Si ritiene utile fornire alcune precisazioni in merito ai termini di prescrizione delle tariffe a forcella per i trasporti di merci in conto terzi sul territorio nazionale, tariffe che sono state abolite a partire dal 28 febbraio 2006 e sostituite dalla libera contrattazione di mercato, per effetto del D. Lgs. n. 286/05 di riforma del settore.
A tal proposito, occorre fare i seguenti incisi di natura legislativa: la prescrizione quinquennale delle tariffe a forcella è stata introdotta dall'art. 2 del DL n. 82/93 convertito nella legge n. 162/93; la legge n. 32/05 ha fissato il termine del 25 luglio 2005 entro il quale richiedere il conguaglio tariffario degli ultimi cinque anni; il D. Lgs. n. 286/05 ha fissato al 28 febbraio 2006 l’abolizione delle tariffe a forcella e della legge n. 162/93.
Ciò significa che fino al 25 luglio 2005 potevano essere richiesti ai committenti del trasporto i conguagli tariffari degli ultimi cinque anni (a ritroso dal 25 luglio 2005); per i trasporti effettuati nel periodo 26 luglio 2005-27 febbraio 2006 (durante il quale le tariffe a forcella erano ancora in vigore), vale ancora la prescrizione quinquennale, ma riferita solo al periodo 26 luglio 2005-27 febbraio 2006; dal 28 febbraio 2006, abolite le tariffe ed abolita anche la legge n. 162/93 sulla prescrizione quinquennale, per i diritti nascenti dal contratto di trasporto (per i trasporti effettuati a partire dalla citata data del 28 febbraio 2006) si applica l’usuale prescrizione annuale di cui all’art. 2951 del Codice Civile.
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