisione dell’azienda ovvero perché il lavoratore abbia ottenuto, come previsto da alcuni contratti collettivi, un periodo di aspettativa senza oneri per l’azienda.
Qualora alla data del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di insorgenza dell’evento il rapporto sia da ritenersi ancora in atto, per non essere intervenuti nel frattempo cessazione o sospensione nel senso anzidetto, la misura dell’indennità spettante è quella normale.
Se al 1° gennaio il suddetto rapporto risulta cessato o sospeso da non oltre due mesi, la misura dell’indennità è quella ridotta e l’indennità viene corrisposta direttamente dall’INPS.
La circostanza che la malattia sia, dal punto di vista clinico, sempre la stessa comporta che la corresponsione dell’indennità, al momento del ripristino del diritto, avvenga – nella stessa misura (la metà o i due terzi) già in vigore all’atto del raggiungimento dei centottanta giorni nel primo anno – dal primo giorno indennizzabile del secondo anno (senza carenza).
Per misura normale dell’indennità di malattia si intende quella pari alla metà della retribuzione giornaliera di riferimento (per le giornate comprese tra il quarto ed il ventesimo giorno di malattia) o ai due terzi della stessa (oltre il ventesimo giorno). In caso di malattia insorta nei primi due mesi di disoccupazione o sospensione, l’indennità spetta in misura pari ai due terzi delle misure normali (vale a dire un terzo o quattro noni della retribuzione).
__________________________
(1) Con circolare n. 152 del 7 luglio 1990, la Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS ha comunicato che, ai fini del diritto e della misura dell’indennità di malattia, i periodi di sospensione con intervento della C.I.G. sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.


>>> Questo è solo un estratto. Per vedere la notizia completa entra nel sito della tua Associazione.


[ Notiziario per Data ] [ Notiziario per Macroargomento ]