La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 20 del 23 maggio 2003, ha espresso “Chiarimenti sull’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi”.
In particolare la Circolare in questione, stabilisce che "gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nell'ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari.
L'uso dei ponteggi promiscui non è invece consentito nel caso di:
1) telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse;
2) montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse;
3) tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse.
In realtà, per quanto riguarda i telai prefabbricati, la circolare consente l'uso di ponteggi promiscui esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purchè vengano soddisfatte sei condizioni riportate alla fine della Circolare in questione.
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