Si segnala che per adempiere all’obbligo di informare il lavoratore delle condizioni del rapporto di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, il datore di lavoro ha due alternative:
- consegnare al lavoratore copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l’Impiego; si ricorda che questa nuova modalità è stata introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- consegnare al lavoratore copia del contratto di lavoro che contenga tutte le informazioni necessarie previste dall’art. 1, del D.Lgs. n. 152/1997.
Si ricorda che il Ministero del Lavoro ha precisato, con nota prot. n. 25/I/0009009 del 2 luglio u.s., che utilizzando una delle due modalità succitate si adempie all’obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione.
Si rammenta che la nuova modalità di adempiere, prevista dal decreto legge n. 112/2008, non modifica la disciplina delle comunicazioni obbligatorie on-line; rimane quindi confermato l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego delle assunzioni effettuate.
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